Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9740 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 26/05/2020), n.9740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22287-2018 proposto da:

GRUPPO SDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE METRONIO N. 1, presso lo

studio dell’avvocato NEGRONI RENATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO,

20, presso lo studio dell’avvocato MARANO FLORANGELA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5575/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8 /10/ 2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha condannato la Società S.D.A. s.r.l. – che aveva incorporato la Società Q12 s.r.l. – a corrispondere alla dipendente A.L., Euro 15.378,81 a titolo di differenze retributive a vario titolo maturate negli anni 2011 e 2012;

la Corte territoriale ha riconosciuto le differenze richieste, ritenendo che le stesse corrispondessero alla voce della retribuzione mensile qualificata “superminimo”, e, in quanto tali, fossero dovute anche per i periodi di assenza del lavoratore per congedo straordinario (la A. risultava essere stata assente nel periodo controverso per assistere la madre invalida);

la cassazione della sentenza è domandata dalla Società S.D.A. s.r.l. sulla base di due motivi; A.L., con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo la ricorrente invoca “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c.”; contesta la qualificazione, da parte della Corte d’appello, della indennità mensile di Euro 206,60 quale superminimo e non, invece, quale indennità da lavoro straordinario forfetizzata, legata, pertanto, all’effettivo svolgimento della prestazione, ritenendo altresì che il giudice del merito abbia pronunciato ultra petita avendo ritenuto di dovere esprimersi in merito alla qualificazione giuridica di un istituto contrattuale in assenza di una specifica richiesta della parte, il cui interesse era limitato a conoscere se tale differenza retributiva fosse o meno dovuta;

col secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c.”; denuncia il mal governo delle prove da parte della Corte d’appello; assume che la Corte d’appello avrebbe dovuto attenersi alla interpretazione letterale del contratto di assunzione (dell’8.10.2010) stipulato tra la Q12 s.r.l. e la dipendente A., da cui risulterebbe che la somma di Euro 206,60 era stata pattuita a titolo di straordinario forfetizzato, pertanto non spettante alla lavoratrice assente per congedo straordinario dal febbraio 2011 al gennaio 2013;

i due motivi, vanno esaminati congiuntamente per connessione;

essi sono inammissibili per carenza di specificità;

in dispregio del principio di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 6, la Società ricorrente non produce e non trascrive i contratti di assunzione da cui poter dedurre la fondatezza delle proprie ragioni, sì come contrarie alla conclusione raggiunta dal giudice del merito circa la volontà espressa dai contraenti in merito alla qualificazione della cifra contestata a titolo di superminimo e non di straordinario forfetizzato;

in conformità a quanto costantemente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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