Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9743 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DE VITA SEPARATORI SRL (OMISSIS) in persona del suo

Amministratore Unico e legale rappresentante, ed inoltre PA.

A., P.A., PA.AN. E B.N. nella

loro qualità di eredi di p.a., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato NOBILONI ALESSANDRO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BARTOLOZZI ROBERTO, giusta procura ad litem in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMEP SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 411/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –

Sezione Distaccata di SASSARI del 19.6.09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari in data 19.6.2009 e depositata il 15.7.2009 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della stessa (4.7.2009).

La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento al primo motivo – di violazione di norme di diritto (artt. 547, 548, 549 e 552 c.p.c. con riferimento al valore probatorio della dichiarazione del terzo pignorato) – deve rilevarsi che la dichiarazione del terzo di cui all’art. 547 c.p.c. è preordinata all’individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, e se essa è positiva il processo di esecuzione può procedere verso l’ordinario esito della vendita o dell’assegnazione della cosa (cass. 5.9.2006 n. 19059).

Rappresenta, inoltre, un atto del processo esecutivo, poichè è assunta nell’ambito dell’attività esecutiva (Cass. 22.2.2008 n. 4578; cass. 16.5.2005 n. 10180), ma non è esportabile quale fonte unica di prova (addirittura avente valore di giudicato per mancata contestazione: v. pag. 8 del ricorso) nei rapporti fra lo stesso terzo (nella specie De Vita Separatori srl) ed il debitore esecutato (Comep srl) ( v. anche per il principio indicato Cass. 3.4.2009 n. 8133), oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all’esame di questa Corte.

Il giudice del merito, nell’esaminare la dichiarazione fra le fonti di prova e nell’escludere correttamente un tale valore probatorio privilegiato alla dichiarazione di terzo (v. pag. 5 della sentenza), ha valutato il complessivo materiale probatorio fondando il suo convincimento – che il debito vantato dalla Comep srl nei confronti della De Vita Separatori srl non era estinto -sulle sue risultanze;

correttamente motivando.

Con riferimento al secondo motivo di violazione degli artt. 2033 e 1325 c.c., e art. 247 c.p.c. – in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da p.a. per la restituzione della somma portata da un assegno bancario tratto sul suo conto personale ed emesso in favore della Comep srl, perche il trasferimento era privo di causa debendi – deve rilevarsi che la Corte di merito ha rigettato la relativa domanda non essendo stato adempiuto – con la proposta domanda di ripetizione di indebito oggettivo l’onere della prova che grava sul creditore istante il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa. E perciò, il P. avrebbe dovuto dimostrare, sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustificasse (ovvero il venir meno di questa).

Una tale prova avrebbe potuto essere fornita anche dimostrando l’esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni Cass. 13.1.2 003 n. 1714 6; cass. 17.3.2006 n. 5896).

Ma ciò a giudizio della Corte di merito – cui la valutazione compete – non è avvenuto; e del proprio convincimento in tal senso la stessa ha dato congrua motivazione”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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