Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9734 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 26/05/2020), n.9734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33291-2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CENTONZE SALVATORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del

24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Il Tribunale di Lecce, con l’ordinanza depositata in data 9.04.2018, accolse il ricorso di M.B. avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal medesimo Tribunale in data 12.05.2017;

– per quanto ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale dispose la compensazione integrale delle spese di lite, attesa l’assenza di opposizione dei resistenti;

– per la cassazione di detta ordinanza, ha proposto ricorso M.B. sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

– il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5)

– il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative;

Diritto

RITENUTO

Che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., per aver il Tribunale compensato integralmente le spese di lite in violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa se non nell’ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza;

– il motivo è fondato;

– ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;

con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate;

la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata; a titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale N. 77/2018 prevede l’ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte Europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione Europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza;

in tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla “prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”; è rimesso al giudice del caso concreto motivare in ordine all’esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale; in ogni caso, non rientra nelle ipotesi delle “gravi ed eccezionali ragioni” la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, – in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese; tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell’impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n. 21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n. 23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763);

il giudice di merito non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte, compensando le spese di lite per mancata costituzione del Ministero convenuto, nonostante M.B. fosse risultato totalmente vittorioso;

la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le varie ipotesi che giustificano la compensazione delle spese, ovvero l’assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza o altre gravi eccezionali ragioni, enucleate dal giudice delle leggi;

il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza va cassata e rinviata innanzi al Tribunale di Lecce, in diversa composizione perchè provveda sul punto ed in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Civile- 2 della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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