Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9741 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

DUSOLCO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Cavour presso la

Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e rappresentata e

difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. Claudio

Preziosi.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 preso

gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

-controricorrente/ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 395/9/11 della Commissione

tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno,

depositata il 14 settembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 gennaio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Dusolco s.r.l. di otto intimazioni di pagamento, conseguenti a cartelle portanti, tra l’altro, contributi INPS, IVA, IRAP e IRPEF, la Commissione tributarie provinciale di Salerno, accoglieva il ricorso relativamente alle intimazioni di pagamento relative a cartelle portanti tributi e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle non aventi a oggetto tributi.

La decisione veniva appellata dall’Agenzia delle entrate e la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione di Salerno (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava, in dispositivo, il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione dell’AGO.

In particolare, il Giudice di appello, nel corpo della motivazione, rilevava che il rappresentante dell’Amministrazione finanziaria aveva precisato, in udienza, che “da un’interrogazione all’anagrafe è emerso che gli importi di cui in vertenza non si riferiscono a tributi. L’unica somma contenuta nell’intimazione relativa al carico tributario è quella di Euro 116,61 che, però, è stata riscossa dall’Amministrazione finanziaria e sulla quale è cessata la materia del contendere, e alla luce di quanto sopra dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso per la cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a unico motivo, cui resiste con controricorso la Dusolco s.r.l.

Equitalia Sud S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza, resa all’esito dell’adunanza camerale del 26 febbraio 2019, questa Corte, vista l’istanza presentata dalla contribuente il 18.2.2019, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, sospendeva il procedimento.

L’Agenzia delle Entrate, premesso di avere opposto diniego alla domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, formulava istanza di trattazione del ricorso.

Analoga istanza è stata depositata, telematicamente, dalla Società la quale ha fatto presente di non avere impugnato l’atto di diniego.

Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 Con il primo motivo di ricorso, la Società, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la C.T.R., a fronte dei motivi di appello formulati dall’Agenzia delle entrate (concernenti l’inammissibilità del ricorso proposto avverso le intimazioni di pagamento, non per vizi propri, ma, nel merito della pretesa tributaria intangibile, non essendo state impugnate le prodromiche cartelle) aveva pronunciato ultra petita dichiarando una parziale cessazione della materia del contendere e la giurisdizione del giudice ordinario.

2 Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, per violazione dell’art. 2909 c.p.c., laddove la C.T.R. aveva omesso di rilevare il giudicato interno formatosi, a seguito della sentenza di primo grado, sulla non debenza di tutte le poste tributarie contenute nelle intimazioni di pagamento.

3 Entrambi i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.

3.1 In ordine al primo ne va, infatti, rilevata l’inammissibilità per carenza di interesse atteso che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sfavorevole alla ricorrente. Il Giudice di appello non ha, infatti, pronunciato ultra petita ma, d’ufficio, sulla base della dichiarazione del rappresentante dell’Amministrazione finanziaria, si è limitato a dare atto della cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa tributaria, per cui vi era vertenza, e per il resto ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

3.2 Il secondo motivo è, invece, infondato.

Appare utile, al fine di una migliore intelligenza della vicenda processuale, riassumere i fatti di causa, per come pacifici in atti essendo stati concordemente riportati dalle parti. La società, odierna ricorrente, ebbe a impugnare otto intimazioni di pagamento, emesse a seguito di cartelle portanti non solo tributi ma altri crediti di natura previdenziale e altro. Con il ricorso introduttivo del giudizio innanzi alla C.T.P., per quel che concerne le intimazioni di pagamento portanti tributi la Società ne ebbe a contestare, nel merito, solo una e, in particolare, il recupero del credito di imposta operato pari a un importo minimo, rispetto a quello portato, a titolo di imposte complessivamente dovute, dall’intimazione di pagamento. La Società oppose di avere già effettuato pagamenti solo per le intimazioni di pagamento relative a crediti INPS/INAIL. E tale circostanza, venne confermata, innanzi alla C.T.P., da Equitalia la quale, riconobbe pagamenti e sgravi relativamente a cartelle di crediti previdenziali e assicurativi, concludendo per il rigetto del ricorso,

La Commissione tributaria provinciale, con la sentenza invocata quale costituente giudicato interno vincolante, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, non ebbe a accertare l’integrale pagamento delle pretese tributarie avanzate con le suddette intimazioni (circostanza che, peraltro, non è mai stata dedotta neppure dalla Società) ma ebbe a dichiararne l’illegittimità e a dichiarare il difetto di giurisdizione per le altre, portanti crediti diversi.

3.3 Tale interpretazione è piana ove si legga la motivazione, sia pure nel solo stralcio riportato in ricorso. Si legge, infatti, nella motivazione per quanto riguarda…/e cartelle citate nel prospetto allegato al ricorso, da una verifica effettuata risulta che per le stesse sono stati effettuati regolari pagamenti come richiesto dall’Ufficio…..Per tali motivi la Commissione alla luce delle considerazioni evidenziate, ritenendo che eventuali diverse o negative decisioni potrebbero arrecare danni alla situazione economico-finanziaria della stessa società con la compromissione dell’esercizio di attività e considerando illegittime le intimazioni di pagamento da parte dell’Ufficio, accoglie il ricorso relativamente alle quattro cartelle innanzi citate.

La declaratoria di illegittimità delle intimazioni di pagamento relative alle quattro cartelle portante i tributi è stata ritualmente e tempestivamente impugnata con l’atto di appello proposto dall’Ufficio nel quale si è ribadita l’inammissibilità del ricorso introduttivo, non essendo le intimazioni di pagamento, autonomamente impugnabili se non per vizi propri e, mai, nel merito.

3.4. Ne consegue che non sussiste il giudicato interno dedotto con il motivo non emergendo dagli atti che vi sia stato, con la sentenza di primo grado, accertamento in fatto relativo all’integrale pagamento delle pretese tributarie, come portate, dalle intimazioni di pagamento e ancor prima dalle cartelle, definitive perchè non impugnate. Ne deriva, inoltre, che la cessazione della materia del contendere di cui da atto la Commissione tributaria regionale concerne l’unica intimazione di pagamento per la quale vi era vertenza ovvero quella sola, rispetto alla quale la Società aveva avanzato opposizione nel merito, deducendo un’indebita compensazione che aveva condotto al recupero di un credito di imposta.

4 Il rigetto del ricorso principale, comporta l’assorbimento dell’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato con il quale l’Agenzia delle entrate ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, omessa pronuncia e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata in primo grado, e non esaminata dalla C.T.P., di inammissibilità delle impugnazione delle intimazioni relative a pretese tributarie per mezzo di censure non esclusivamente attinenti alle intimazioni stesse.

5.In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale proposto in via condizionata.

6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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