Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9729 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9729 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

Cron.

sul ricorso 4352-2011 proposto da:

Rep.

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.(già AMBROSIANA

Ud. 13/03/2013

CALCESTRUZZI S.P.A.) 10323800150, in persona del suop u
Amministratore Delegato Dott. DOMENICO SALVADORE e del
Direttore

Generale

CALOGERO

Ing.

SANTAMARIA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31,
2013
588

presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASARINI
FRANCO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 22/04/2013

CAMPANA ANDREA;
– intimato nonchè contro

RHONE MEDITERRANEE – COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCES
ED DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTEL NATURE

Liquidatore legale rappresentante ALESSANDRO LUALDI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6,
presso lo studio dell’avvocato MARCHIO FRANCESCO, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale del
Dott. Notaio ALESSANDRO LUALDI in GENOVA 24/2/2012,
REP. n. 15526;
– resistente con procura –

Nonché da:
CAMPANA

ANDREA

CMPNDR58R311628D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 70, presso lo
studio dell’avvocato GULOTTA ROSARIA, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale del
Dott. Notaio ADRIANO SELLA in BERGAMO 1/3/2013, REP.
n. 140075;
– ricorrente incidentale contro

HOLCIM

AGGREGATI

CALCESTRUZZI

S.R.L.,

RHONE

MEDITERRANEE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 711/2010 della CORTE D’APPELLO

2

– SOC. AN . 00395580103, in persona del Commissario

di

BRESCIA,

depositata

il

25/08/2010,

R.G.N.

1626/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;

udito l’Avvocato FRANCESCO MARCHIO;
udito l’Avvocato ROSARIA GULOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale e del
ricorso incidentale;

3

udito l’Avvocato MASSIMO VITOLO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Andrea Campana convenne, davanti al tribunale di Bergamo, la
I.C.E.V.di Zamboni Aldo & C. snc, Bacchi srl, Ambrosiana
. Calcestruzzi spa, Pietro Vetri e Rhone Mediterranee in
liquidazione chiedendone la condanna solidale al risarcimento

14.6.1989 in un cantiere sito in Settala (Mi).
Qui il Campana fu investito dal crollo di un pesante
macchinario edile, urtato dall’autobetoniera di proprietà
della Ambrosiana Calcestruzzi spa condotta, in quel momento,
da Paolo Vetri.
Si costituì la Rhone Mediterranee congiuntamente alla propria
assicurata Ambrosiana Calcestruzzi eccependo,
pregiudizialmente, la carenza di legittimazione passiva per
essersi, l’evento dannoso, verificato in area non equiparabile
a strada di uso pubblico; con la conseguente inapplicabilità
delle norme di cui alla l. n.990 del 1969.
Si costituì

anche l’impresa Bacchi assumendo che nessun

rapporto contrattuale era intercorso con l’attore.
Successivamente, quest’ultimo integrò il contraddittorio con
la S.C.S. spa, in qualità di appaltante dell’impresa Bacchi ed
intervenne volontariamente in giudizio l’INAIL.
Interrotto il giudizio a seguito della intervenuta messa in
liquidazione coatta amministrativa della Rhone Mediterranee e
tempestivamente riassunto, intervennero accordi transattivi a
seguito dei quali l’attore dichiarò di rinunciare agli atti ed
4

dei danni subìti in occasione del sinistro avvenuto il

all’azione nei confronti dei convenuti Pietro Vetri, I.C.E.V.
snc, Bacchi srl e S.C.S. spa.
La causa proseguì per l’accoglimento della domanda di
risarcimento del maggior danno nei confronti della Rhone
Mediterranee, nonché di quella avanzata, nei confronti della

della surroga riconosciutale dall’attore e dall’INAIL.
Il tribunale, con sentenza in data 1.12.2004, dichiarò cessata
la materia del contendere tra l’attore e le parti convenute,
dichiarò inammissibili l’intervento dell’INAIL e la domanda
proposta dal Campana nei confronti della Rhone Mediterranee in
liquidazione coatta amministrativa, condannando quest’ultima
al pagamento, in favore di Ambrosiana Calcestruzzi delle somme
indicate in sentenza.
Proposero, appello principale la Rhone Mediterranee in 1.c.a.,
ed incidentale la Holcim Aggregati Calcestruzzi srl (già
Ambrosiana Calcestruzzi srl) ed il Campana.
La Corte d’Appello, con sentenza del 26.8.2010, accolse
l’appello principale ed, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, rigettò la domanda di rivalsa proposta da Holcim
Calcestruzzi srl (già Ambrosiana Calcestruzzi srl) nei
confronti di Rhone Mediterranèe in 1.c.a., mentre rigettò gli
appelli incidentali.
Ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a
quattro motivi la Holcim Aggregati Calcestruzzi srl.

