Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9739 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 26/05/2020), n.9739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21403-2018 proposto da:

SPES SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, C.P., C.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO N. 11, presso lo studio

dell’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato NICCOLAINI PATRIZIA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ISPETTORATO

TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 432/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha in parte riformato l’ordinanza ingiunzione del Tribunale di Macerata, in relazione all’accertamento in capo alla Società Cooperativa Spes di illeciti amministrativi, fra i quali l’assunzione di lavoratori “in nero”, l’illegittima qualificazione di prestazioni di lavoro subordinato come a progetto, e omesse comunicazioni e dichiarazioni alla Direzione territoriale del lavoro di Macerata (d’ora in avanti D.T.L.);

la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità opposta dalla Cooperativa Spes all’appello proposto dal Ministero del Lavoro – DTL di Macerata, con cui la stessa contestava il passaggio in giudicato di altra sentenza della stessa Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Società Spes avverso il verbale ispettivo che aveva dato luogo alle ordinanze ingiunzione impugnate;

la Corte territoriale ha ritenuto che le domande afferenti ai due giudizi fossero differenti e, dunque, l’esistenza di una precedente sentenza della stessa Corte d’appello, non impugnata dalla D.T.L., non costituisse ostacolo all’instaurazione del secondo giudizio vertente sulla legittimità delle ordinanze ingiunzioni;

quanto al merito delle contestazioni la Corte territoriale ha accertato, sulla base delle testimonianze assunte nel corso del giudizio di merito, la fondatezza degli illeciti contestati dalla DTL alla Spes;

la cassazione della sentenza è domandata dalla Società Cooperativa Spes, in persona dei legali rappresentanti C.P. e C.R. sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; il Ministero del Lavoro – Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al dispositivo della sentenza 128/2016”; contesta che la sentenza d’appello richiamata in epigrafe e passata in giudicato costituisca una mera sentenza in rito, tenuto conto che la stessa, avendo confermato “per il resto” la sentenza di primo grado con cui si stabiliva l’inesistenza dei rapporti di lavoro subordinato contestati alla Società mediante avviso di accertamento, avesse pronunciato anche sul merito del giudizio; in altri termini, l’esistenza di un giudicato farebbe venir meno le ragioni fondanti del ricorso in appello della D.T.L. avverso l’opposizione alle ordinanze ingiunzioni;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle previsioni dell’art. 100 c.p.c. per difetto d’interesse ad agire da parte della DTL”; la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 128 del 2016, passata in giudicato, fosse una sentenza meramente processuale e tale da non interferire in alcun modo sul giudizio avente ad oggetto la legittimità delle ordinanze ingiunzione; la sentenza gravata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’interesse ad agire della D.T.L. nonostante fosse già passata in giudicato la statuizione circa l’inefficacia del verbale di accertamento, il cui contenuto costituiva il fondamento delle ordinanze ingiunzioni;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per violazione del principio del ne bis in idem”, atteso che la D.T.L. non aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 128 del 2016, che aveva confermato nel merito la sentenza n. 182 del 2015 del Tribunale di Macerata avente ad oggetto le medesime parti e il medesimo rapporto giuridico che costituisce la premessa logica del secondo giudizio; che pertanto, la sentenza impugnata, pronunciando nel merito, avrebbe violato il principio del ne bis in idem;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione ai contratti stipulati nell’anno 2010, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”; la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare il fatto decisivo relativamente a quanto emerso dalla testimonianza dell’impiegata dell’UNCI L.S., la quale aveva dichiarato di aver provveduto a modificare tutti i contratti stipulati nel 2010 su richiesta delle ispettrici dell’Inps, in modo tale che le stesse potessero sanzionare la società per utilizzo di lavoratori “in nero”; la Corte d’appello non avrebbe pronunciato sull’eccezione di falso più volte proposta dalla Società, limitandosi a ridurre le sanzioni comminate sulla base dei falsi accertamenti in relazione a tre soli soggetti che non avevano affatto lavorato, ignorando le posizioni di tutti gli altri soggetti per i quali l’impiegata L.S. aveva dichiarato, su suggerimento di una delle ispettrici dell’Inps, di aver modificato i contratti del 2010 per tutti i lavoratori;

il primo motivo è inammissibile;

la censura introduce, sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), critiche alla sentenza gravata per avere la stessa mancato di valutare l’impatto degli effetti del giudicato (Corte d’appello di Ancona n. 128 del 2016 di parziale riforma del Tribunale di Macerata n. 182 del 2015) sulla posizione della Cooperativa Spes rispetto alle “contestazioni infondate” contenute nelle ordinanze ingiunzioni emesse nei suoi confronti dalla D.T.L.;

in realtà, tuttavia, la censura, in quanto investe la legittimità dell’esercizio del potere giurisdizionale, avrebbe dovuto prospettarsi quale violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 del codice di rito e non come omesso esame di un fatto decisivo;

la questione, poi, ha costituito oggetto di puntuale esame da parte della Corte territoriale, la quale si è espressa per l’attribuzione di una valenza meramente processuale alla sentenza della stessa Corte d’appello di Ancona e per l’ininfluenza delle statuizioni in essa contenute sulle ragioni di merito del giudizio, attesa la statuizione di inammissibilità del ricorso della Società Spes avverso il verbale di accertamento preventivo nei confronti della D.T.L., per tardività dello stesso (Cass. n. 14297 del 2017);

il secondo motivo è inammissibile;

parte ricorrente non trascrive e non produce la sentenza d’appello del 2016, richiamata dalla sentenza attualmente impugnata e, pertanto, non deduce il vizio nel rispetto degli obblighi di specificità e di allegazione previsti dal codice di rito;

la censura di violazione del giudicato va altresì esclusa alla luce della motivazione della sentenza gravata, che, nel ricostruire la pregressa vicenda processuale ha rilevato che Corte d’appello di Ancona n. 128 del 2016, nell’accogliere l’appello del Ministero del lavoro – D.T.L. di Macerata, aveva dichiarato inammissibile – per carenza d’interesse della Società – l’impugnativa dei verbali ispettivi prima dell’emissione delle ordinanze ingiunzione;

seguendo la ricostruzione in diritto effettuata dalla sentenza d’appello del 2016, la Corte territoriale ha affermato in via di fatto che, attesa la natura processuale del giudicato, qualsivoglia statuizione contenuta nella sentenza n. 182 del 2015 del Tribunale di Macerata sul merito del verbale di accertamento ispettivo, dovesse ritenersi inopponibile nei confronti della D.T.L., il cui interesse ad agire in giudizio è rimasto intatto, non essendosi formato nessun giudicato in merito alla legittimità dell’ordinanza ingiunzione opposta;

il terzo motivo è inammissibile;

la Corte d’appello ha correttamente motivato in merito alla “.. diversità dell’oggetto dei due giudizi, dovuta alla diversità delle domande in essi versate” (p. 9 sent.), e in merito alla loro non interferenza reciproca, escludendo la dedotta violazione del principio del ne bis in idem;

le prospettazioni della ricorrente non giungono, dunque, a scardinare l’impianto argomentativo della sentenza gravata, fondato sull’inesistenza di un precedente giudicato;

il quarto e ultimo motivo è del pari inammissibile;

esso introduce una questione – quella dell’eccezione di falso – di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata e la parte non deduce, con la necessaria specificità, come ed in quali termini la questione è stata sottoposta al giudice di merito;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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