Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9735 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.18/04/2017),  n. 9735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23771/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

D.S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1122/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/07/2012 R.G.N. 1179/11.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 1122 del 2012 la Corte di Appello di Milano, adita da D.S.R. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del locale Tribunale e, ritenendo che non era intervenuta prescrizione, ha accertato il diritto di D.S.R. al risarcimento del danno pari alle differenze retributive risultanti tra la retribuzione riconosciuta ad un lavoratore a tempo determinato di pari livello di anzianità dall’11 febbraio 2202 e la retribuzione percepita durante il periodo di impiego a termine in virtù dei contrati in atti, con interessi di legge;

che avverso tale sentenza ricorre il MIUR con due motivi;

che il docente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo di ricorso verte sulla violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, D.Lgs. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito dalla L. n. 106 del 2011, L. n. 312 del 1980, art. 53, L. n. 124 del 1999, art. 4 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dolendosi il MIUR che il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’Amministrazione avrebbe operato una discriminazione fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, con la mancata applicazione degli scatti collegati con l’anzianità di servizio;

che il Ministero assume la non applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti a termine della scuola, come chiarito dalla norma interpretativa (D.L. n. 70 del 2011, art. 9) adottata in merito dal legislatore, in ragione della specialità del comparto, presidiato dall’obbligo del pubblico concorso, e delle ragioni che legittimano il ricorso alle supplenze;

che anche alla luce della complessiva disciplina di settore e della contrattazione collettiva, il periodo pre-ruolo di supplenza non comporta scatti retributivi e la ricostruzione della carriera può essere richiesta solo per il personale di ruolo ad avvenuto superamento del periodo di prova ed i suoi effetti decorrono dalla relativa conferma in ruolo;

che non rilevano le differenze tra le supplenze su organico di diritto e su organico di fatto;

che non può fondante il richiamo al principio di non discriminazione, atteso che non si verte in ipotesi di abuso del diritto del contratto a termine e che, per essere immessi in ruolo, occorre il superamento di procedure concorsuali;

che il Ministero assume la sussistenza di ragione obiettive per la stipula dei contratti che si riverberano sul trattamento differente con riguardo all’attribuzione degli scatti di anzianità (riconoscimento degli scatti collegati all’anzianità di servizio), sia per la specificità della disciplina che regola il sistema delle supplenze, sia perchè quest’ultime sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all’assenza del titolare, sia alla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi si supplenza attengono a distinti contratti di lavoro;

che il trattamento economico è necessariamente correlato alla precarietà e discontinuità del rapporto lavorativo, e quindi legittimamente esso è riferito per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale, non essendo configurabile uno sviluppo di carriera; che la censura non è fondata in quanto la sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, è conforme il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c., ed erroneità della motivazione, censurandosi la statuizione che rigettava l’eccezione di prescrizione, ritenendo che nella specie fosse applicabile la prescrizione decennale da fatto illecito extracontrattuale, in ragione del carattere risarcitorio delle somme riconosciute;

che il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non indica in che termini la questione prospettata nel motivo potrebbe incidere nella fattispecie concreta, ossia se e in quale misura la pretesa delle controricorrenti potrebbe essere paralizzata dalla eccepita prescrizione quinquennale;

che nel giudizio di cassazione l’interesse alla impugnazione va valutato in relazione ad ogni singolo motivo e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, bensì deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile dall’eventuale accoglimento del gravame alla parte (Cass. nn. 13373/2008 e 15353/2010), utilità che deve potere essere desunta dagli elementi che la parte è tenuta ad indicare nel ricorso;

che il ricorso deve essere rigettato, nulla spese per non aver parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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