Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9734 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26980-2008 proposto da:

N.G. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso l’avvocato ANTONUCCI

ENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA depositato il

27/11/2007, n. 238/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Presidente Dott.ssa MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ENZO A. ANTONUCCI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4 giugno 2007 N.G. ha chiesto alla Corte di Appello di Catania la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio promosso il 30 luglio 1998 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, tuttora pendente.

Con decreto del 7-27 novembre 2007 la Corte adita, ritenuta la sussistenza di un ritardo irragionevole pari a cinque anni, dieci mesi e quattro giorni e considerata la inidoneità del procedimento, avente ad oggetto la corresponsione di somme per attività lavorativa svolta per plus orario, a provocare ansie e turbamenti di particolare entità, determinava il danno non patrimoniale subito in Euro 3.507,00, pari ad Euro 600,00 annui.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il N. deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, corredato del necessario quesito di diritto, il ricorrente, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, p.1 della CEDU, censura il provvedimento impugnato per aver liquidato un indennizzo pari a Euro 600,00 annui, così discostandosi ampiamente dai parametri CEDU e dalle decisioni sul punto di questa Suprema Corte.

Censura altresì la liquidazione delle spese processuali, effettuata disapplicando la tariffa forense ed avendo riguardo alla somma accordata. Il primo profilo di doglianza è fondato.

Costituisce invero orientamento consolidato di questa Suprema Corte che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, la quale con decisioni adottate a carico dell’Italia ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro di riferimento per la quantificazione dell’indennizzo, cui il giudice nazionale può apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante, purchè motivate e non irragionevoli (v. per tutte Cass. 2009 n. 6039; 2009 n. 4572; 2009 n. 3515; 2008 n. 6898).

Sulla base di tali principi il decreto impugnato deve essere cassato, per aver fissato in misura irragionevolmente inferiore ai parametri CEDU l’importo annuo dell’indennizzo.

Non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando l’indennizzo dovuto per danno non patrimoniale, tenuto conto della natura della causa e della posta in gioco, in Euro 750,00 annui per i primi tre anni ed in Euro 1.000,00 per gli anni successivi, e così in complessivi Euro 5.050,00, con gli interessi legali dalla domanda.

Il secondo profilo di censura, relativo alla liquidazione delle spese processuali, resta logicamente assorbito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze va pertanto condannato al pagamento delle spese della fase di merito e di questo giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 5.050,00, con gli interessi legali dalla domanda. Condanna altresì il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.028,00, di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA