Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9730 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.18/04/2017),  n. 9730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7042/2011 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ALBERICO II N. 13, presso lo studio dell’avvocato MARIA CECILIA

FELSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ISIDE STORACE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 885/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/12/2010 R.G.N. 855/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Genova C.M. agiva nei confronti dell’INPS per l’accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della contribuzione ai sensi della L. n. 297 del 1992, art. 13, comma 8, per essere stato esposto all’amianto per un periodo ultradecennale nel corso della attività lavorativa prestata presso la PIAGGIO AERO INDUSTRIES spa.

Il giudice del lavoro, riunito il giudizio a quello promosso da altri lavoratori ( F.C. e L.M.), con sentenza del 18.11.2008 (nr. 1892/2008), rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 3.12-31.12.2010 (nr. 885/2010), in parziale accoglimento dell’appello del C. condannava l’INPS a rivalutare la contribuzione, applicando il coefficiente di 1,25 in relazione al periodo decorrente dal 14.10.1981 al 31.12.1992.

La Corte territoriale, accertata la esposizione ultradecennale, riteneva applicabile la previsione dell’articolo 47 DL 269/2003; esponeva che il C. aveva presentato la domanda amministrativa nell’anno 2005 e dunque non rientrava nella platea dei lavoratori per i quali – ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis, e della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 – continuavano ad applicarsi le previgenti disposizioni della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Su tale regime non aveva inciso la disciplina introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 20 e 21.

Andava invece disapplicata, perchè non conforme a legge, la diversa disposizione di diritto intertemporale contenuta nella D.M. 27 ottobre 2004, art. 1, comma 2.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.M., articolando un unico motivo.

L’INPS ha depositato procura alle liti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, del D.M. 27 ottobre 2004, art. 1, comma 2, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, degli artt. 1, 2, 12 preleggi, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura investe la statuizione di applicabilità della disciplina del D.L. n. 269 del 2003, art. 47.

Il ricorrente ha dedotto l’errore del giudice del merito nella ricostruzione del fatto, in quanto la domanda di riconoscimento della esposizione all’amianto era stata presentata all’INAIL in data 1.2.2001, come dal documento prodotto nel primo grado (documento affoliato sub nr. 4). In ogni caso era stata avanzata richiesta di informativa all’INAIL o di acquisizione del fascicolo della fase amministrativa.

Il giudice dell’appello, in violazione dell’art. 184 c.p.c., comma 4, non aveva neppure invitato le parti alla discussione sul punto della normativa applicabile.

Il ricorrente ha in ogni caso denunziato la erroneità della interpretazione della normativa di riferimento adottata dal giudice dell’appello ed ha assunto che la salvezza della previgente disciplina prevista dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, in favore dei lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato “il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8” riguardava coloro che avessero acquisito il diritto alla maggiorazione contributiva, diritto soggettivo distinto dal diritto a pensione.

Il giudice dell’appello nell’adottare la contestata interpretazione aveva ritenuto di dover disapplicare il D.M. 27 ottobre 2004, per contrasto con la disciplina di legge; il suddetto decreto ministeriale non era invece disapplicabile perchè dotato di forza di legge, essendo stato emanato in attuazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, (nonchè confermativo della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132).

In forza della operata disapplicazione si determinava una disparità di trattamento tra i lavoratori egualmente esposti nella attività lavorativa alle polveri di amianto in ragione di un fatto, la presentazione della domanda amministrativa anteriormente al 2.10.2003, non previsto quale presupposto di maturazione del diritto dalla normativa all’epoca vigente.

Il ricorrente ha altresì dedotto la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui dava comunque atto della suddetta disparità di trattamento.

Il ricorso è fondato, nei sensi di cui segue.

Va preliminarmente disattesa la censura in punto di diritto, concernente la non corretta interpretazione della normativa di riferimento.

Questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. nr 9096/2014; Cass. nr. 8649/2012; Cass. n. 15679/2006, Cass. n. 15008/2005, Cass. n. 21862/2004, Cass. n. 21257/2004) ha ripetutamente affermato che la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, – che in relazione alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1, ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano maturato “il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8” ovvero abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’Inail od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data – va interpretato nel senso che:

a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;

b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.

Le questioni sollevate sono state già risolte nelle richiamate pronunzie, cui in questa sede va data continuità ed alle cui motivazioni si rinvia, che hanno chiarito che la locuzione della L. n. 350 del 2003 – che dispone la salvezza della previgente disciplina nei confronti di coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano maturato “il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8” – deve intendersi come del tutto equivalente alla espressione lessicale già impiegata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis, che prevede la applicazione delle precedenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge “il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8”.

Nient’affatto decisivo risulta poi quanto disposto dal D.M. 27 ottobre 2004, art. 1, comma 2; tale decreto, atto di normazione secondaria pur se emanato in attuazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, ha recepito, senza nulla aggiungere, la locuzione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 (“diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni”) sicchè la soluzione della questione di causa riposa unicamente sull’individuazione della portata effettiva della normazione primaria; sul punto va corretta la motivazione della sentenza impugnata laddove ha interpretato l’art. 1, comma 2, del D.M., citato come contenente una disciplina diversa da quella di legge, procedendo, poi, alla sua disapplicazione.

I dubbi di disparità di trattamento sollevati in relazione alla normativa così interpretata sono stati superati dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2008, che ha sottolineato come al legislatore competa ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro “tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all’individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale”.

Il ricorso è fondato, invece, nella parte in cui viene dedotto l’omesso esame da parte del giudice dell’appello del documento 4 agli atti del fascicolo di primo grado, dal quale risulterebbe la presentazione all’INAIL della domanda di certificazione della esposizione ad amianto anteriormente al 2.10.2003.

Il ricorrente ha esposto che la domanda amministrativa all’INAIL del 26.4.2005, con riferimento alla quale il giudice dell’appello aveva individuato la disciplina applicabile, era stata presentata da un diverso ricorrente e che, come risultava agli atti del primo grado, egli aveva presentato domanda di certificazione all’INAIL in data 1.2.2001.

Sussiste il vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione vigente ratione temporis.

La Corte territoriale, infatti, nell’affermare che il C. aveva presentato domanda amministrativa nell’anno 2005 non ha esaminato il contenuto del documento prodotto in primo grado (doc. 4), attestante la domanda di rilascio della certificazione di esposizione ad amianto presentata all’INAIL.

Tale documento è potenzialmente decisivo del giudizio, per quanto sopra osservato circa la salvezza della disciplina ex L. n. 257 del 1992, in favore di coloro che avevano presentato domanda amministrativa – anche all’INAIL – entro la data del 2.10.2003.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo esame dei fatti di causa emendandolo dal vizio rilevato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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