Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9728 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9728 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 4617-2010 proposto da
FRASCA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE
VINCENZO, rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente contro

PASSARO NATALINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 653/2009 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 21/07/2009, R.G.N.
1261/2004;

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Data pubblicazione: 22/04/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

per il rigetto del ricorso;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Natalino Passaro convenne in riassunzione, davanti al tribunale
di Vallo della Lucania, l’avv. Raffaele Frasca chiedendone la
condanna al pagamento del residuo credito dallo stesso vantato
per lavori effettuati in favore del convenuto.
costituitosi,

contestò il fondamento della

domanda proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per la
mancata realizzazione a regola d’arte dell’opera
commissionatagli.
Con sentenza del 14.9.2004, il tribunale condannò il Frasca al
pagamento della somma di euro 516, quale differenza tra prezzo
dei lavori eseguiti, ritenuti a regola d’arte e somma
effettivamente pagata, rigettando la domanda riconvenzionale.
Ad eguale conclusione pervenne la Corte d’Appello che, con
sentenza del 21.7.2009, rigettò l’impugnazione proposta dal
Frasca.
Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.
Non risulta, infatti, depositato nei termini l’avviso di
ricevimento relativo alla notificazione del presente ricorso, a
mezzo posta, all’intimato Natalino Passaro.

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Quest’ultimo,

Ora, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione,
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai
sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale
l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario

c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione
della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio; e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio.
Ne consegue che l’avviso, non allegato al ricorso e non V
depositato successivamente, può essere prodotto fino
all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima
che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della
citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in
camera di consiglio di cui all’art. 380 – bis c.p.c., anche se
non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi
dell’art. 372, secondo comma, c.p.c..
In caso,

però,

di mancata

produzione

dell’avviso di

ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile.
E ciò perché non ricorrono, in tale ipotesi, né i presupposti
per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291
c.p.c., né può concesso un termine per il deposito.
L’unica facoltà consentita al difensore del ricorrente,
presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di
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dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140

consiglio, è quella di domandare di essere rimesso in termini,
ai sensi dell”art. 184 –

bis

c.p.c., per il deposito

dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova
documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere
all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso,

n. 890 del 1982 (S.U. 14.1.2008 n. 627; da ultimo v. anche
Cass. 28.4.2011 n. 9453).
Ipotesi questa non verificatasi nella specie, in cui lo stesso
difensore non ha partecipato all’udienza di discussione davanti
alla Corte di cassazione, in data 13.3.2013, e l’intimato non
ha svolto attività difensiva.
La mancanza di produzione dell’avviso richiesto è, inoltre,
certificata anche dal Direttore amministrativo della
cancelleria della terza sezione civile, che su richiesta del
Collegio giudicante, ha attestato in data 13 marzo 2013 (data
dell’udienza) ” che a tutt’oggi dall’esame del fascicolo e del
registro informatico degli atti depositati non risulta il
deposito della cartolina di ricevimento dell’atto di ricorso
notificato a Passaro Natalino”.
In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non
avendo l’intimato svolto attività difensiva
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle
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secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge

spese che liquida in complessivi C 4.000,00, di cui C 3.800,00
per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13 marzo 2013 in Roma, nella camera di consiglio

della terza sezione civile della Corte di cassazione.

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