Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9736 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3793/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso;

– ricorrente –

contro

IRPINIA BUILDING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale C. Sabatini n. 150

presso lo studio dell’Avv. Antonio Cepparulo e rappresentata e

difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. Andrea

Amatucci.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 376/12/12 della Commissione

tributaria regionale della Campania-sezione di Salerno, depositata

il 14 giugno 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Irpinia Building s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento, relativo a Ires, Irap e Iva dell’anno di imposta 2005, con il quale l’Ufficio aveva determinato ricavi non dichiarati (relativi alla vendita di immobili), costi relativi a operazioni inesistenti (rinvenienti dalla contabilizzazione di quattro fatture emesse da impresa cessata e cancellata dal registro delle imprese) e costi non inerenti (contestandosi la deducibilità di schede per carburanti).

La Commissione tributaria provinciale di Avellino accolse il ricorso e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania-Sezione di Salerno (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.).

Il Giudice di appello, in particolare, riteneva legittimo l’avviso impugnato relativamente ai costi ritenuti non inerenti mentre lo annullava relativamente ai costi per operazioni inesistenti. Secondo la C.T.R. l’Ufficio, sul quale gravava il relativo onere, non aveva fornito la prova degli elementi di fatto della frode, non essendo sufficiente ad escludere l’effettività delle operazioni la circostanza che l’emittente le fatture avesse cessato l’attività.

Infine, in merito all’altro rilievo dato dall’omessa contabilizzazione di ricavi conseguenti alle vendite di immobili, il Giudice di appello condivideva l’argomentazione del primo Giudice, ossia che l’Ufficio aveva fornito in atti, attraverso la produzione in giudizio delle perizie effettuate per la concessione dei mutui agli acquirenti, solo una presunzione semplice che avrebbe dovuto essere confermata da altri elementi.

Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate propone, affidandosi a cinque motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l’Irpinia Building s.r.l..

A seguito di istanza dell’Avvocatura Generale dello Stato con cui si dava atto della comunicazione che avverso la domanda, presentata dalla Società, di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, era stato opposto diniego, debitamente notificato- il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed al D.Lgs. n. 31 dicembre 1993, n. 546, art. 62, comma 1 – l’Agenzia delle entrate censura il capo della sentenza con cui la C.T.R. ha annullato il recupero dei costi per operazioni ritenute inesistenti. Secondo la prospettazione difensiva, le argomentazioni poste a sostegno della decisione, ovvero che gravasse su l’Ufficio l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni in presenza di regolare contabilizzazione delle fatture, erano contrarie ai consolidati indirizzi giurisprudenziali di questa Corte secondo cui l’Ufficio non è tenuto a dare la prova negativa dell’inesistenza delle operazioni ma deve esprimere le ragioni per le quali ritenga che le fatture prodotte dal contribuente non siano idonee a costituire valida prova dei costi sostenuti.

2. Con il secondo motivo si deduce, sempre con riferimento al punto relativo alle contestate operazioni inesistenti, la violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.) e l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove la C.T.R. non aveva considerato, erroneamente applicando le norme sulle presunzioni, i molteplici elementi che l’Ufficio aveva fornito a dimostrazione della inattendibilità delle fatture esibite dalla contribuente.

3. Le censure, connesse, possono essere trattate congiuntamente e sono fondate.

3.1. L’operazione soggettivamente inesistente si configura, sia quando l’emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguarda operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione; segnatamente, nel caso in cui l’Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), la detraibilità dell’IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall’effettuazione di un’operazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell’operazione non coincidano con quelli della fatturazione (cfr. Cass. 15369 del 20/07/2020 che richiama Cass. n. 23987 del 2009; Cass. n. 5719 del 2007).

In tal caso, infatti, come evidenziato da questa Corte, l’imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426 del 2013).

In sostanza, in caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l’IVA versata (come previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come “fuori conto”, e cioè “isolata” dalla massa di operazioni effettuate ed “estraniata” dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte” che presiede alla detrazione d’imposta di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (Cass. n. 6229 del 2013).

3.2 In tema di onere probatorio, poi, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che in tema di detrazione dell’IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giustizia 22 ottobre 2015, C-277/14), può essere fornita dall’Amministrazione anche mediante presunzioni – come espressamente prevede il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione (v., tra le altre di recente, Cass. n. 5339 del 27/02/2020 è, più in generale, Cass. n. 27566 del 30/10/2018 “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi”).

3.3. Alla luce di tali principi appare evidente l’errore nel quale è incorso il Giudice di appello giacchè l’Ufficio, attraverso l’allegazione della cessazione dell’attività con relativa cancellazione dal registro delle imprese dell’emittente le fatture, aveva fornito in atti elementi presuntivi idonei a dimostrare la fittizietà dell’operazione e la consapevolezza del relativo destinatario, gravando, a questo punto, sulla contribuente il contrario onere probatorio.

4. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 54, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè omessa motivazione su fatti controversi e decisivi della causa.

In relazione all’annullamento del recupero concernente i ricavi occulti derivanti da cessione di immobili, la ricorrente denunzia che la C.T.R., omettendo di motivare su fatti controversi e decisivi della causa, abbia erroneamente valutato, ovvero, trascurato i molteplici e gravi elementi addotti dall’Ufficio sulla base delle analisi dei rapporti finanziari intercorsi tra la società e i propri clienti.

5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la motivazione di insufficienza e di (logicità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la C.T.R. non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che i prezzi di vendita praticati dalla contribuente dovessero intendere sistematicamente inferiori a quelli di mercato.

6. In subordine, con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1.

7. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono fondati con assorbimento dell’esame del quinto, articolato in subordine.

8. In materia, può dirsi consolidato l’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 9474 del 12/04/2017; id. n. 23379 del 19/09/2019; id. n. 4410 del 20/02/2020) secondo cui in tema di accertamento dei redditi di impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza anche di un solo elemento presuntivo, purchè grave, preciso e concordante.

8.1 Nel caso in esame, il Giudice di merito si è discostato da tali principii, avendo fondato la sua decisione, sfavorevole all’Amministrazione finanziaria, sulla svalutazione di un unico elemento (la differenza tra il prezzo risultante dagli atti di vendita degli immobili e il valore degli stessi risultante da una perizia espletata per la concessione di mutui agli acquirenti) non apprezzandone, correttamente, la valenza presuntiva anche alla luce di tutti gli ulteriori elementi indiziari forniti dall’Ufficio, quali, in primo luogo le risultanze delle indagini finanziate effettuate sui rapporti tra società e acquirenti e di quelle bancarie evidenzianti versamenti ingiustificati.

9. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione di Salerno, in diversa composizione, cui si demanda anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA