Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9740 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.18/04/2017),  n. 9740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24749/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

O.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 567/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/06/2012 R.G.N. 2353/11.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 27.6.2012 la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto di O.R. – assunto quale personale ATA (collaboratrice scolastica) dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con contratti a tempo determinato stipulati, in successione – al riconoscimento della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato e, per l’effetto, ha pronunciato condanna generica dell’Amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali maturate;

che avverso tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che con l’unico motivo, il Ministero ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, L. n. 124 del 1999, art. 4, D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18 (convertito dalla L. n. 106 del 2011), del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, della direttiva 99/70/CE rilevando la specialità e la compatibilità del sistema italiano di reclutamento scolastico con la normativa comunitaria, con conseguente inapplicabilità della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368 citato, nonchè la novità e l’autonomia di ogni singolo contratto rispetto al precedente.

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE (a carattere incondizionato e sufficientemente precisa), esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e prescinde dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che, come recentemente statuito da questa Corte (sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016), le modalità di lavoro del personale assunto a tempo determinato non presentano aspetti di differenziazione rispetto ai dipendenti di ruolo;

che, pertanto, “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria” (Cass. nn. 22558 e 23868 del 2016);

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il capo della decisione relativo al rigetto della eccezione di prescrizione, per violazione dell’art. 2947 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, è inammissibile innanzitutto perchè il ricorrente non indica in che termini la questione prospettata nel motivo potrebbe incidere nella fattispecie concreta, ossia se e in quale misura la pretesa delle controricorrenti potrebbe essere paralizzata dalla eccepita prescrizione quinquennale;

che nel giudizio di cassazione l’interesse alla impugnazione va valutato in relazione ad ogni singolo motivo e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, bensì deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile dall’eventuale accoglimento del gravame alla parte (Cass. nn. 13373/2008 e 15353/2010), utilità che deve potere essere desunta dagli elementi che la parte è tenuta ad indicare nel ricorso;

che, inoltre, il ricorrente si limita a invocare l’applicazione del termine breve sul presupposto della legittimità dei contratti, come si è detto irrilevante ai fini che ci occupano, ma non indica le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che le somme rivendicate dovevano essere riconosciute a titolo risarcitorio, per la violazione di norme inderogabili di legge, ossia della direttiva europea e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6;

che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 15.1.2015 n. 635).

che nulla va disposto in ordine alle spese di lite in assenza di attività difensiva della controparte;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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