Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9735 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9735 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 13253-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatok„ in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lu,rappresenta e difende;
– ricorrente 2015

contro
TIFFANI GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE;

intimato,

avverso la sentenza n. 36/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 09/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/05/2015

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…i;

udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott. ENRICO

si

SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per raccoglimento del 1° motivo, assorbiti
restanti motivi di ricorso.

Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

Svolgimento del processo
Venne emesso nei confronti di Tiffani Boutique s.r.l. (poi incorporata in Tiffani
Group s.r.l. in liquidazione) avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2000
con il quale si recuperarono a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA
costi ritenuti indeducibili e non detraibili. Il ricorso della contribuente venne
accolto dalla CTP. L’appello dell’Ufficio venne disatteso dalla Commissione

Quanto alle spese riprese come non deducibili, “trattandosi di una società
avente tra le proprie finalità istituzionali quella di una promozione delle vendite
dei prodotti di propria produzione o con il proprio marchio, tali spese vanno
considerate strettamente collegate all’attività tipica della società, e quindi
come inerenti alla produzione e pertanto come totalmente deducibili, quali vere
e proprie spese commerciali”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
due motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
74 e 75 TUIR nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Espone la ricorrente, quanto al contenuto dell’avviso di accertamento, che: le
spese commerciali erano state considerate di rappresentanza in quanto relative
a pernottamenti e/o consumazione pasti afferenti a clienti/fornitori e/o
rappresentanti della società e che, non essendo destinate alla determinazione
di un incremento delle vendite, ma essendo state sostenute al fine di
accrescere il prestigio della società e migliorarne l’immagine, erano state
ritenute deducibili solo nella misura di 1/3 del loro ammontare da ripartire in
cinque anni; le spese per meeting, relative a somministrazione pasti,
pernottamenti, gite turistiche, ecc. erano state considerate di rappresentanza,
e quindi deducibili solo nella misura di 1/3 del loro ammontare da ripartire in
cinque anni, in quanto comportanti un vantaggio solo a favore di determinati
soggetti; le spese sostenute dal presidente del consiglio di amministrazione per
consumazione pasti e viaggi offerti a clienti e fornitori in occasione di fiere e
mostre erano state considerate di rappresentanza, e quindi deducibili solo nella

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Regionale del Lazio sulla base della seguente motivazione.

a

t

misura di 1/3 del loro ammontare da ripartire in cinque anni; le spese per
viaggi in Italia ed all’estero, sostenute da persone non aventi alcun rapporto di
dipendenza con la società, né tantomeno soci e/o amministratori, contributi a
favore di associazioni culturali non riconosciute, spese per viaggi sostenuti da
Ghazi Tamiz con > fattura intestata ad altra società, erano state ritenute non
inerenti all’attività d’impresa. Lamenta la ricorrente che la CTR non doveva

promozione dei prodotti, ma doveva verificare in concreto, sulla base delle
prove offerte dal contribuente, se tali spese, nonostante la loro normale
qualificabilità come spese di rappresentanza (e perciò spese dirette alla
crescita d’immagine della società, e non all’incremento commerciale), avessero
avuto invece una diversa e concreta finalità.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 75 TUIR e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Espone la
ricorrente, quanto al contenuto dell’avviso di accertamento, che: le spese per
viaggi aerei, sostenute da persone non aventi alcun rapporto di dipendenza
con la società, né tantomeno soci e/o amministratori, contributi a favore di
associazioni culturali non riconosciute, spese per viaggi sostenuti da Ghazi
Tamiz con fattura intestata ad altra società, erano state ritenute non inerenti
all’attività d’impresa. Lamenta che la CTR, anziché riconoscere genericamente
la compatibilità dell’attività promozionale con i fini istituzionali, avrebbe dovuto
verificare se in concreto le spese dedotte dalla contribuente, su cui incombeva
l’onere probatorio, fossero inerenti all’attività d’impresa.
I motivi sono inammissibili. La deduzione con la quale si contesti al
giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma
regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal
suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato,
nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi
costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, è
inammissibile come censura ai sensi dell’art. 360 n. 3, giacché tale valutazione
non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se

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limitarsi a valutare l’astratta compatibilità di tali spese con gli scopi sociali di

ESENTE DA REGIST1k AZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA ~MIA

z4

del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 30 marzo 2005, n.
6653; 29 aprile 2002, n. 6224).
Nulla per le spese in mancanza di partecipazione al giudizio della parte
intimata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Il consigliere 75t.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 13 aprile 2015

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