Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9742 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– ricorrente –

contro

INTEK GROUP S.P.A.

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 1611/20/13 della Commissione

tributaria centrale di Roma, depositata il 3 aprile 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 gennaio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della S.M.I.-Società Metallurgica Italiana s.p.a. (oggi Intek Group s.p.a.) dell’avviso di accertamento, relativo a Irpeg e Ilor degli anni di imposta 1974-1975, la Commissione tributaria centrale-sezione di Roma (d’ora in poi per brevità C.T.C.), con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione della Commissione tributaria di appello la quale aveva statuito che dal reddito determinato in lire 2.492.659.715 venisse detratto l’accantonamento per indennità di preavviso.

La C.T.C. rigettava l’impugnazione, proposta dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato l’unico motivo di appello, argomentando che, nel caso in esame, la circostanza per cui, in sede di bilancio dell’esercizio 1974, la Società avesse computato solo parte delle indennità di preavviso corrisposte non costituiva un’inammissibile integrazione dei motivi dell’originario ricorso (come dedotto dall’Ufficio), in quanto la Società si era accorta di tale errore soltanto nell’anno 1983, a fronte della contestazione dell’Ufficio. Tale errore era poi stato corretto con presentazione di dichiarazione integrativa.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi.

La Società non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo -rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia delle entrate lamenta che la C.T.C. si sarebbe limitata a rigettare la domanda pregiudiziale dell’Ufficio senza pronunciare circa il merito del gravame, omettendo cosi completamente la pronuncia sul motivo di appello, avente ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 429 del 1982, art. 32, convertito in L. n. 516 del 1982, con il quale si era dedotta l’illegittimità della sentenza di primo grado che aveva, sostanzialmente, rettificato la dichiarazione originariamente presentata dalla società diminuendo il reddito a suo tempo dichiarato.

1.1 La censura è fondata. Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. n. 6835 del 16/03/2017; Cass. n. 159 del 2018) integra violazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia su un motivo di appello.

Nel caso in esame, è evidente, dalla lettura della sentenza impugnata, che la Commissione tributaria centrale abbia del tutto omesso ogni pronunzia sul motivo di impugnazione svolto dall’Agenzia delle entrate nel merito, essendosi limitata a pronunziare solo sulla preliminare questione relativa all’inammissibilità, per novità, delle eccezioni svolte dalla contribuente.

2. L’accoglimento del motivo assorbe l’esame del secondo mezzo di impugnazione con la quale si è dedotta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

3. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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