Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 974 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 17/01/2011), n.974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Paolo

Orlando n. 25, presso lo studio dell’avv. Infuso Calogero, rapp.to e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 161/2008/21 depositata il 24/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste e richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.G. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Gela n. 249/01/06 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata per gli anni 2000 – 2004. Il ricorso proposto si articola in cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 11. La CTR avrebbe accolto l’appello sulla base di una eccezione formulata dall’Agenzia delle Entrate solo in grado di appello.

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e violazione dell’art. 112 c.p.c. LA CTR avrebbe accolto l’appello pur in assenza di specifiche doglianze avverso la decisione di 1^ grado.

Entrambe le censure sono inammissibili stante il mancato deposito degli atti processuali a fondamento delle censure; ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente infatti e’ tenuto, a pena d’improcedibilita’, a depositare insieme al ricorso “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009).

Con terzo motivo ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in riferimento all’art. 132, comma 2, nn. 3 e 4. La sentenza sarebbe nulla per carenza di contenuto e motivazione.

La censura e’ infondata . La lettura della decisione non rende impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (v. Sentenza n. 6681 del 19/03/2009; Sez. 5, Sentenza n. 13990 del 22/09/2003).

Con quarto motivo il ricorrente assume la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La decisione sarebbe contraddittoria laddove ritiene che la presenza di un collaboratore part-time integri autonoma organizzazione; la decisione sarebbe carente nel valutazione dell’apporto quantitativo e qualitativo del collaboratore.

Con quinto motivo il ricorrente assume la viola/ione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 laddove la CTR ha ritento che la presenza del collaboratore part-time integrasse “autonoma organizzazione”.

Le censure sono infondate. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sent. 3678 del 16/02/2007).

Essente da con su re e’ la decisione impugnata che, nel valutare la posizione del contribuente, si e’ attenuta a tali principi, sulla base della presenza di un collaboratore “ancorche’ facente funzioni part-time ed esecutive.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00 oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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