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stessa Rhone Mediterranee, da Ambrosiana Calcestruzzi in forza

Resiste con controricorso illustrato da memoria Andrea
Campana, che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a
quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva la Rhone Mediterranèe in
1.c.a. che ha solo presentato regolare procura notarile per la

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vertono sui
medesimi motivi.
I ricorsi, quindi, saranno esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo la ricorrente principale ed il ricorrente
incidentale denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio
con riferimento all’art. 360 n. 5 cpc. – relativa erroneità e
contrarietà a un principio di diritto.
La denuncia è di violazione del principio di diritto – e di
vizio motivazionale – in relazione alla 1. n. 990 del 1969,
per avere la Corte ritenuto improponibile l’azione diretta nei
confronti dell’Assicuratore per la responsabilità civile,
trattandosi di evento dannoso verificatosi in area privata non
accessibile alla generalità degli utenti; e, come tale, non
riconducibile alla circolazione stradale del mezzo.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Deve, a tal fine, osservarsi che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, ai fini dell’applicazione della normativa
sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
6

partecipazione all’udienza di discussione.

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla
L. 24 dicembre 1969, n. 990, è indifferente la natura pubblica
o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo
rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa.
E per tale deve intendersi l’apertura dell’area e della strada

giuridicamente lecita, di accesso da parte del pubblico (v.
per tutte Cass. 3.3.2011 n. 5111).
Pertanto, ai sensi del combinato disposto della L. n. 990 del
1969, artt. l e 18, l’azione diretta spettante al danneggiato
nei confronti dell’assicuratore del responsabile è ammessa
ogni volta in cui il sinistro avvenga su strade o aree ad us
pubblico, oppure a queste equiparate, intendendosi tali quelle
aree che, ancorché di proprietà privata, siano accessibili ad
una molteplicità indifferenziata di persone.
Ciò che è rilevante è che all’area sia data la possibilità,
giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi
dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno
l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità
pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie
specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità
ed in particolari condizioni, come si verifica, ad esempio, in
un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi
lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l’impresa
(Cass.11.6.2012 n. 9441; Cass. 27.10.2005 n. 20911; Cass.
11.4.2000 n. 4603; Cass.12.2.1996 n. 1062).
7

ad un numero indeterminato di persone; cioè la possibilità,

La Corte di merito, nella specie, ha fondato la sua decisione
sulla considerazione che ”

_quando il passaggio è consentito

solo in forza di qualificazione o legittimazione soggettiva,
sebbene esteso ad un certo numero di persone in vista di
esigenze precise e predeterminate, esso viene esercitato uti

Ed ha precisato che ”

Più precisamente devono ritenersi non

destinate alla circolazione nel pubblico interesse, quelle
aree, sia pure soggette a pubblico transito alle quali è
possibile accedere solo previo permesso e solo per ragioni
attinenti alle attività che vi si svolgono”.
Concludendo: ”

Nella specie l’infortunio si è verificato

all’interno di un’area di cantiere, il cui accesso è
notoriamente riservato agli addetti al lavori e quindi in
un’area soggetta a transito limitato per poche persone in
vista di una specifica attività lavorativa, come tale da
considerarsi privata nel senso sopra esposto e quindi preclusa
all’utilizzo promiscuo della collettività”.
Ma, una tale conclusione è errata in diritto.
Ne deriva che la motivazione adottata

pur costituendo

l’accertamento sulla concreta accessibilità dell’area al
pubblico, apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito
e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di
motivazione – non può sorreggere la decisione perché contraria
ai principi di diritto enunciati.

8

singuli e non può, pertanto, considerarsi pubblico”.

Con il secondo motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione di norma di diritto e contraddittoria motivazione
rispettivamente con riferimento all’art. 360 n. 3 e n. 5 cpc.

Si denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per non avere
il giudice di merito considerato che, nel sistema delineato

veicoli o natanti assicurati con polizza presso una società la
quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di
liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta
successivamente, i danni sono liquidati e risarciti dalle
imprese territorialmente designate alla data di pubblicazione
del decreto che dispone la liquidazione coatta, di modo che
l’azione per il risarcimento dei danni deve essere esercitata
nei confronti delle stesse.
Anche questo motivo è fondato.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di
legittimità che, in materia di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione di
veicoli a motore e dei natanti, sopravvenuta in pendenza di
giudizio la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa
assicuratrice del responsabile, il giudizio ben può proseguire
nei confronti dell’impresa in liquidazione, ma l’eventuale
sentenza di accoglimento della domanda proposta contro
l’assicuratore avrà il valore di mero accertamento del credito
nei confronti dell’impresa in liquidazione, mentre sarà
opponibile – nei limiti di cui all’art. 25 legge 24 dicembre
9

dalla l. n. 990 del 1969, in caso di sinistri causati da

1969 n. 990 – all’impresa designata a norma dell’art. 20 della
stessa legge (Cass. 18.4.1997 n. 3353; Cass. 29.11.1995 n.
12394; Cass. 3.7.1990 n. 6793; v. anche Cass. 20.8.2009 n.
18525).
La Corte di merito, sul presupposto – erroneo, per quel che

dell’azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti
dell’assicuratore, ha affermato che tale azione ”

avrebbe

dovuto tra l’altro essere dichiarata inammissibile in quanto
diretta ad ottenere una condanna nei confronti della società
assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, solo
destinataria di una pronuncia di accertamento, la condanna
potendo essere rivolta solo all’impresa designata…”;
conseguentemente, ”

e che

viene ad essere travolta automaticamente

anche l’azione proposta (necessariamente) contro 11
proprietario responsabile presente al giudizio al fine di
integrare il contraddittorio previsto dalla L. 990/69; così
che nessuna rivalsa potrebbe operare…”.
La predicata inammissibilità della domanda – invece – non
sussiste.
E ciò perché la sentenza pur avendo, nei confronti
dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa, mero
valore di accertamento, inciderà nei rapporti successivi con
il soggetto direttamente tenuto all’adempimento.

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si è già detto esaminando il primo motivo – della infondatezza

Con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione di norme di
diritto e omessa/insufficiente motivazione con riferimento
all’art. 360 n. 3 – 5 cpc.
Si contesta l’erroneità della sentenza impugnata che ha
dichiarato l’inammissibilità della domanda di

mala gesti°

Mediterranèe perché ”

la stessa si presenta come un’evidente

mutatio libelli rispetto al tema originario e come tale,
considerata la specifica tempestiva opposizione da parte della
Rhone, non può essere presa in considerazione in questa sede”.
Il motivo non è fondato.
Vero è – come sostengono i ricorrenti

che, nella specie

(trattandosi di procedimento pendente alla data del 30 aprile
1995), trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.
183, 184 e 345 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla
novella di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353.
Ma una tale affermazione non può condurre all’accoglimento del
motivo.
Con riferimento alla posizione della Holcim srl, infatti, deve
rilevarsi che il divieto di introdurre una domanda nuova nel
corso del giudizio di primo grado – in questo caso – risulta
posto a tutela della parte destinataria della domanda.
Ne deriva che la violazione di tale divieto – che è rilevabile
anche d’ufficio, non essendo riservata alle parti l’eccezione
di novità della domanda –

non è sanzionabile soltanto in

presenza di un atteggiamento non oppositorio della stessa
11

proposta dalla Ambrosiana Calcestruzzi nei confronti di Rhone

parte che si sostanzi, nell’accettazione del contraddittorio,
o esplicita od implicita,
concludente

attraverso un comportamento

(Cass. 17.6.2010 n. 14625).

Ma la Corte di merito ha dato atto della “specifica tempestiva
opposizione da parte della Rhone” che, come riportato nello

difensive per le quali ” si fa oggi osservare che appaiono del
tutto immeritate , gratuite ed infondate le censure di mala
gestio avanzate dalla Deana Beton E

poi Ambrosiana

Calcestruzzi ed oggi Holcim srl] “.
Nessun dubbio che tale dichiarazione non possa comportare
l’accettazione del contraddittorio.
Quanto alla posizione del Campana, non è dato sapere se lo
stesso avesse proposto o meno la domanda di

mala gesti°

(cd.impropria, ma si tratta più correttamente di
responsabilità da colpevole ritardo) – o comunque posto la
questione, anche se soltanto sotto forma di richiesta di
condanna dell’assicuratore all’integrale risarcimento del
danno – nel giudizio di merito.
Né un ausilio è fornito dalle conclusioni riportate nella
sentenza impugnata; con la conseguenza che, sotto questo
profilo, il motivo deve ritenersi privo di fondamento e di
completezza (v. anche Cass. 28.6.2010 n. 153979).
Con il quarto motivo si denuncia

omessa motivazione circa un

fatto controverso e decisivo con riferimento all’art. 360 n. 5
cpc..
12

stesso motivo di ricorso, è integrata dalle affermazioni

Il motivo è inammissibile.
L’eventuale

erronea

dichiarazione

di

inammissibilità

dell’intervento dell’INAIL, da parte del giudice di primo
grado, avrebbe dovuto essere sollevato come motivo di appello
dall’INAIL.

appello.
L’omessa motivazione del giudice di appello non ha, poi,
alcuna incidenza sulle posizioni degli odierni ricorrenti principale ed incidentale – che, erano carenti di interesse ad
impugnare in appello tale statuizione, e sono ora carenti di
interesse a sollevare – con il ricorso per cassazione – il
supposto vizio motivazionale ( piuttosto, se consentito, si
sarebbe trattato di omessa pronuncia).
La statuizione di inammissibilità dell’intervento, quindi,
deve anche ritenersi coperta dal giudicato a seguito della sua
mancata impugnazione in appello da parte del soggetto titolare
della posizione pregiudicata dalla decisione adottata.
In conclusione, sono accolti il primo e secondo motivo dei
ricorsi principale ed incidentale; è rigettato il terzo motivo
e dichiarato inammissibile il quarto di entrambi i ricorsi.
La sentenza è cassata in relazione e la causa è rinviata alla
Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.

13

Ma quest’ultima non si è neppure costituita nel giudizio di

La Corte, pronunciando sui ricorsi, accoglie il primo e
secondo motivo dei ricorsi principale ed incidentale. Rigetta
il terzo motivo e dichiara inammissibile il quarto di entrambi
i ricorsi. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese,
alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

consiglio della terza sezione civile della Corte di
cassazione.

Così deciso il 13 marzo 2013 in Roma, nella camera di

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