Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9740 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 23/04/2010), n.9740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – President – –

Dott. ODDO Massimo – Consiglie – –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consiglie – –

Dott. GOLDONI Umberto – Consiglie – –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14947-2005 proposto da:

REGIONE VENETO in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, AVEPA-AGEN VENETA PAGAMENTI AGRICOLTURA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL

VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORRA ROMANO;

– ricorrenti –

contro

GARDONI INNOCENTE & FLLI & C SNC, in persona del

legale

rappresentante pro tempore G.I. C.F.

(OMISSIS), anche in proprio G.C. C.F.

(OMISSIS), G.E. (OMISSIS), G.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARCERERI

FRANCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3261/2004 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 01/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Guido MELONI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LORENZONI Fabio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Carlo ALBINI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore dei resistenti che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Regione Veneto e AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura hanno proposto ricorso avverso la sentenza del giudice unico del Tribunale di Verona, depositata il 1 marzo 2005, che aveva accolto la opposizione proposta dalla Gardoni Innocente e F.lli & C. S.n.c. in persona del legale rappresentante G.I., e da C., I., E. e G.M. nei confronti della ordinanza della stessa Regione con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 15.493,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della norma di cui alla L. n. 468 del 1992, art. 5, commi 3 e 4. Il giudice di merito aveva rilevato che il verbale di contestazione dell’Ispettorato regionale per l’Agricoltura di Verona si era limitato a richiamare il nominativo di cinque produttori per i quali non era stato applicato il prelievo supplementare, indicando per ciascuno il quantitativo di “splafonamento kg”, senza la specificazione dei criteri di determinazione del quantitativo su cui avrebbe dovuto essere applicato il prelievo supplementare, ed in particolare senza l’indicazione della quota individuale considerata in rapporto al quantitativo di latte consegnato da ciascun produttore: cio’ che non avrebbe consentito di comprendere i criteri di accertamento dell’illecito amministrativo da parte dell’amministrazione e, conseguentemente, avrebbe viziato, quanto meno per eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, l’accertamento e la contestazione dell’illecito. Vizio che si sarebbe trasmesso anche al provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, che si era limitato a richiamare il predetto verbale, senza aggiungere nulla in ordine ai criteri di accertamento dell’illecito, cosi’ rendendo configurabile anche il vizio di insufficienza della motivazione.

2. – Al ricorso hanno resistito la Gardoni Innocente e Fratelli & C. S.n.c. in persona del legale rappresentante G.I., e da C., I., E. e G.M., che hanno anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, in via preliminare, essere esaminata la eccezione, sollevata dalla difesa dei controricorrenti, di inammissibilita’ del ricorso proposto dalla AVEPA per carenza di interesse e, in via subordinata, per difetto di legittimazione attiva in capo alla stessa AVEPA. 2.1. – La eccezione e’ fondata.

2.2. – Effettivamente, l’Agenzia veneta per i Pagamenti in Agricoltura, ente distinto dalla Regione non ha partecipato al giudizio di primo grado, ne’, tra l’altro, vanta un sicuro interesse – richiesto, ex art. 100 cod. proc. civ., per proporre una domanda o contraddire ad essa – alla controversia, e nemmeno lo ha chiarito nell’atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte. Ne consegue la inammissibilita’ del ricorso proposto dalla AVEPA. 3. – Deve, poi, sempre in via preliminare, esaminarsi la seconda eccezione sollevata dai controricorrenti, concernente la inammissibilita’, ex art. 372 cod. proc. civ., della produzione documentale depositata dalle ricorrenti.

4.1. – Anche tale eccezione merita accoglimento.

