Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9733 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 26/05/2020), n.9733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31192-2018 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CITTADINO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASSANO ALLO JONIO – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 884/2018 del GIUDICE DI PACE di CASTROVILLARI,

depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con ricorso pervenuto in data 10.04.2018, R.L. proponeva innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1498P/2018, redatto in data 19.02.2018 dalla Polizia Locale del Comune di Cassano allo Ionio;

– il Comune di Cassano si costituiva in giudizio per resistere all’opposizione;

– il Giudice di Pace, con sentenza del 26.7.2018, rigettava il ricorso;

– per la cassazione di detta sentenza, R.L. ha proposto ricorso sulla base di un motivo;

– il Comune di Cassano è rimasto intimato;

– Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso perchè doveva essere proposto appello, previa produzione della produzione della cartolina di ritorno della notifica del ricorso per cassazione;

– il Presidente ha fissato l’udienza camerale, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO

Che:

il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo;

– in primo luogo, la ricorrente ha omesso di depositare la cartolina di ritorno attestante la notifica del ricorso per cassazione alla controparte;

– le Sezioni Unite, con sentenza del 14/01/2008, n. 627, alla quale si sono costantemente uniformate le sezioni semplici, hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;

in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, salvo che il difensore del ricorrente non chieda di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c. (conformi Cassazione civile sez. trib., 28/03/2019, n. 8641; Cassazione civile sez. VI, 12/07/2018, n. 18361; Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108);

nella specie, la ricorrente non ha depositato la cartolina di ritorno attestante la notifica del ricorso al Comune di Cassano, nè ha addotto l’impossibilità di produrla, nonostante nella proposta del relatore si desse atto della necessità di tale produzione

Ulteriore motivo di inammissibilità è rappresentato dalla non ricorribilità diretta per cassazione delle sentenze del giudice di pace in tema di sanzioni amministrative;

per effetto delle modifiche recate dal del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha soppresso la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., a far data dal 2 marzo 2006 il rimedio dell’appello è divenuto generale strumento di impugnazione delle sentenze pronunciate in primo grado in materia di opposizione a sanzione amministrativa, nonchè avverso le ordinanze di cui al citato art. 23, comma 5 (Cass. civ., Sez. II, 22.10.2018 n. 26613; Cass. 1213//2018; Cass. II, 04/01/2011, n. 182); il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Comune di Cassano svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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