Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9742 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 23/04/2010), n.9742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22787-2004 proposto da:

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. GRAMSCI 28, presso lo studio dell’avvocato FRANCHI

MANILIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRAGANTINI DONATO;

– ricorrente –

contro

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNI

SAVERIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BONANNO VINCENZO, PENNESE EDOARDO;

– controricorrente –

e contro

F.G. ((OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 1935/2003 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato PASTACALDI Marco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GIANNI Saverio, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – P.E. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Verona S.M. e F.G., chiedendo la condanna del primo al pagamento del saldo dei lavori per la costruzione di un fabbricato ad uso di civile abitazione, sito in (OMISSIS), per l’importo di L. 119.959.570, anche, in subordine, a titolo di indebito arricchimento, e del secondo, qualora avesse agito come rappresentante senza potere del S., senza che fosse intervenuta alcuna ratifica da parte di quest’ultimo, al pagamento dei danni provocati all’attore, da quantificarsi in corso di causa.

Il F., costituitosi in giudizio, pur riconoscendo di avere stipulato un contratto di appalto con il P., precisò di averlo fatto in nome e per conto del S., e pertanto chiese il rigetto delle domande ed, in via riconvenzionale, la condanna di quest’ultimo al pagamento del compenso per l’opera da lui prestata in qualità di direttore dei lavori, per l’importo di L. 8.500.000.

Anche il S. chiese il rigetto delle domande attoree, sostenendo la propria estraneità al rapporto contrattuale con l’impresa P., e chiedendo, in via subordinata, la condanna del F. a tenerlo indenne in caso di soccombenza, ed, in via riconvenzionale, che l’attore fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione e proseguimento dei lavori allo stesso affidati dal F. e rimasti ineseguiti.

L’adito tribunale di Verona respinse tutte le domande dell’attore e dei convenuti, per non avere le parti fornito alcuna prova a sostegno delle stesse, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza propose appello il P., riproponendo le domande formulate in primo grado. Il F. non si costituì nel giudizio, mentre lo fece il S., chiedendo il rigetto delle domande dell’appellante, e, in via subordinata, di essere manlevato dal F. in caso di soccombenza, proponendo altresì appello incidentale per ottenere la condanna dell’attore alle spese di lite, compensate in primo grado.

2. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 23 dicembre 2003, respinse il gravame principale, e, in parziale accoglimento di quello incidentale del S., condannò il P. a rifondere allo stesso S. ed F. le spese di lite del doppio grado.

Osservò la Corte che dalla documentazione in atti e dalle prove assunte era emerso che i lavori per la costruzione del grezzo in questione non erano stati eseguiti dal P., ma portati a termine da altri, sicchè doveva ritenersi che costui fosse stato esaustivamente retribuito per l’opera effettivamente prestata. Era, infatti, risultato che il S. aveva ottenuto un preventivo per la costruzione, ed aveva perfezionato il contratto con la società Imprese Generali di Costruzioni s.r.l., direttore dei lavori e progettista il F.. Il S. aveva corrisposto un assegno di L. 10.000.000 contestualmente all’approvazione del preventivo, e, successivamente, a lavori iniziati, un ulteriore acconto di L. 40.000.000, a mezzo assegno consegnato al P.. Successivamente all’abbandono dei lavori da parte della società Imprese Generali, i lavori erano stati proseguiti, secondo le affermazioni del F., da cottimisti della stessa società.

I lavori erano poi stati interrotti per l’intervento dei Vigili urbani che, a causa del mancato rilascio della concessione, avevano denunciato il S., il F. e G.A., quale legale rappresentante della predetta società, con conseguente instaurazione nei confronti degli stessi di un processo penale, poi concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta concessione in sanatoria richiesta dal S., mentre il P. non aveva subito alcuna conseguenza. Lo stesso S. aveva poi dato incarico alla Impresa Edildue di demolire e ricostruire le opere già esistenti. Dunque, non aveva giustificazione la richiesta del P. della somma ulteriore di L. 119.959.570 per i lavori pretesamente svolti.