4.2. – La documentazione in questione consiste essenzialmente nei bollettini pubblicati dall’AJMA e contenenti gli elenchi dei produttori di latte titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, nonche’ nei modelli L1 destinati alla dichiarazione annuale di consegna del latte da parte degli acquirenti. Si tratta di documenti che si sarebbero potuti produrre nel giudizio di primo grado e tuttavia non sono stati prodotti. E dunque, il deposito degli stessi, che non riguardano la nullita’ della sentenza impugnata, ne’ l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso, e’ inammissibile ai sensi del richiamato art. 372 cod. proc. civ. 5. – Con la prima censura, si deduce il vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia dal quale sarebbe affetta la sentenza impugnata con riguardo alla mancata indicazione della quota individuale considerata in rapporto al quantitativo di latte consegnato da ciascun produttore. Rileva la Regione ricorrente che nel verbale di contestazione della sanzione amministrativa de qua l’indicazione della quota era stata resa nel verbale per relationem all’apposito bollettino il cui numero era riportato in corrispondenza del nominativo di ciascun produttore “splafonatore”, e, quanto al calcolo della produzione eccedentaria, che esso altro non era che la differenza algebrica tra la produzione effettiva che il primo acquirente aveva dichiarato di aver ricevuto da ciascun produttore “splafonatore” e i dati della quota individuale di riferimento di cui all’apposito bollettino. In ordine alla pubblicita’ data alle assegnazioni di quote al fine della loro conoscibilita’ da parte degli operatori del settore, si rileva ancora nel ricorso che specifici avvisi erano stati dati con pubblicazione nel BUR, sicche’ l’entita’ della quota era nota sia ai produttori sia all’acquirente.

6. – Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 468 del 1992, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11, del D.P.R. n. 569 del 1993, artt. 6, 7, 10, 16 e 23, degli artt. 1, 2, 4 e 10 del Reg. CEE n. 3950/92, nonche’ degli artt. 1,3 e 7 del Reg. CEE n. 536 del 1993, con riguardo alla mancata specificazione, ritenuta nella sentenza impugnata, dei criteri di determinazione del quantitativo su cui avrebbe dovuto essere applicato il prelievo supplementare. Osserva la Regione ricorrente che il quantitativo di latte da assoggettare a prelievo supplementare e’ elemento desumibile dalla normativa di settore che contiene alcuni criteri di calcolo:

sicche’ e’ sempre possibile per l’acquirente conoscere se le consegne di latte rientrino nella quota di spettanza del produttore o la superino.

7.1. – I motivi, che, in quanto sostanzialmente fondati sulla ritenuta erroneita’ della sentenza impugnata nella parte relativa alla pretesa mancata conoscibilita’ della entita’ delle quote sulle quali operare il prelievo supplementare, possono essere esaminati congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento nei termini di seguito precisati.

7.2. – A norma della L. n. 468 del 1992, art. 2, comma 2, – che ha introdotto in Italia il sistema della quantificazione delle quote latte di cui al Regolamento CEE 31 marzo 1984, n. 857, e successivi-, queste sono articolate in due parti distinte: a), una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantita’ di prodotto commercializzato dai produttori nel periodo 1988-1999; b), una quota B, pari alla maggiore quantita’ commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989.

Il successivo art. 4, commi 2 e 4, della stessa legge prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno l’AIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1 aprile successivo, e che detti bollettini sono messi a disposizione egli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia.

La L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, dispone che nei confronti dei produttori associati gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale (QRI) dei produttori medesimi, come risultante dai predetti bollettini.

Dal richiamato quadro normativo emerge che il quantitativo di latte da sottoporre a prelievo supplementare in quanto eccedente la quota di riferimento individuale (ex artt. 1 e 4 Reg. CEE n. 3950 del 1992), riportata nei bollettini, in corrispondenza della indicazione di ciascun produttore, risulta desumibile da criteri predeterminati per legge.

Ed infatti, il primo acquirente del latte, il quale, ovviamente, e’ a conoscenza della quantita’ ci latte conferita, che riporta mensilmente negli appositi registri previsti dai Regolamenti comunitari, e’ in grado di valutare la eventuale esorbitanza dalla stessa dalle quote di riferimento individuale di ciascun produttore, e, in caso di sussistenza di tale eccedenza, e’ tenuto a trattenere a carico di questo il relativo importo.

7.3. – Ha, dunque, errato il giudice di primo grado nel decidere in ordine alla opposizione alla ordinanza ingiunzione di cui si tratta sulla base del convincimento della genericita’ della indicazione contenuta nella stessa, e, in particolare, sulla base del rilievo della assenza di specificazione dei criteri di determinazione del quantitativo di merce sulla quale si sarebbe dovuto applicare il prelievo supplementare.

La sentenza deve, conseguentemente, essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice – che viene designato nel Tribunale di Verona nella persona di diverso giudice, cui e’ demandato altresi’ il regolamento delle spese del presente giudizio – il quale riesaminera’ la controversia alla luce delle enunciazioni sub 7.2. e 7.3.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla AVEPA. Accoglie il ricorso della Regione Veneto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Verona in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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