Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9736 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9736 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 1038-2010 proposto da:
PIRELLI RE CREDIT SERVICING S.P.A. 08360630159 in
persona del proprio Direttore Generale Sig. STEFANO
MONTUSCHI,

UNICREDIT

CORPORATE

BANKING

S.P.A.

03656170960 in persona del Vicedirettore Generale Sig.
ROBERTO VENTURINI, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
2013
602

093391006 società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento del socio unico BNP PARIBAS S.A.
PARIGI in persona del Dott. MASSIMO BONCIANI Direttore
della Direzione Rischi e legale rappresentante pro

tempore, ITALFONDIARIO S.P.A. 003995750587 nella sua

Data pubblicazione: 22/04/2013

qualità di mandataria con rappresentanza di INTESA
SANPAOLO S.P.A. in persona del Dott. CORRADO PASSERA
nella sua qualità di C.E.O. e Amministratore Delegato
di BANCA INTESA S.P.A., elettivamente domiciliate in
ROMA, CORSO V. EMANUELE II 173, presso lo studio

difende unitamente agli avvocati SPINELLI STEFANO,
MACCARONE SALVATORE giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI in
persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
S.G.F.A. SOCIETA’ GESTIONE FONDI PER AGROALIMENTARE
S.R.L.

07659851005

CASTIGLIONE

in

persona

amministratore

del

unico

Dott.
e

EZIO
legale

rappresentante p.t. della suddetta società,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA, 2,
presso lo studio dell’avvocato PETRAGLIA ANTONIO
UMBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4712/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 17/11/2008, R.G.N. 2069/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

dell’avvocato ALLEGRUCCI ROBERTO, che le rappresenta e

udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito l’Avvocato STEFANO SPINELLI;
udito l’Avvocato MASSIMO NICOLINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

.

Svolgimento del processo
,.

Con rogito del 18.12.85 fu concesso al CONS.A.P.RI. Consorzio Agricolo Produttori Riso – soc. coop. a r.l.
(d’ora in avanti CONSAPRI) un contratto di mutuo agrario ai
sensi degli artt. 5 e 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194,

del Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro (poi
Banca Nazionale del Lavoro e, d’ora in avanti, BNL), dalla
Banca Nazionale dell’Agricoltura (poi Banca Antoniana
Popolare Veneta, d’ora in avanti BAPV), dalla sezione di
Credito Agrario della Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde (poi Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde CARIPLO, d’ora in avanti CARIPLO) e dall’Istituto federale
di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle
d’Aosta (poi Banca Mediocredito spa, d’ora in avanti
Mediocredito).
Il mutuo quindicennale, destinato per £ 13.800.000.000
al consolidamento dei debiti di CONSAPRI verso diverse
istituzioni creditizie (ammontanti, al 6.6.84, a E
17.529.853.659), fu erogato dalle banche previa emanazione
del provvedimento del competente Ministero, di
determinazione del contributo in conto interessi in E
4.294.693.006 e con la garanzia fideiussoria – fino a E
9.354.000.000 in linea capitale – da parte della Sezione
Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia (d’ora in
avanti, FIG), istituito con legge 153 del 1975, pari alla
differenza tra il capitale mutuato e le altre garanzie

acquisite (cioè il valore dei beni acquisiti in garanzia
ipotecaria,

pari a £ 252.000.000 e a quello delle

per complessivi £ 14.200.000.000, dalla sezione autonoma

”garanzie” prestate dallo Stato). È pacifico che il mutuo
sia stato completamente erogato e collocato in
ammortamento.
Sennonché, CONSAPRI fu di li a poco (il 19.6.87)
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed il

continuato a liquidare il concorso statale sugli interessi,
alla fine del 1998 mutò indirizzo, richiedendo la
restituzione delle somme erogate a tale titolo a far tempo
dall’apertura della procedura concorsuale, reputato con
essa estinto anticipatamente il rapporto di mutuo e quindi
venuto meno l’obbligo dello Stato di corrispondere la quota
agevolata di interessi sulle rate in , scadenza in data
successiva.
Le quattro banche mutuanti ritennero invece di essere
dirette destinatarie della garanzia prestata dallo Stato,
sicché questa avrebbe dovuto esplicarsi proprio nel momento
in cui, con l’apertura della procedura concorsuale, era
venuta meno la possibilità di recupero delle somme mutuate
dal debitore principale; ed adirono quindi, con atto
notificato il 17 ed il 18 luglio 2000, il tribunale di Roma
per sentire, sulla declaratoria del diritto a percepirle
anche dopo la liquidazione coatta amministrativa del
mutuatario, condannare il Ministero al pagamento delle
somme dovute a titolo di contributo sugli interessi sulle
rate semestrali scadute (indicate in £ 381.653.000) ed a
scadere, con interessi e rivalutazione, ovvero, in
subordine, dichiarare l’obbligo del Fondo Interbancario di
Garanzia (d’ora in avanti FIG) di tenerle indenni da ogni