Infondata era anche, secondo la Corte di merito, la domanda subordinata di arricchimento senza causa, per mancanza del carattere di residualità, in quanto nella specie esisteva un titolo, costituito dal contratto stipulato dal F. per conto del S., la cui esecuzione, solo parziale, era già stata retribuita, mentre non esisteva la prova della esecuzione di ulteriori lavori.

Secondo la Corte, poi, non sussistevano gli estremi per la condanna ai danni per lite temeraria richiesti in via incidentale dal S., il cui appello andava accolto, invece, quanto alle spese di lite nel giudizio di primo grado.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il P. sulla base di quattro motivi. Resiste il S. con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione di legge ed in particolare dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata nella parte relativa alla ritenuta estraneità dell’attuale ricorrente ai lavori di costruzione per cui è causa sarebbe carente per la valutazione contraddittoria di alcune circostanze emerse in modo univoco dalla istruttoria. Si richiama, al riguardo, il dato, ritenuto pacifico, che, all’atto della emissione della ordinanza comunale di sospensione dei lavori, l’immobile in questione era stato pressocchè completato quanto al grezzo. Il direttore dei lavori aveva, poi, dichiarato che si era appreso, prima dell’inizio delle opere, che la società Imprese Generali Costruzioni, per la quale egli aveva sottoscritto per conto del S. il contratto di appalto, stava per fallire sicchè i lavori erano stati affidati al P., che li aveva eseguiti fino alle tramezze del primo piano fuori terra, esclusa la soletta”, e che, in relazione ad essi, era stato presentato il conto, approvato dal direttore dei lavori, per L. 159.000.000. Alcune deposizioni testimoniali avrebbero confermato la circostanza che mai la società Imprese Generali Costruzioni aveva iniziato i lavori, e che essi erano stati in parte eseguiti da dipendenti della impresa del P.. Nè sarebbe decisiva la circostanza che quest’ultimo non era stato coinvolto nel procedimento penale per abusi edilizi che aveva riguardato la costruzione di cui si tratta, procedimento aperto su segnalazione dei Vigili Urbani, che avrebbero rinvenuto il nominativo dell’Impresa Generali Costruzioni dall’originario contratto di appalto. Nè la successiva demolizione, ad opera della società Edildue, pacificamente appaltatrice dei successivi lavori di completamento della costruzione, di quelli già eseguiti, avrebbe riguardato l’intera opera già realizzata dal P., essendo stata, invece, limitata ad un muro di confine, come sarebbe dimostrato da alcune deposizioni testimoniali, e confermato dagli importi ricevuti dalla Edildue. Infine, la stessa c.t.u. avrebbe, sia pure indirettamente, confermato che i lavori di cui si tratta erano stati, fino all’epoca della ordinanza comunale di sospensione degli stessi, eseguiti dal P..

2. – Con la seconda censura si lamenta “violazione di legge ed in particolare dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. La sentenza impugnata sarebbe caduta in un vizio logico nel negare, per un verso, l’avvenuta esecuzione dei lavori da parte del P., e, per l’altro, considerare lo stesso adeguatamente compensato con l’assegno dell’importo di L. 40.000.000 per i lavori svolti, tenuto anche conto della demolizione delle opere già eseguite che aveva dovuto compiere l’impresa subentrante, la Edildue.

3.1. – Le doglianze, che, avuto riguardo alla stretta connessione sul piano logico-giuridico, possono essere esaminate congiuntamente, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità.

3.2. – Il ricorrente propone una diversa versione dei fatti rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito, e sostanzialmente, al di là della prospettazione risultante dalla rubrica dei motivi, chiede a questa Corte una rivisitazione del materiale probatorio che risulta inammissibile nella presente sede, avuto riguardo alla congruità e logicità del tessuto motivazionale della decisione.

