Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9729 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. II, 03/05/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 03/05/2011), n.9729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIACE in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALOMBINI 2 – Scala A – Interno 1,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DE’ FRANCESCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO ALVARO, giusta deliberazione della

Giunta Municipale del Comune di Riace n. 3 del 12.1.2009, e giusta

mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VTA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato FEMIA

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato TROPIANO GIANCARLO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2008 del TRIBUNALE di LOCRI -Sezione

Distaccata di SIDERNO del 17.9.08, depositata il 23/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Cosigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pietro Alvaro che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

ROSARIO GIOVANNI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al C.d.S., accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (tratto interno al Comune).

2. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l’altro, dedotto la violazione dell’obbligo di immediata contestazione. In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

3. Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dal D.L. n. 121 del 2002.

4. L’Amministrazione ricorrente con tre motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., nonche’ contraddittoria e/o insufficiente motivazione. Viene dedotta anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice dell’appello posto a fondamento della sua decisione due questioni (incompetenza dei VU e segnalazione informativa) non oggetto di specifica opposizione in primo grado dall’odierna parte intimata.

Deduce, in particolare, l’Amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, puo’ avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg.

esec.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non e’ necessaria.

5. – Resiste con controricorso la parte intimata.

6.- Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perche’ manifestamente fondato. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

7. — Il ricorso e’ fondato e va accolto, quanto al primo motivo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha gia’ affermato il legittimo uso delle apparecchiature elettroniche anche su strade diverse da quelle indicate dal richiamato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. att.) per la contestazione differita, condizioni queste che risultano rispettate (Cass. 2008 n. 17905). Risultano anche fondati gli altri due motivi, perche’ basati sulla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo il giudice di appello trattato e posto a fondamento della sua decisione, in mancanza di specifico motivo di opposizione, sia la questione dell’incompetenza degli agenti operanti (Vigili urbani del Comune, in mancanza di prova del relativo potere di accertamento, essendo la strada in questione di proprieta’ della Provincia di Reggio Calabria e dell’ANAS) sia quella relativa all’assenza di segnalazioni sull’uso degli strumenti di rilevazione della velocita’.

Ne’ appaiono dirimenti le osservazioni contenute nel controricorso, in relazione agli ultimi due motivi, posto che per giurisprudenza costante di questa Corte, i motivi di opposizione debbono essere specificamente indicati perche’ solo su di essi si fonda il potere del giudice di valutare la legittimita’ del provvedimento, non potendo egli porre a fondamento della sua decisione altri motivi di illegittimita’ che, se pure esistenti, non siano stati specificamente dedotti.

8. — Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d’infondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione – e’ consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettare l’originaria opposizione.

9. — Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 450,00 (150,00 Euro per onorari, 250,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 550,00 (200,00 Euro per onorari, 300,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di appello, nonche’ in complessivi 600,00 Euro (400,00 per onorari e 200,00 Euro per spese) per il giudizio di legittimita’, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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