Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9733 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9733 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Quickstar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, eletOggetto:

tivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli 48, presso l’avv.
Giuseppe Marini che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;

Ptc

– ricorrente —

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 34, n. 112/34/08 dell’8 maggio 2008, depositata il 1 settembre 2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 aprile 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Renata Marini per delega la Società ricorrente e l’avv. Paola
Zerman per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai
fini dell’imposta di registro con il quale l’Ufficio, in relazione all’acquisto
da parte della società contribuente di un complesso immobiliare in parte

Registro. Liquidazione. Compravendita terreni e fabbricati.
Complesso immobiliare dichiarato di
importante interesse
archeologico. Legge
n. 1089/39. Aliquota
applicabile.

Data pubblicazione: 13/05/2015

dichiarato di importante interesse archeologico, liquidava anche l’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in violazione, ad avviso della ricorrente, dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347 del 1990.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata
in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con univo motivo. Resiste l’amministrazione con controricorso.
MOTIVAZIONE

del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347 del 1990, della nota 1 della Tariffa allegata al medesimo decreto e dell’art. 1, comma
1, quarto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del
1986, nonché dell’art. 12, disp. prel. cod. civ., sostenendo che una interpretazione della norma, secondo il senso letterale delle parole utilizzate
dal legislatore, imporrebbe, in un caso come quello oggetto del giudizio,
l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
Il motivo non è fondato sulla base del principio espresso da questa Corte,
secondo cui: «I trasferimenti di immobili di interesse artistico, storico ed
architettonico sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale e non fissa, in quanto quest’ultima, nell’originaria previsione dell’art. 1, nota 1, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, veniva individuata per le tipologie di atti previste dal quarto e quinto periodo dell’art. 1, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986,
con un rinvio di tipo fisso o statico, non influenzato, quindi, dalle vicende
modificative della norma richiamata, sì che non rileva lo spostamento
della previsione di detti beni dal terzo al quarto periodo dell’art. 1, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 citato, ad opera dell’art. 7 della legge n. 488 del 1999» (Cass. n. 3573 del 2009). Il principio è stato ribadito più recentemente da Cass. n. 2277 del 2014, la quale ha affermato: «I
trasferimenti di immobili di interesse storico artistico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina. Né la diversa collocazione della previsione
agevolativa dell’imposta di registro a favore degli immobili “vincolati”,
slittata dal terzo al quarto periodo dell’art. 1, primo collima, della tariffa
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, giusta l’art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse
storico artistico».
2

Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente denuncia violazione


Il ricorso deve esse, quindi, rigettato. Il consolidamento di detti principi
in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del prile 2015.

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