Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9738 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9738 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 23203-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatcl in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 1 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che loL rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1416

OLIVERO GIOVANNI;
– intimato

avverso la sentenza n. 46/2008 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 12/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/05/2015

•■•■■•■■■,MIE.

udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
A seguito del controllo automatizzato ai sensi dell’art.

36-bis d.p.r. n.

600/1973, dal quale era risultato il tardivo versamento di imposte indicate in
dichiarazione, venne emessa nei confronti di Olivero Giovanni cartella di
pagamento, con irrogazione di sanzioni éd applicazione di interessi. Il ricorso
del contribuente, con cui si dedusse fra l’altro la mancanza della previa

venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sulla
base della seguente motivazione: la mancanza di preventiva comunicazione
dell’avviso bonario, prevista dall’art. 36-bis, comma 3, d.p.r. n. 600/1973
determina l’invalidità della cartella di pagamento; “ciò impone all’Ufficio
obbligatoriamente di provvedere al ricalcolo delle sanzioni nella misura di un
terzo di quelle determinate e al ricalcolo degli interessi, tenendo presenti i
limiti di cui allo stesso comma 3 di cui sopra”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
due motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
6, comma 5, I. n. 212/2000 e 36-bis d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che l’iscrizione a ruolo deve essere
preceduta dalla comunicazione al contribuente di un avviso ove ricorrano
ipotesi tassative e specifiche e che nessuna delle ipotesi previste dalla legge
era venuta in rilievo nel caso di specie, nel quale il controllo automatizzato
aveva semplicemente rilevato che alcune imposte indicate in dichiarazione non
erano state versate dal contribuente.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
2, comma 2, d. leg. n. 462/1997, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva in
via subordinata la ricorrente che in base all’art. 2, comma 2, d. leg. n.
462/1997 la riduzione delle sanzioni ed interessi consegue alla circostanza che
il contribuente adempia spontaneamente al versamento di quanto dovuto entro
trenta giorni dalla ricezione dell’avviso, ciò che nella fattispecie non si era
verificato.

1

comunicazione di avviso bonario, venne accolto dalla CTP. L’appello dell’Ufficio

Il primo motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3, d.p.r. n.

600/1973, quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso
rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti
dall’ufficio emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della
liquidazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e
per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Ai sensi dell’art. 6,

dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano
incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria
deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i
documenti mancanti entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; sono nulli i provvedimenti emessi in violazione di tale
disposizione.
Come affermato da questa Corte, l’art. 6, comma 5, 1. n. 212/2000 non
impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba
procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti
della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente
nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo
di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione,
senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto
imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante
dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la
condizione di cui al citato inciso (Cass. 25 maggio 2012, n. 8342; 31 marzo
2011, n. 7536; 14 gennaio 2011, n. 795).
Secondo l’accertamento di fatto risultante dalla sentenza impugnata, non
ricorrono i presupposti cui la disciplina normativa collega l’obbligo della
preventiva comunicazione ai fini dell’instaurazione del contraddittorio. La
norma di cui all’art. 36-bis, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 è stata quindi
erroneamente applicata dal giudice di merito.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo,
proposto espressamente in via subordinata.

2

comma 5, L n. 212/2000, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti

-o

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo
motivo, e cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 13 aprile 2015

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