3.3. – Ed invero, il giudice di secondo grado, sulla base delle emergenze processuali, ha escluso non già – come sostenuto dal ricorrente – che il P. avesse eseguito alcun intervento edilizio sull’immobile di proprietà del S., ma piuttosto che avesse effettuato lavori da compensare con una cifra superiore a quella pacificamente versata in suo favore di L. 40.000.000.

La conclusione cui è ragionevolmente pervenuta la Corte veneta è fondata, in particolare, sulle circostanze dell’avvenuta conclusione del contratto di appalto per la costruzione del fabbricato in (OMISSIS) tra il F., per conto del S., e la società Imprese Generali Costruzioni s.r.l., nonchè del coinvolgimento nel procedimento penale per abusi edilizi – al quale rimase estraneo il P. – del S., del F., direttore dei lavori, e del G., legale rappresentante della predetta società, nonchè della ripresa dei lavori, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria, ad opera dell’Impresa Edildue.

Circostanze tutte, quelle appena evidenziate, che la Corte di merito ha, non illogicamente, ritenuto comprovate dalla produzione documentale in atti e suffragate dalle deposizioni testimoniali acquisite, puntigliosamente riportate nella motivazione della sentenza impugnata. Infine, il giudice di secondo grado ha sottolineato che la c.t.u. non aveva potuto accertare, per mancanza di riscontro documentale, i lavori eseguiti dal P.. Dal complesso di tali emergenze la Corte territoriale ha tratto il convincimento della esclusione della configurabilità di un credito del ricorrente in relazione a lavori ulteriori rispetto a quelli già retribuiti con il documentato versamento in suo favore.

Ne risulta, in considerazione della sufficienza e non illogicità della ricostruzione della intera vicenda, la inammissibilità di un intervento di questa Corte sul punto.

4. La terza doglianza ha ad oggetto “violazione di legge ed in particolare dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, deriverebbe altresì la illegittimità della pronuncia sulla domanda proposta dall’attuale ricorrente in via subordinata. Infatti, una volta riconosciuto che i lavori in questione erano stati eseguiti dal P., nella ipotesi in cui si ritenga non configurabile alcun contratto di appalto tra lui ed il S., quest’ultimo avrebbe tratto un ingiustificato arricchimento dai lavori eseguiti dal P., che avrebbe costruito quasi interamente una villetta per la cifra di sole L. 40.000.000.

5.1. – La censura non risulta meritevole di accoglimento.

5.2. – Al riguardo, premesso che, come dianzi evidenziato, i lavori eseguiti dal P. furono, secondo l’insindacabile accertamento compiuto dalla Corte di merito, esclusivamente quelli in relazione ai quali risulta corrisposta la retribuzione, deve rilevarsi che, alla stregua della circostanza dell’avvenuta corresponsione del compenso in favore dell’attuale ricorrente, correttamente la Corte veneta ha escluso il fondamento della domanda, dal P. stesso proposta in via subordinata, di arricchimento senza causa, che ha carattere residuale, e presuppone la mancanza di un titolo sul quale possa fondarsi un diritto di credito laddove, nel caso di specie, il titolo è rappresentato dall’accordo in forza del quale il P. eseguì i lavori ed il S. ne corrispose il compenso. Senza considerare che la mancata dimostrazione della esecuzione, da parte del primo, di lavori ulteriori rispetto a quelli retribuitigli con l’importo di L. 40.000.000, esclude la configurabilità di alcun indebito arricchimento in capo al S..

6. – Resta assorbito dal mancato accoglimento dei primi tre motivi del ricorso l’esame della quarta censura, con la quale si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, osservandosi che dalla cassazione della sentenza impugnata deriverebbe necessariamente la riforma della stessa sotto il profilo della condanna alle spese del giudizio, da addebitare alla parte soccombente.

7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio – che si liquidano come da dispositivo – devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3700,00, di cui Euro 3500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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