Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9736 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 26/05/2020), n.9736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16510 – 2019 R.G. proposto da:

PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SALERNO, in

persona del dottor C.L.A., delegato agli affari

civili, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo di

p.e.c., presso la sede del proprio ufficio;

– ricorrente –

contro

C.G. – c.f. (OMISSIS); –

– intimato –

e

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del tribunale di Salerno del 27 settembre 2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto depositato in data 23.9.2015 il tribunale di Salerno liquidava le competenze spettanti all’avvocato C.G., nominato difensore di W.M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel processo penale iscritto al n. 2192/2013 r.g.t.

2. Avverso tale decreto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno proponeva opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

3. Con ordinanza in data 27.9.2016 il tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l’opposizione, siccome proposta tardivamente, il 16.12.2015, all’esito del decorso del termine di venti giorni dal di della notifica al P.M.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione.

L’avvocato C.G. non ha svolto difese.

Del pari non ha svolto difese il Ministero della Giustizia.

5. Il relatore ha formulato (impregiudicata ogni valutazione in ordine alla notifica del ricorso per cassazione ad alla corretta instaurazione del contraddittorio) proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5), il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

6. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Deduce che, attesa l’applicabilità all’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 del rito sommario di cognizione, il termine per proporre opposizione è di trenta giorni e non già, siccome ha ritenuto il tribunale, di venti giorni.

7. Si premette che il procedimento di opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione (cfr. Cass. sez. un. 3.9.2009, n. 19161).

8. Il ricorso è inammissibile, siccome tardivamente proposto.

9. Difatti l’ordinanza del tribunale di Salerno in questa sede impugnata è stata pronunciata e depositata in cancelleria in data 27 settembre 2016.

Il ricorso per cassazione è datato 7.5.2019 ed è pervenuto a questa Corte in data 3.6.2019, ben oltre qualsivoglia termine “lungo”.

10. Ovviamente a nulla rileva che l’ordinanza del tribunale di Salerno è stata comunicata a mezzo p.e.c. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in data 27.3.2019.

10.1. Invero già in epoca antecedente alla novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.Lgs. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114 – secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. – questa Corte spiegava che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere di definitività (è il caso di specie), decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine annuale (ora semestrale) di cui all’art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. 14.5.2014, n. 10450; nella circostanza di cui alla pronuncia testè citata l’ordinanza era stata comunicata dalla cancelleria a mezzo fax).

10.2. Tanto, ben vero, a prescindere dal preminente ed assorbente rilievo per cui, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., la decadenza dall’impugnazione per decorso del termine “lungo” (ora semestrale) dalla pubblicazione della sentenza, si verifica “indipendentemente dalla notificazione”, e pertanto anche nel caso in cui – effettuata la notificazione della sentenza – il termine “breve” di impugnazione ex art. 325 c.p.c. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine “lungo” (cfr. Cass. 30.3.2016, n. 6187).

11. Gli intimati non hanno svolto difese; in ogni caso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

12. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9938, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”; Cass. 14.3.2014, n. 5955, secondo cui il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del mesesimo art. 13, comma 1-bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito; Cass. (ord.) sez. la v. 29.1.2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Si da atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente ai sensi dei d.p.c.m. in tema di emergenza sanitaria.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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