Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9739 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9739 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 8677-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliatq. in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq, rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 13/05/2015

– ricorrente contro

2015
1417

AUTOMATTEOTTI SRL

UNI PERSONALE in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliatq, in

ROMA VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALDO CAPUANO, che

lq

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TEO

o

TIRELLI giusta delega in calce;

controricorrente

avverso la sentenza n. 12/2009 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 05/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per raccoglimento del ricorso.

udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott. ENRICO

v

Svolgimento del processo

Nei confronti di FP Motors s.r.l. (poi Automatteotti s.r.l. unipersonale) vennero
emessi due avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2003, con cui si
contestò, fra l’altro, l’indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente
inesistenti. Il riCorso della contribuente venne accolto dalla CTP. L’appello
dell’Ufficio venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria
sulla base della seguente motivazione.
“La ricostruzione effettuata dall’Ufficio non ha portato prove certe della
partecipazione da parte dell’appellata alla frode fiscale contestata. Tali non
possono essere ritenute le dichiarazioni rese dal Bianchi il 21.11.2003 e il
10.2.2004 le quali confermano unicamente che tra diversi soggetti era stato
posto in essere un sistema finalizzato all’evasione IVA quale quello ricostruito
dall’Ufficio. Peraltro nei documenti prodotti i nominativi degli evasori sono stati
resi illeggibili per cui non vi è la prova che tra gli stessi vi fosse la FP Motors. A
tale conclusione si sarebbe potuto pervenire ugualmente per presunzione, se
fosse risultata un’intensa attività commerciale tra il Bianchi e la FP
Morgan sostiene la FP Motors di aver venduto a tale soggetto nell’anno 2002
una vettura e nel 2003 quattro auto…..Il limitato numero di operazioni che
risulta documentalmente provato non può costituire dunque presunzione atta
ad avvallare la tesi dell’Ufficio. Né si può presumere che FP Motors conoscesse
l’attività fraudolenta del Bianchi e quindi la falsità delle lettere di intenti da
questi rilasciate. Essendo le dichiarazioni rese dal Bianchi precedenti alla
verifica, avrebbe dovuto essere effettuato un controllo sui conti del Bianchi e
della FP Motors per riscontrare la contemporaneità delle due operazioni
bancarie e che, secondo il Bianchi, avvenivano contestualmente ovvero
l’esistenza di assegni postdatati girati dal Bianchi su un rapporto di fiducia.
L’altro campo d’indagine riguarda l’esame di tutte le schede che sono state
depositate e le relative note esplicative con riguardo alle schede riportanti
vendite eseguite in Francia di auto che poi risultano cedute da altri soggetti al
destinatario finale, non può essere validamente presunto che la FP Motors sia
stata partecipe della seconda operazione, vale a dire quella che vede il rientro
in territorio nazionale della medesima auto. La FP Motors ha prodotto in atti

1

.

3

documenti che confermano l’esistenza e l’operatività della società francese. Ma
decisiva appare, anche sotto tale profilo, la circostanza che le operazioni di
vendita alle società francesi risultano di un numero limitato L’esiguità del
numero di tali operazioni rende inammissibile il ricorso alla presunzione per cui
vengono contestate operazioni soggettivamente inesistenti”.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di

Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che erroneamente la CTR ha posto
a carico dell’Ufficio la prova della mala fede della contribuente, reputando
inidonei gli elementi di fatto raccolti dall’Amministrazione finanziaria, laddove
era invece onere della contribuente provare il fatto innpeditivo della buona
fede.
Con il secondo motivo si denuncia l’insufficienza della motivazione ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva la ricorrente che la CTR ha ritenuto
raggiunta la prova del carattere fittizio delle operazioni, ma ha poi ritenuto non
provata la consapevolezza della contribuente circa la frode a causa dell’esiguo
numero di episodi accertati dall’Ufficio. Rileva quindi la ricorrente che l’esiguità
di una casistica può avere un qualche significato nel momento in cui si
pretende di estrarre da tale casistica una regola, ma non può avere rilievo
quando le contestazioni dell’Ufficio riguardino proprio quei casi.
Va

preliminarmente

disattesa

l’eccezione

d’inammissibilità

dell’impugnazione per decorso del termine di legge per proporre il ricorso. La
sentenza è stata pubblicata il 5 luglio 2009 e, facendo applicazione del termine
di cui all’art. 327 c.p.c. e della sospensione feriale dei termini pari a
quarantasei giorni, l’impugnazione doveva essere proposta, come in effetti è
avvenuto, il giorno 23 marzo 2010, e non il 22 marzo 2010 come ritenuto in
controricorso.
Il primo motivo è inammissibile. Il motivo di impugnazione è privo di
decisività in quanto la ratio decidendi non è basata solo sul fatto che non si
potesse presumere che la contribuente avesse consapevolezza dell’attività

2

due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente.

fraudolenta compiuta dal Bianchi. La decisione si basa, in via prioritaria, sul
rilievo che non vi sono prove della partecipazione della contribuente
all’operazione contestata nell’atto impositivo. A parte dunque il profilo
dell’elemento psicologico, la decisione impugnata ha reputato estranea la
contribuente alla stessa attività fraudolenta. Peraltro, muovendo dalla
conclusione dell’estraneità della contribuente al sistema di frodi, la mancanza

conclusioni del giudice di merito, come mancanza di conoscenza dell’attività
fraudolenta svolta dal Bianchi, rispetto alla quale però il giudice del merito ha
assunto, come si è appena visto, che la contribuente fosse estranea.
Il secondo motivo è inammissibile. Anche tale censura non coglie nel
segno sul piano della rado decidendi perché muove dall’assunto secondo cui la
CTR ha concluso nel senso della partecipazione della contribuente
all’operazione fraudolenta ma senza esserne consapevole. La CTR ha invece
chiaramente affermato che non vi è prova della partecipazione della
contribuente all’operazione contestata nell’atto impositivo, mentre la mancanza
di consapevolezza riguarda, più precisamente, la mancanza di conoscenza
dell’attività fraudolenta svolta dal Bianchi, rispetto alla quale però il giudice del
merito assume che la contribuente fosse estranea. Ulteriore profilo di
inammissibilità del motivo è poi il fatto che nel ricorso si giustappone alla
valutazione della CTR un’altra valutazione di merito in ordine alla portata del
rilievo del dato dell’esiguità delle operazioni, spostando quindi il contenuto del
giudizio su un piano precluso al sindacato giurisdizionale nella presente sede di
legittimità. TtoistA,
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese processuali che liquida in euro 6.616,35 per compenso, oltre per
esborsi euro 200,00 e gli oneri di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 13 aprile 2015
DEPOSITATO IN CANCELLEMA
Il consigier
l
es.
t

di consapevolezza da parte del contribuente va precisata, secondo le

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