Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9741 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 13/10/2009, dep. 23/04/2010), n.9741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25378/2004 proposto da:

R.C. CF. (OMISSIS), E.G. CF. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato PALMIERI ALDO;

– ricorrenti –

contro

C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 415/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.C. ed E.G., quali eredi di E.F., hanno impugnato, nei confronti di C.E., con ricorso notificato il 9.11.04, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, depositata il 29.3.03, che in parziale riforma di quella di 1^ grado,emessa in sede di rinvio disposto da questa Corte con sent. 4107/95, revocato l’opposto decreto ingiuntivo di L. 16.500.000 richiesto dal loro dante causa avv. F., per compensi professionali relativi ad una pluralità di cause civili, nei confronti dell’intimata, l’ha condannata al pagamento di Euro 276,30, oltre interessi legali.

Lamentano: l)violazione della L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30, artt. 112, 115 e 116 c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che l’ingiunzione di pagamento degli onorari era stata chiesta ed ottenuta ai sensi della L. n. 794 del 1942, e pertanto andava decisa in Camera di consiglio con ordinanza non impugnabile,ragione per cui avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia, avente valore di ordinanza, l’avvocato E. si rivolse a questa Corte che non dichiarò il ricorso inammissibile, ma ne accolse i motivi (sent. 4107/95); si che, non avendo controparte proposto ricorso per cassazione, bensì appello, avverso la sentenza-ordinanza emessa in sede di rinvio dal Tribunale di Catanzaro, questa era divenuta definitiva e nulla la decisione della Corte di Appello, la quale erroneamente ha ritenuto che l’eccezione d’inammissibilità riguardasse la sentenza del Tribunale di Lamezia; ciò in quanto la C., contestando la sua qualità di erede di D.F.M., che aveva usufruito delle prestazioni in questione, “non aveva mai posto in dubbio il rapporto professionale, ma solo il calcolo di somme”; 2) la violazione dell’art. 2697 c.c., omessa insufficiente contraddittoria motivazione, dato che, avendo l’avv. E. contestato che il pagamento a mezzo cambiali dell’importo di L. 8.756.000 (ricevuto da C.T. figlio della D.F. si riferisse alle prestazioni in questione, incombeva all’intimata l’onere di provare a “quale estinzione di credito” si riferisse;

3) la violazione degli artt. 2697, 2721, 2727 e 2729 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., insufficiente ed illogica motivazione, dato che la mancata prova della corrispondenza tra il credito pagato e quello dedotto in giudizio comporta l’omesso onere di cui all’art. 2697 c.c., comma 1, e perciò non sussisteva alcun elemento di certezza per l’applicazione della prescrizione di cui all’art. 2729 c.c..

L’intimata non resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione al 1 motivo, ritiene questa Corte che la non rilevata inammissibilità del pregresso ricorso e conseguente ritenuta implicita inappellabilità ai sensi della L. n. 749 del 1942, art. 30, della sentenza del Tribunale di Lamezia, precludendo ogni possibilità di riesame della questione, ha esteso i suoi effetti nel giudizio di rinvio, in cui le parti conservano la medesima posizione processuale; donde l’inerente decisione del Tribunale di Catanzaro è da ritenersi anch’essa soggetta al solo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., e di conseguenza inammissibile il proposto appello e nulla l’impugnata sentenza, che va pertanto cassata senza rinvio.

Appare equa la compensazione delle spese della presente fase e del giudizio di appello.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara inammissibile il proposto appello e per l’effetto nulla l’impugnata sentenza che cassa senza rinvio.

Compensa le spese della presente fase e del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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