Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9729 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9729 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 11279-2010 proposto da:
FERRANDINO AGOSTINO nq di legale rappresentante del
“RISTORANTE DA MARIO”, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio
dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO giusta delega a
2015

margine;
– ricorrente –

1337

contro
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

Data pubblicazione: 13/05/2015

e difeso dall’Avvocato PIERPAOLO PELOSI giusta delega
in calce;
– contzoxicarrente –

avverso la sentenza n. 31/2009 della

COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 27/02/2009;

udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del

Sostituto

Procuratore

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

t
.

11279/10
Fatto
Con sentenza n. 31/33/09, depositata il 27.2.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal Ristorante Da Mario di
Ferrandino Agostino & C. s.n.c., avverso la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Napoli n. 126/03/2007, che riteneva la legittimità dell’ avviso
accertamento relativo alla Tarsu – 2005, emesso dal Comune di Barano D’Ischia nei

confronti di Ferrandino Agostino, relativo ad una superficie di spiaggia, in località
Maronti, di mq 1350 utilizzata in parte quale ristorante e in parte per stabilimento
balneare.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto
affermato già nella sentenza di primo grado, che anche le aree scoperte devono
qualificarsi come operative e assoggettate alla tassa per intero.
Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
affidato a due motivi.
Il Comune si è costituito con controricorso.
Il contribuente ha presentato memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.4.2015, in cui il PG ha concluso
come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto e del
momento di sintesi per le censure di vizio di motivazione.L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui
all’art. 360co I nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento
di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi
motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co1 n. 5) c.p.c. (“chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di
inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del
Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e
provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello
stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
1

,7

•••

11.

•■•■•

disposta dall’art. 47co1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 27.2.2009 nella vigenza
della predetta normativa.
Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese
spese forfettarie e accessoti di legge
Così deciso in Roma, il 8.4.2015

del giudizio di legittimità che liquida in £.1.200,00 per compensi professionali • ltre

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