Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9729 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.18/04/2017),  n. 9729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 777-2011 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO LONARDO (STUDIO LEGALE BISCOTTO-SCOGNAMIGLIO

& ASSOCIATI), rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO

MENNITTO, CATERINA COSTANTINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO

ALESSI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO MAURO

PICCIRILLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3318/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/07/2010 r.g.n. 5264/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato ANTONIO LONARDO e CATERINA COSTANTINI per delega

Avvocato ANTONIO MENNITTO;

udito l’Avvocato PIETRO MAURO PICCIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 5.7.2010 la Corte di appello di Napoli, su appello proposto da P.A., e in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Benevento, ha accolto la domanda di riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nel 1^ livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero presso l’A.S.L. Benevento (OMISSIS) con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria della procedura concorsuale indetta con avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 1999 e riservata ai medici titolari in via esclusiva o preminente di incarico a tempo indeterminato di guardia medica e/o di medicina dei servizi.

2. Avverso la sentenza, la A.S.L. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. Il P. resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

2. Con il primo motivo la A.S.L. ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 132 c.p.c. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte di merito, erroneamente dichiarato la contumacia dell’ente nonostante rituale costituzione in giudizio.

3. Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 1-bis, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte di merito, erroneamente ritenuto sussistente il requisito, richiesto dal bando di concorso, della prevalenza dello svolgimento di attività nel servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda nonostante la documentazione prodotta dimostrasse il concorrente svolgimento, da parte del P., di altro incarico a tempo indeterminato per l’assistenza primaria nel Comune di (OMISSIS).

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha affermato che l’erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non ha determinato in concreto qualche pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva, nè ha inciso sulla decisione (cfr. Cass. nn. 13838/2001, 24889/2006, 11196/2007, 9469/2010, 7546/2012).

Invero, non sussiste alcun interesse a dolersi di una erronea dichiarazione di contumacia quando non sia conseguito alcun detrimento concreto; pertanto, nel caso in cui una parte, ancorchè, in ipotesi, regolarmente costituita, sia stata dichiarata per errore contumace, non si configura alcun vizio della sentenza, allorchè l’erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva.

Nella fattispecie, il ricorrente si limita alla deduzione dell’erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato nell’esercizio del diritto di difesa, nè quale incidenza abbia potuto avere sull’esito della controversia, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell’errore lamentato e da sottrarre la doglianza all’astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica.

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

Invero, la parte ricorrente sollecita una rivisitazione nel merito della documentazione prodotta dal P., deducendo la violazione di norme di diritto nonchè il vizio di motivazione per avere – la sentenza impugnata – ritenuto preminente, sulla base dell’attestato del 16.9.2002 acquisito agli atti, l’attività svolta dal P. presso il servizio di continuità assistenziale.

Il ricorrente, oltre a non riprodurre il testo della documentazione che assume erroneamente considerata dal giudice del merito con particolare riferimento all’esame delle modalità orarie di svolgimento dell’attività presso il servizio di continuità assistenziale svolta dal P., chiede una rinnovata valutazione. Il ricorrente chiede, invero, al giudice di legittimità di esaminare il contenuto di tale documentazione e di verificare l’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata, ovvero è stata insufficiente o illogica.

Va, peraltro, rilevato che le norme (artt. 2697 c.c. e ss.) poste dal Libro 6^, Titolo 2, del codice civile regolano le materie: a) dell’onere della prova; b) dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze; c) della forma che ciascuno di essi deve assumere. La materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, è, viceversa, disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’erroneità su tali profili ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (ex multis, Cass. 2707/2004).

Peraltro, nessun vizio di illogicità o contraddittorietà può rinvenirsi nella motivazione fornita dalla Corte di merito la quale ha esaminato e valutato la documentazione prodotta dal P. e – rilevato che gli enti pubblici non hanno mai specificamente eccepito la carenza del requisito della preminenza dell’incarico di guardia medica – ha ritenuto, con motivazione completa ed esauriente, sussistente il suddetto requisito sulla base del monte ore complessivamente effettuato in modo continuativo nell’arco temporale decorrente tra l’ano 1986 e l’anno 2000, mediante il ragguaglio del “numero massimo di 24 ore settimanali previsto dalla legge”(pag. 4-5 della sentenza impugnata).

Il provvedimento impugnato si sottrae, pertanto, alle censure di omissione e contraddittorietà così genericamente esposte da parte ricorrente.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità al controricorrente, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% nonchè accessori come per legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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