Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9729 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 26/05/2020), n.9729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2235-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO N. 22,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MILENA MONICA DE NICOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 2484/2018 E.R. della CORTE D’APPELLO di

PERUGIA, depositato il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Perugia, con decreto n. 3227 del 2018, accogliendo il ricorso proposto da G.A., ai sensi della L. n. 89 del 2000, ex art. 3, ha condannato il Ministro della giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.417,00 con gli interessi dalla data della domanda; condannava altresì il predetto Ministero al rimborso in favore delle ricorrenti delle spese processuali che si liquidavano in Euro 493,00.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia G.A. propone ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Ministero della giustizia ha depositato un mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014. Il ricorrente espone che la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d’appello di Perugia sia inferiore ai minimi dettati dal D.M. n. 55 del 2014, Tabella 12 (indicando le singole attività e fasi ed i relativi importi tariffari).

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

l’unico motivo di ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (cfr. Cass. 10 aprile 2018 n. 8818 del 2018; Cass. 28 febbraio 2018 n. 4689; Cass. 14 novembre 2016 n. 23187; Cass. 17 ottobre 2008 n. 25352).

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi Euro 493,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167).

Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi per ciascuna voce, ai sensi del cit. D.M., art. 4, comma 1, la somma totale liquidabile sarebbe di Euro 1.198,50, così computata: Euro 255,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 510,00 come importo medio ordinario); Euro 255,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 510,00 quale importo medio ordinario); Euro 238,50 per la fase istruttoria (per effetto della riduzione del 70%, applicabile per tale voce, rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di Euro 945,00); Euro 405,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 810,00 quale importo medio ordinario).

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato in relazione alla determinazione delle spese processuali, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà nuovamente sul punto alla luce dei principi sopra illustrati, oltre a regolare le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata in relazione alla determinazione delle spese processuali e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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