Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9735 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 26/05/2020), n.9735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33617-2018 proposto da:

S.A. in proprio e nella qualità di Procuratrice

speciale di S.A. e S.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZIDARICH MARCO;

– ricorrente –

contro

IL REGIO SCARL;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

Fatto

RILEVATO

Che:

il giudizio trae origine dalla richiesta di accertamento tecnico preventivo proposto, innanzi al Tribunale di Torino, dalla Soc. Coop. a.r.l. “Il Regio”, in relazione allo svolgimento di lavori di ristrutturazione dello stabile di proprietà di S.A., S.A. e S.G.;

instauratosi il contraddittorio con la costituzione dei resistenti, il Tribunale di Torino, con decreto del 18 giugno 2018, nominò il CTU; con decreto presidenziale del 19 ottobre 2018, vennero liquidate le competenze del CTU e furono poste a carico di entrambe le parti in solido;

per la cassazione di detto decreto, hanno proposto ricorso straordinario S.A., S.A. e S.G., sulla base di un unico motivo; la Soc. Coop. a.r.l. “Il Regio” è rimasta intimata; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 696 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, per avere il Tribunale di Torino posto le spese di CTU a carico solidale di tutte le parti e non della sola Società II Regio, che aveva richiesto l’ATP;

il motivo è fondato.

il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo;

la funzione dell’accertamento tecnico preventivo è quella di preservare, in favore della parte istante, gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere, in un eventuale e successivo giudizio di merito; pertanto, le spese dell’accertamento tecnico preventivo, devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.

che deve, quindi essere riconfermato il principio di diritto secondo cui il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per l’esecuzione dell’accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all’esito dell’eventuale giudizio di merito che sia seguito (Cass. civ., Sez. 3, 08/06/2017, n. 14268; Cass. Civ, Sez VI, 15.3.2012, n. 4156, Cass. 15672/ 2005);

il Tribunale non si è uniformato al principio di diritto affermato da questa Corte ed ha erroneamente posto le spese di CTU a carico delle parti in via solidale mentre doveva essere posto a carico della società richiedente;

il ricorso va, pertanto accolto;

îl decreto va cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio innanzi al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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