Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9737 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9737 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 22544-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lc,rappresenta e difende;

contro

2015
1415

ricorrente

ANGELETTI CRISTINA, LENTI CE0 VITO, MASCHIETTO
MASSIMO, SAN MAURIZIO DI VITO LENTI CEO E C. SAS;

intimati

Nonché da:
ANGELETTI CRISTINA in proprio e in qualità di socio,

Data pubblicazione: 13/05/2015

LENTI CEO VITO in proprio e in qualità di socio, SAN
MAURIZIO DI VITO LENTI CE0 E C. SAS in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che li

TOSI giusta delega in atti;
– controricorrenti incidentali contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente all’incidentale non chè contro
MASCHIETTO MASSIMO;

Intimato

avverso la sentenza n. 10/2008 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha
chiesto 1’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS

per raccoglimento del l° motivo, assorbiti i
“I’le
restanti del ricorso principale evrigetto
del ricorso
i

incidentale.

Svolgimento del processo
Sulla base delle risultanze di p.v.c. vennero emessi plurimi avvisi di
accertamento nei confronti della società San Maurizio s.a.s. di Vito Lenti e C. e
dei soci in rettifica dei redditi ai sensi degli artt. 39, comma 1, d.p.r.

n.

600/1973 e 54 d.p.r. n. 633/1972 per omessa contabilizzazione di ricavi e
indebita deduzione di costi. I ricorsi proposti dalla società e dai soci, all’esito

dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto sulla base della seguente
motivazione.

e,

“Preliminarmente sono da condividersi le considerazioni della
Commissione Tributaria di 1° erquanto attiene ai seguenti profili: A. omessa
allegazione al verbale di constatazione e degli atti su cui erano fondate le
pretese; B. omessa indicazione delle norme in base alle quali essi atti furono
emessi; C. recepimento acritico da parte dell’ufficio del verbale della Guardia di
Finanza; D. mancata e insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento.
Per quanto attiene al merito rileva questa Commissione che il verbale della
Guardia di Finanza a cui l’ufficio fa riferimento costituisce un indizio che doveva
essere oggetto di approfondimento mediante accertamenti finanziari per
riscontrare tale indizio così da poter configurare la precisione e la concordanza
richiesta dalla legge. Lo stesso ufficio in sede di udienza ha dichiarato che non
sono stati effettuati accertamenti bancari a supporto delle contestazioni
formulate dalla Guardia di Finanza. Contestazioni pertanto che sono da
ritenersi carenti per la formazione della precisione gravità e concordanza
prescritta dalla legge”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
due motivi. Resiste con controricorso la parte contribuente, che ha proposto
altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
Motivi della decisione
Va

preliminarmente

disattesa

l’eccezione

d’inammissibilità

del

controricorso per mancato rispetto del termine di notifica previsto dall’art. 370,
comma 1, c.p.c.. Stante l’ultima notificazione avvenuta in data 13 ottobre
2009, dovendosi avere riguardo alla data di consegna del plico al destinatario,

1

della riunione, vennero rigettati dalla CTP. L’appello proposto venne accolto

,

,.

gr

il ricorso doveva essere depositato entro il 2 novembre 2009, ma,
corrispondendo il 22 novembre 2009 a giorno festivo, la scadenza del termine
per la notifica del controricorso risultava prorogata di diritto al 23 novembre,
giorno nel quale è stato effettivamente promosso il procedimento notificatorio.
Con il primo motivo Si denuncia mancata applicazione degli artt. 112
c.p.c. e 1, comma 2, d. leg. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

innanzi alla CTP, che si accertasse la natura, induttiva o analitica,
dell’accertamento tributario effettuato, né avevano lamentato la mancata
effettuazione di indagini finanziarie. Aggiunge che è quindi viziata da
ultrapetizione la statuizione secondo cui il p.v.c. avrebbe natura indiziaria e
carente sarebbe l’atto impugnato sul piano della gravità, precisione e
concordanza delle prove.
Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazione degli artt. 39,
comma 1, lett. d) d.p.r. n. 600/1973 e 54, comma 2, d.p.r. n. 633/1972, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. Osserva la ricorrente che, essendo stato
effettuato l’accertamento con il metodo analitico ai sensi degli artt. 39, comma
1, d.p.r. n. 600/1973 e 54 d.p.r. n. 633/1972, esso si fondava sul riscontro
della documentazione contabile, su rilievi attinenti il requisito della competenza
e sulla mancata documentazione dei costi, ma non su una ricostruzione
presuntiva dei maggiori ricavi e minori costi. Aggiunge che la prova, quindi,
non era basata su presunzioni, per le quali valgono i requisiti della gravità,
precisione e concordanza.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, l. n. 241/1990, 7 1. n. 212/2000, 42 d.p.r. n.
600/1973, 56 d.p.r. n. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la
parte ricorrente in via incidentale che gli avvisi di accertamento richiamano
l’art. 39, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 senza specificare quale, fra le quattro
distinte ipotesi contemplate, ricorra nel caso concreto t e genericamente l’art. 54
d.p.r. n. 633/1972. Lamenta che la mancata indicazione della fattispecie ai
sensi dell’art. 39, comma 1, ed il generico richiamo all’art. 54 non consentono
l’esercizio del diritto di difesa.

2

Osserva la ricorrente che i contribuenti non avevano domandato, in appello ed

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. I motivi dell’appello
proposto dai contribuenti, così come sintetizzati nel ricorso, attengono sia al
profilo della mancanza del requisito motivazionale, che a quello di merito della
contestazione di indebita deduzione di costi ed omessa contabilizzazione di
corrispettivi. Il rilievo da parte del giudice del merito della carenza probatoria
della contestazione tributaria, ed in particolare il mancato riscontro mediante

ultrapetizione in quanto afferisce alla valutazione dell’esistenza del fatto
costitutivo alla base della pretesa tributaria, così come oggetto di
impugnazione. E’ evidente che il rilievo di carenza probatoria vada posto in
relazione alla contestazione di indebita deduzione di costi ed omessa
contabilizzazione di corrispettivi. Resta così confermato il principio secondo cui
non incorre in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito dei “petitum” e
della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata ponendo a fondamento
della decisione anche proprie argomentazioni, basate sulle risultanze
processuali, aggiuntive rispetto a quelle prospettate dalle parti, giacché la
valorizzazione delle circostanze di fatto acquisite al processo rientra nella
funzione del giudice di merito (Cass. 19 settembre 2005, n. 18458).
Il secondo motivo è infondato. Fra metodo analitico e presunzioni non vi
è incompatibilità perché in presenza delle irregolarità della contabilità, meno
gravi, contemplate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d),
l’Amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati
forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché
munite dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., l’inesattezza od incompletezza delle
scritture medesime, mentre solo allorquando viene constatata un’inattendibilità
globale delle scritture l’Amministrazione è autorizzata a prescindere da esse ed
a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei
requisiti necessari per costituire prova presuntiva (Cass. 26 maggio 2003, n.
8273; 18 dicembre 2006, n. 27068). Anche per ciò che concerne VIVA per la
rettifica della dichiarazione ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.p.r. n. 633/1972
l’Amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici, dotate dei requisiti di

3

accertamenti bancari del quadro indiziario contenuto nel p.v.c., non costituisce

gravità, precisione e concordanza. La valutazione giurisdizionale dell’atto
impositivo dai punto di vista della congruenza delle presunzioni non è dunque
incompatibile con la circostanza che per l’accertamento l’Amministrazione si sia
avvalsa del metodo induttivo.
Il rigetto del ricorso determina l’assorbimento del ricorso incidentale.
9-9.44149 tOs 434 (-CIPA^12(itte

P.Q.M.

la ricorrent’a1riìflborso delle spese processuali che liquida in euro 2.800,00
per compenso, oltre per esborsi euro 200,00 e gli oneri di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 13 aprile 2015
Il consigliere e

La Corte rigetta il ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale, e condanna

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA