Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9736 del 03/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 03/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9736
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, con ordinanza n.
R.G. 11076/09, depositata il 3//12/09 nel procedimento pendente tra:
EQUITALIA ESATRI SPA;
R.C., R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – Il Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Grumello Del Monte, con ordinanza in data 3.12.2009, ha chiesto il regolamento di ufficio della competenza. Nessuna delle parti ha presentato memoria.
Il tribunale ha proposto il presente regolamento a seguito del provvedimento, ex art. 616 c.p.c., emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Grumello Del Monte in data 23.8.2008 con il quale rimetteva il procedimento davanti al giudice di pace di Grumello Del Monte dichiarandosi incompetente per ragioni di valore.
Il giudice di pace, con ordinanza del 21.1.2009, dichiarava la propria incompetenza per materia.
Il regolamento di competenza d’ufficio e’ ammissibile, sotto questo profilo, essendo stato proposto tempestivamente alla prima udienza di trattazione.
E’, pero’, inammissibile sotto altro profilo, perche’ il tribunale si e’ limitato a contestare genericamente – con l’indicazione “ritenuto necessario promuovere il regolamento di competenza”, senza pero’ motivare in alcun modo l’ordinanza (v. anche Cass. ord. 2.10.2008 n. 24479; Cass. ord. 6.9.2007 n. 18795).
Al che consegue che la competenza resta radicata davanti al tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Grumello Del Monte”.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il regolamento di competenza d’ufficio va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011