Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 973 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 17/01/2011), n.973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

A.F., elett.te dom.to in Roma, alla via Tancredi Cartella

52, presso lo studio dell’avv.to ACCARINO Antonella, rapp.to e difeso

dall’avv. Tonetti Franco, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 8/2008/32 depositata il 25/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da A.F. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Varese n. 63/12/2006 aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP 1998 – 2000.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. laddove la CTR afferma che “l’ufficio doveva dare la prova… che il presupposto esisteva al tempo in cui il reddito e’ stato prodotto”.

Deve osservarsi a riguardo che, in tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Sent. 1678 del 16/02/2007). Tali principi risultano applicati dalla decisione impugnata che ha escluso l’esistenza delle condizioni di cui sopra sulla base della dichiarazione dei redditi del contribuente, pur erroneamente affermando che graverebbe sull’Amministrazione la prova dell’esistenza dell’organizzazione autonoma. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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