4

Ministero, dopo un primo lungo periodo in cui aveva

domanda di rimborso e di corrispondere le quote stesse dal
momento in cui non erano state erogate dallo Stato.
Con separata citazione del 31.7.00 la BNL si oppose pure
all’ingiunzione, resa ai sensi dell’art. 2 del r.d. 639 del
2010, con cui ad essa era stato ingiunto dal Ministero il
pagamento delle stesse somme richieste nel giudizio

intentato per primo, a titolo di recupero per indebita
corresponsione.
Le due cause furono riunite; in ciascuna il Ministero
contestò le tesi attoree e, nella prima, il FIG negò la
propria passiva legittimazione e contestò la domanda di
garanzia delle attrici, avendo esso già corrisposto
l’intero

massimale

della

sua

garanzia,

pari

a

9.354.000.000. Il tribunale di Roma, con sentenza n. 1338
del 15.1.03, escluse la titolarità di qualunque diritto
delle banche nei confronti dello Stato, non ritenendole
beneficiarie della garanzia, o del FIG, una volta da questo
compiutamente adempiute tutte le obbligazioni ad esso
facenti capo; e, reiette le domande delle banche, dichiarò
il

loro

obbligo

di

restituire

£

7.658.507.948

(C

3.955.289,27), oltre interessi legali dalla data della
costituzione

in

giudizio

del

Ministero

(22.12.00),

condannando al suo pagamento, ma con diritto di ripetizione
delle quote effettivamente corrisposte nei confronti delle
altre mutuanti, a carico della sola BNL, in quanto soggetto
già delegato alla riscossione; e compensò le spese di lite
tra tutte le parti, in considerazione della ritenuta
particolare

complessità

delle

questioni

trattate

e

dell’effettiva incertezza della lite.
5

(9

La BNL, il Mediocredito, la BAPV e Intesa Gestione
Crediti (indicata quale mandataria di CARIPLO; d’ora in
avanti, IGC) interposero appello, di cui chiesero il
rigetto il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e
la Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia,

riforma della sentenza di primo grado in punto di
compensazione delle spese: e la corte di appello
capitolina, con sentenza 4712 del 17.11.08, rigettò
l’appello principale ed accolse quello incidentale, sicché,
confermando nel resto la sentenza impugnata, condannò le
appellanti alle spese non solo del grado di appello in
favore di entrambi gli appellati, ma pure a quelle del
primo grado in favore del FIG.
Per

la

cassazione

di

tale

sentenza

ricorrono,

affidandosi a tre motivi, la Banca Nazionale del Lavoro
spa, la Unicredit Corporate Banking spa (quale successore
di Banca Mediocredito spa), la Pirelli RE Credit Servicing
spa (mandataria di Elipso Finance srl, a sua volta
cessionaria del credito dalla BAPV) e la Italfondiario spa
(succeditrice della Castello Gestione Crediti srl,
mandataria di Intesa Sanpaolo spa, a sua volta
succeditrice, dopo alcuni passaggi intermedi, di CARIPLO);
resistono, con separati controricorsi, il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (d’ora in avanti,
il Ministero) e la S.G.F.A. – Società Gestione Fondi per
l’Agroalimentare srl (succeditrice di ISMEA, a sua volta
successore della Sezione Speciale del Fondo Interbancario
di Garanzia, d’ora in avanti SGFA): la quale, per la

6

quest’ultima invocando, in via di appello incidentale, la

pubblica udienza del 14.3.13, deposita altresì memoria ai
sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

1. Le ricorrenti, all’esito di un’analitica esposizione
dei fatti di causa, sviluppano tre motivi.

diritto e specificamente l’art. 20, comma 1, della legge 9
maggio 1975, n. 153, reputando erronea la qualificazione
giuridica della fattispecie; al riguardo, riportata la
motivazione della gravata sentenza, ampiamente illustrando
la tesi sintetizzata coi seguenti quesiti diritto:
l’Ecc.ma Corte adita se,

nell’impugnata sentenza n.

4712/2008, la Corte di Appello di Roma
una erronea

dica

qualificazione

abbia: a) operato

giuridica della fattispecie

normativa delineata dal legislatore agli artt. 6 L.
4.6.1984 n. 194 e 20, comma 1, L. 9.5.1975 n. 153,
ha qualificato come mutui
miglioramento previsti e
anziché

ordinari i

mutui agrari di

disciplinati dalla L.

di scopo

come mutui

laddove

n. 194/84

legale, vincolati nel loro

utilizzo da una precisa finalità preventivamente fissata
dal legislatore,

individuata

nell’esigenza, ritenuta a

monte di interesse pubblico, di agevolare il risanamento di
situazioni di grave dissesto economico e finanziario in cui

versino cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza
nazionale,

attraverso la concessione a questi ultimi di

straordinari

a tasso agevolato, destinati al

consolidamento del

loro pregressi debiti (“scopo

mutui

immediato”), da

parte di istituti di credito all’uopo

autorizzati; b) violato l’art. 20, comma 1,

L.

9.5.1975 n.

7

1.1. Con un primo, si dolgono di violazione di norme di

153, che, nello stabilire che la garanzia fideiussoria da
concedersi dalla Sezione Speciale del F.I.G. deve essere
pari all’importo non coperto dalla sommatoria della
garanzia primaria – rappresentata dal valore, attualizzato
al momento dell’erogazione del mutuo, del contributo

dal mutuatario, attribuisce

ab initio

una funzione di

garanzia per la banca mutuante al futuri pagamenti dello
Stato, che si esplica proprio nel momento in cui viene meno
(a seguito di revoca del contributo per fallimento) la
funzione primaria di restituzione (parziale) del capitale
erogato.
1.2. Con un secondo, di dolgono di vizio motivazionale
ed erronea qualificazione giuridica e violazione dell’art.
20

L.

n. 153/75 e 17, comma 5, del regolamento per il

funzionamento della sezione speciale del F.I.G., approvato
con D.M. 5.8.96 (in G.U. 28.8.96 n. 199), in relazione al
rigetto anche della domanda subordinata di garanzia
avanzata appunto nei confronti di questo; prospettando,
quale questione controversa, quella dell’estensione della
fideiussione ex

lege

del FIG anche all’importo

corrispondente all’attualizzazione dei contributi afferenti
al mutuo oggetto di causa; e formulando il seguente quesito
di diritto:

dica l’Ecc.ma Corte adita se, nell’impugnata

sentenza n. 4712/2008, la Corte di Appello di Roma abbia
violato l’art. 20, comma 1, L. 9.5.1975 n. 153 e l’art. 17,
comma 5 del Regolamento della Sezione Speciale del F.I.G.,
approvato con D.M. 5.8.1996 (G.U. 28.8.1996 n. 199) nella
parte in cui non ha tenuto conto che la garanzia

ex lege

8

statale – e del valore cauzionale delle garanzie offerte

della Sezione Speciale del F.I.G. è dovuta ad integrazione
di tutte le garanzie acquisibili e che, pertanto, avendo
escluso l’acquisibilità della garanzia pure

ex lege

prestata dallo Stato per il rimborso del capitale mutuato e
quantificata al momento dell’erogazione in base al valore

garanzia dovuta dal F.I.G. Sezione Speciale deve essere
rideterminata detraendo dal capitale mutuato e dagli
interessi solamente il valore cauzionale delle garanzie
offerte dal mutuatario.
1.3.

Con un terzo,

lamentano vizio motivazionale

sull’accoglimento dell’appello incidentale della Sezione
Speciale del F.I.G. e sulla conseguente loro condanna alle
spese di lite del primo grado in favore di questa,
ritenendo correttamente motivata la relativa compensazione
invece operata da parte del tribunale, visto che potevano
estendersi anche al contenzioso con quella le ragioni di
particolare complessità delle questioni trattate.
2. Dei controricorrenti:
il Ministero sostiene, quanto al primo motivo di
ricorso, la correttezza dell’individuazione, quali
beneficiari delle garanzie previste dalla legislazione
speciale, dei soli mutuatari, riportandosi pressoché per
intero alla motivazione di Cass. 31 ottobre 2008, n. 26308,
trasfusa nel controricorso;
– la SGFA: quanto al primo motivo, eccepisce in via
preliminare l’inammissibilità per duplicità del quesito di
diritto, nonché, nel merito, l’insussistenza di altri suoi
obblighi di garanzia, vuoi per il caso in cui il motivo

9

attualizzato del contributi statali sugli interessi, la

fosse ritenuto fondato (nel qual caso unico responsabile
sarebbe il Ministero), vuoi per il caso opposto, avendo
esaurito, con il pagamento del limite massimo stabilito
dalla normativa vigente (lett. F della circolare n. 136 del
Ministero dell’Agricoltura), ogni sua funzione di garanzia;

la commistione in unico motivo di doglianze ai sensi dei
nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e, comunque, per la
non configurabilità di un vizio motivazionale su punto
controverso e decisivo, poi ampiamente argomentando per
l’esclusione dell’operatività della garanzia in misura
eccedente il detto limite massimo e la non configurabilità
di una sua funzione di garanzie delle eventuali
inadempienze del Ministero; quanto al terzo, condivide la
valutazione di palese infondatezza della domanda di
controparte, sulla base della quale è stata fondata la
condanna di questa alle spese anche del primo grado.
3. Mette conto premettere che le norme di riferimento
sono:
da un lato, l’art. 20, comma primo, della legge 9
maggio 1975,

n.

153

(attuazione delle direttive del

Consiglio delle Comunità europee per la riforma
dell’agricoltura, in G.U. n. 137 del 26.5.75), a mente del
quale «agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia
stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la
concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma
non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la

contrazione di mutui con gli istituti di credito,
concessa da parte del “Fondo interbancario” di cui alla

10

quanto al secondo motivo, eccepisce l’inammissibilità per

legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed
integrazioni, fidejussione per la differenza tra
l’ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il
valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del
valore attualizzato del concorso negli interessi»;

della sezione speciale del FIG (approvato con d.m.
5.8.1996), a mente del quale gli istituti di credito,
ricevuta la comunicazione del nulla-osta alla concessione
del concorso statale (di approvazione dei

piani di

consolidamento e sviluppo di cui all’art. 6 della legge n.
194 del 1984), possono chiedere la fideiussione della
Sezione Speciale, “ad integrazione di tutte le garanzie
acquisibili”;
ancora, benché non espressamente richiamato nella
rubrica o nei quesiti a sostegno dei motivi, l’art. 6,
comma primo e secondo, della legge 4 giugno 1984, n. 194
(interventi a sostegno dell’agricoltura, in G.U. n. 153 del
5.6.84), a mente dei quali: «a favore del consorzi
nazionali di cooperative agricole e delle cooperative
agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il
concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10
per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi,
sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il
consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle
cooperative medesime; i mutui di cui al precedente coma
sono considerati operazioni di credito agrario di
miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria
della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia,

11

– dall’altro lato, l’art. 17, comma 5, del regolamento

di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n.
153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli
istituti di credito mutuanti».
4. È, a questo punto, opportuno preliminarmente notare
(v. Cass. 5 aprile 2012, n. 5500) che l’istituto in esame
si riporta ad una generalizzata forma di intervento di

sostegno all’economia, prevista, sulla base di diverse
leggi, dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici
territoriali, a favore di agricoltori od artigiani e che
costituisce uno degli strumenti attraverso

quali

pubblici poteri operano per favorire lo sviluppo economico
in particolari

settori

o

in

zone determinate del

territorio, nel quadro delineato dall’art. 41 Cost., che
sta alla base degli interventi programmatori in vista di
uno sviluppo coordinato ed armonico della crescita
economica.
Il principio sotteso a tale costante orientamento è che
la concessione di un credito cosiddetto “agevolato”
presuppone la nascita di un rapporto principale tra
l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un
rapporto secondario, instaurato tra l’ente pubblico ed il
detto istituto finanziario; il primo rapporto integrando
gli estremi del mutuo di scopo, il secondo consistendo in
una convenzione (cosiddetto “contratto di ausilio”),
diretta a regolare l’obbligazione nei confronti
dell’istituto finanziario, con la quale l’ente pubblico si
accolla una parte degli interessi che devono essere
corrisposti dal privato all’istituto mutuante.

Ì9

12

Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale
originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio
raffigurato dal contributo in conto interessi concesso
dall’ente pubblico è di natura accessoria, tanto da seguire
di regola la sorte del rapporto principale, anche se in

sopravvivere il solo rapporto principale (v. Cass. 1400/99,
in tema di credito agevolato per gli artigiani; Cass.
17100/02, in tema di contributi agevolati per gli impianti
zootecnici della provincia di Trento; Cass. 20284/10, in
tema di credito agevolato della regione Lazio per il
miglioramento agrario fondiario; Cass. sez. un. 13046/97,
in tema di agevolazioni ex L. n. 949 del 1952, che ha
ricostruito la natura e la funzione dell’intero istituto).
5. Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio di
applicare alla controversia le ragioni del decidere – cui è
opportuno, per evidenti ragioni di brevità e in difetto di
nuovi argomenti idonei a scalzarne la fondatezza, fare
integrale richiamo anche in questa sede – già ampiamente
esposte ed illustrate dalle sentenze di questa Corte rese
il 31 ottobre 2008 con il n. 26308, il 5 aprile 2012 con il
n. 5500 ed il 13 novembre 2012 con il n. 19770, nonché con
l’ordinanza del 5 ottobre 2010, n. 20677.
5.1. In virtù di tale consolidato orientamento,

in tema

di credito agrario, il beneficiario del concorso pubblico
nel pagamento degli interessi, previsto dall’art. 6 della
legge 4 giugno 1984, n. 194, va identificato esclusivamente

nella cooperativa o nel consorzio di cooperative agricole
mutuatari e non nell’istituto di credito mutuante, sicché,

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alcuni casi il rapporto accessorio può cessare, lasciando

ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza
a carico dell’impresa beneficiaria, essendo il corso degli
interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale
di ammissione alla liquidazione

ex

art. 55

legge fall.,

richiamato dall’art. 201 per la liquidazione coatta

richiederne l’erogazione nei confronti dell’Amministrazione
dello Stato.

Né rileva, al riguardo (e con riferimento al primo dei
due quesiti a corredo del primo motivo), la qualificazione
del contratto come mutuo di scopo (Cass. 5500 del 2012,
cit.): questa, al contrario, viene in considerazione
soltanto ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico,
nel senso che il mutuatario, che riceve le somme
dall’Istituto erogante, è tenuto a vincolarle al
perseguimento dello scopo in ragione del quale gli è stato
concesso il contributo agevolato, ma in nessun modo per
quanto concerne il regime degli interessi stabiliti dal
contratto di mutuo ed il contributo che su detti interessi
è tenuto a versare lo Stato (v. anche, in relazione al
tasso degli interessi, Cass 10177/10).
5.2. Ora, che la banca faccia affidamento su quel
contributo, sulle garanzie offerte dal mutuatario e su
quella differenziale del Fondo è senz’altro vero, ma tanto
rientra appunto nella valutazione complessiva di una scelta
imprenditoriale di gestione: e non toglie che il contributo
dello Stato agli interessi dovuti dal debitore, pur se

direttamente versato alla banca, tale appunto resta, per
quanto sia un contributo che non presenta rischi e che per

14

amministrativa, nessun titolo ha l’istituto di credito per

questo viene annoverato tra gli elementi da valutare
positivamente da parte della banca e da imputare all’attivo
del differenziale cui s’è accennato; la sicurezza sul fatto
che lo Stato pagherà, comunque attenua il rischio che il
mutuatario non versi neppure quanto di meno al medesimo fa

facilmente adempibile (Cass. n. 19770 del 2012, cit.). Ma
un contributo sugli interessi dovuti dal mutuatario
intrinsecamente privo di causa, ove il mutuatario, in
dipendenza della procedura concorsuale a cui è sottoposto,
è esonerato in radice da corrispondere qualsiasi interesse.
Del resto, il sistema del contributo in conto interessi,
o – generalmente altrimenti detto – interesse agevolato,
prevede appunto il concorso dello Stato – attraverso una
delle sue articolazioni – in una operazione che rimane
interamente tra il mutuante ed il mutuatario, o tra il
finanziatore ed il finanziato, la valutazione della cui
convenienza è rimessa all’ordinaria alea di impresa di chi
è pur sempre un professionista nell’intermediazione del
credito, ma è intuitivamente accresciuta ed orientata
dall’intervento di garanzia del pagamento di quanto dovuto
in restituzione, prestata da soggetto sicuramente
solvibile.
E le valutazioni di solvibilità o di congruità delle
scelte gestionali (di medio periodo, oppur no, poco rileva)
oggetto del finanziamento ed operate dal competente organo
statale sono finalizzate esclusivamente alla determinazione

dello Stato di assumersi il rischio derivante dalla
erogazione di una quota di quanto dovuto dal soggetto, così

