Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 973 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 20/01/2021), n.973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17529-2019 proposto da:

FIRENZE BUILDINGS SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIOVANNI GIOVANNELLI, GUIDO TURI;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 9,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE LOVAGLIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO PACINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1003/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1003 pubblicata il 4.12.2018, in accoglimento dell’appello di B.E. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dalla Firenze Buildings srl avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo ante causam ex art. 669 novies c.p.c.;

2. avverso tale sentenza la società Firenze Buildings srl ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; B.E. ha resistito con controricorso;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. deve preliminarmente rilevarsi il mancato deposito, unitamente al ricorso, di copia autentica della sentenza impugnata, atteso che risultano in atti unicamente il dispositivo della sentenza n. 1003/2018 e il verbale dell’udienza svolta dinanzi alla Corte d’appello in data 4.12.2018, in cui si dà atto della “pronuncia (di) sentenza contestuale (mediante) lettura del dispositivo e dei motivi di decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale”;

5. non è quindi stata prodotta, unitamente al ricorso, l’intera parte della sentenza impugnata contenente le motivazioni della decisione;

6. ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, insieme col ricorso per cassazione deve essere depositata nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta;

7. non è possibile supplire al mancato deposito di copia autentica della sentenza con la conoscenza che della stessa possa ricavarsi da altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte (circostanza peraltro non verificatasi nel caso di specie) o dall’esistenza della sentenza nel fascicolo d’ufficio (Cass. n. 6712 del 2013; n. 14207 del 2015); è di conseguenza irrilevante la trascrizione, peraltro parziale, della motivazione della sentenza contenuta nel ricorso;

8. infine, poichè nel caso di specie è stata omessa la produzione non di singole pagine o di parti della sentenza ma della intera parte motiva, non è neanche possibile richiamare i precedenti di questa Corte (Cass. 14347 del 2020; n. 14426 del 2018) che, a proposito di “produzione di copia incompleta della sentenza impugnata”, hanno limitato l’improcedibilità alle ipotesi in cui la produzione parziale “non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia”;

9. nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. si richiama l’elenco (a pag. 10 del ricorso) dei documenti depositati ai sensi dell’art. 369 c.p.c., che include, alla lett. a), la copia autentica della sentenza App. Firenze 1003/2018; tuttavia, si tratta di copia che comprende solo il dispositivo e non la motivazione;

10. per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato improcedibile;

11. le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

12. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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