Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9737 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, via F.

Confalonieri n. 5 presso lo studio dell’Avv. Emanuele Coglitore che

lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, anche

disgiuntamente, all’Avv. Mariagrazia Bruzzone.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 115/22/13 della Commissione

tributaria regionale del Piemonte – sezione di Torino, depositata il

21 novembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte di B.G. di avvisi di accertamento relativo a IRPEF dell’annualità 2006 e 2007, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione favorevole al contribuente.

Per la cassazione della sentenza B.G. proponeva ricorso su unico motivo.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

In prossimità dell’adunanza camerale, fissata per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., il ricorrente depositava memoria, con allegati documenti relativi alla definizione della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016 (debitamente notificati alla controparte), con la quale dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente, premesso di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con riferimento alla cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio relativamente agli avvisi di accertamento di cui è causa e di avere provveduto al versamento integrale delle somme dovute, come da comunicazione dell’Agente della riscossione, ha depositato in atti: istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, comunicazione da parte del competente Agente della riscossione degli importi ratealmente dovuti per la rottamazione dei ruoli, nonchè cinque ricevute attestanti il pagamento delle cinque rate concordate. Ha dichiarato, quindi, di rinunciare al ricorso e ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Dalla documentazione versata in atti, e debitamente notificata alla controparte emerge che, con riferimento agli avvisi di accertamento oggetto di giudizio, venne emessa la cartella per la quale il ricorrente ha presentato istanza di definizione e l’Agente di riscossione ha provveduto alla rituale comunicazione con l’importo dovuto e la rateizzazione dello stesso. Risultano, altresì, allegati in atti ricevute di pagamento corrispondenti alle cinque rate previste nella comunicazione dell’Agente della riscossione.

Ne consegue, in applicazione dei principi sanciti da Cass. n. 24083 del 03/10/2018, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modificazioni in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente; deve, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr. Cass. n. 14782 del 07/06/2018).

PQM

Dichiara estinto il giudizio, per rinuncia, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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