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carico, essendo il suo debito meno oneroso e dunque più

agevolato. Esse riguardano cioè la formazione della volontà
della P.A. di intervenire nell’operazione, a garanzia della
medesima e nei confronti esclusivamente del mutuatario, il
cui vantaggio è duplice, risiedendo: da un lato, nella
intuitivamente migliore valutazione del suo c.d. merito

proveniente da un garante solvibile (con conseguente
maggiore facilità di conseguimento del finanziamento);
dall’altro, nella ben minore entità delle somme da
restituire, quand’anche limitate ad una quota

generalmente preponderante – degli interessi (con esborsi
per costi del finanziamento notevolmente inferiori ed in
grado di influire, in teoria, favorevolmente sull’andamento
gestionale futuro). D’altro canto, notorio che,
soprattutto a partire dalla metà degli anni Settanta del
secolo scorso e fino ai primi anni Novanta, tali interessi
erano generalmente ad un tasso dell’ordine di due cifre
intere, sicché l’agevolazione sugli interessi era di
incidenza

favorevole

notevolissima

sul

piano

di

ammortamento e, in generale, sulle finanze
dell’imprenditore agevolato e sui suoi futuri flussi di
cassa, ovvero, in definitiva, sulla redditività
dell’impresa.
5.3. Vanno, insomma, tenuti distinti il diritto alla
provvidenza pubblica, il quale sorge, nei confronti del
soggetto pubblico, in base alla legge ed i cui presupposti
sono accertati dal soggetto pubblico stesso, dal diritto al

credito agrario, il quale, invece, sorge esclusivamente dal
negozio di diritto privato concluso nell’ambito di un

16

creditizio in presenza di quell’assicurazione di pagamento

rapporto paritario tra l’imprenditore agricolo e la banca:
tanto che non è configurabile, in capo all’imprenditore
agricolo richiedente, un diritto potestativo al
finanziamento nei confronti dell’istituto di credito, la
cui posizione resta, per converso, negozialmente autonoma

finanziamento, non avendo su di essa giuridica incidenza
alcuna la prevista garanzia del fondo interbancario, che
costituisce un’obbligazione accessoria e sussidiaria
rispetto a quella assunta dal debitore principale e non dà
luogo all’automatica sostituzione dell’obbligazione di
quest’ultimo, la cui solvibilità quindi la banca è
autorizzata e tenuta a verificare autonomamente, al fine di
deliberare o meno la stessa erogazione del finanziamento
(Cass. 11 settembre 2009, n. 19689; Cass. 8 luglio 2004, n.
12570; Cass. 19 giugno 2001, n. 8303).
L’operazione di finanziamento o mutuo resta pertanto
esclusivamente tra privati – l’imprenditore agricolo o le
cooperative o i consorzi di imprenditori agricoli, quali
finanziati o mutuatari, l’istituto di credito erogante,
dall’altro e l’impegno dello Stato non è verso il
mutuante, ma verso il mutuatario, rispondendo la
corresponsione diretta a quest’ultimo a mere esigenze di
correntezza (se non di sicurezza nell’effettiva percezione
delle somme, la quale potrebbe essere inficiata dal previo
passaggio per le casse del mutuatario, soprattutto se in
difficoltà economica).
5.4. t, allora, dirimente la considerazione che

incontestato che la sottoposizione della cooperativa alla

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all’atto di determinarsi o meno alla concessione del

procedura concorsuale comporta l’estinzione anticipata del
mutuo agrario ai sensi degli artt. 55 e 201 della legge
fallimentare e che la natura accessoria dell’obbligazione
di interessi di norma comporta che essa segua le sorti
dell’obbligazione principale a prescindere dalla

interessi non può permanere dopo la data in cui il debito
si considera scaduto (ex art. 55, secondo comma, della
legge fallimentare). Infatti, l’interesse da chiunque
dovuto è, per la banca, la remunerazione di un prestito a
restituzione dilazionata rapportata alla durata della
dilazione, per legge ormai insussistente dal momento
dell’apertura della procedura di liquidazione coatta
amministrativa (Cass. n. 19770 del 2012, che richiama pure
la ricostruzione dell’operazione come operazione di normale
rischio per il mutuante, indotto a valutare, di fronte alla
garanzia sussidiaria prestata ma limitatamente al pagamento
degli interessi,

in termini più favorevoli per il

mutuatario, il suo c.d. merito creditizio ai fini della
concessione del finanziamento).
Pertanto, cessata la produzione degli interessi per la
sottoposizione del mutuatario a procedura concorsuale, non
ha più causa la contribuzione sulla restituzione di quegli
stessi interessi, che al mutuante non spettano.
6. Quanto al secondo motivo, ritiene il Collegio di
applicare alla controversia le ragioni del decidere – cui è
opportuno, anche in questo caso per evidenti ragioni di
brevità e in difetto di nuovi argomenti idonei a scalzarne
la fondatezza, fare integrale richiamo in questa sede – già

18

qualificazione del contratto l’obbligazione di pagare gli

esposte dalla richiamata sentenza di questa Corte n. 19770
del 13 novembre 2012 e nell’ordinanza 5 ottobre 2010, n.
20677: è sufficiente avere escluso la natura di garanzia
(in favore del mutuante) del contributo dello Stato agli
interessi dovuti dal mutuatario, per negare la sussistenza

in favore delle mutuanti anche da parte del FIG, necessario
per il fondamento della tesi delle odierne ricorrenti.
Anche in tal caso, del resto, il carattere diretto della
corresponsione è una modalità tecnica di erogazione, ma non
indica come beneficiario diretto ed immediato della
garanzia il mutuante in luogo del mutuatario, per
considerazioni analoghe a quelle sviluppate sul ruolo
dell’intervento dello Stato nella normativa in esame. Anzi,
che il rischio rimanga a carico del banchiere è reso chiaro
anche dall’esclusione della garanzia sussidiaria del FIG in
caso di omissione o negligenza, da parte del mutuante o
finanziatore, nell’espletamento degli accertamenti e delle
formalità necessarie per l’assunzione delle garanzie
connesse alla concessione del mutuo ed allo svolgimento
della procedura esecutiva (Cass. 30 agosto 2011, n. 17774).
Può aggiungersi, del resto, che la previsione del
regolamento di attuazione, nel rispetto del rango delle
fonti normative, va interpretata nel senso di disciplina
delle modalità di accesso alle garanzie del fondo, visto
che tale accesso collega alla pronuncia del nulla-osta
ministeriale, ma non può certo innovare o influire in
ordine all’individuazione di quali esse siano, ricavate
cioè dalla normativa che le prevede in via diretta ed

19

del presupposto dell’autonoma funzione di garanzia diretta

immediata: e, a questo riguardo, risulta insuperabile, una
volta ribadita la costituzione quale beneficiario della
garanzia del mutuatario, la circostanza della previsione
per legge di un limite massimo esigibile imposto alle somme
di cui il fondo risponde, nella specie, pacificamente già

7. Il terzo motivo è poi infondato: il tenore stesso
delle argomentazioni poste a fondamento del rigetto della
pretesa subordinata nei confronti del FIG rende palese la
differenziazione, in ordine anche soltanto alla minore
complessità delle questioni trattate, ai fini del regime
delle spese, non ravvisandosi un diritto del soccombente
alla compensazione, ma soltanto quello del vincitore a non
vedersi condannato, nemmeno in parte, al pagamento delle
spese di lite.
8.

Il ricorso è pertanto rigettato e la soccombenza

delle ricorrenti ne comporta la condanna – in via solidale,
attesa la comunanza dell’interesse alla lite

alle spese

del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle
controricorrenti.
P.

Q.

M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti,
ciascuna nelle qualità indicate in ricorso ed in persona
del rispettivo legale rappresentante

pro tempore,

tra loro

in solido, al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore delle controparti, liquidandole in E
11.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito, in
favore del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali,

in pers.

del Ministro p.t.,

nonché in E

20

del tutto raggiunto.

11.200,00, di cui

200,00 per esborsi, in favore della

S.G.F.A. – Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare srl,
in pers. del leg. rappr.nte p.t.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,

addì 14 marzo 2013.

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