Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9728 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. II, 03/05/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 03/05/2011), n.9728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIACE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALOMBINI 2 – Scala A – Interno 1,

presso lo studio dell’avvocato DE’ FRANCESCO Salvatore, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO ALVARO, giusta deliberazione della

Giunta Municipale del Comune di Riace n. 3 del 12,1.2009, e giusta

mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 384/2008 del TRIBUNALE di LOCRI – Sezione

Distaccata di SIDERNO, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pietro Alvaro che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

ROSARIO GIOVANNI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’articolo 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale 106 (tratto interno al Comune).

2. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l’altro, dedotto la violazione dell’obbligo di immediata contestazione. In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

3. – Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dal D.L. n. 121 del 2002.

4. – L’Amministrazione ricorrente con tre motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., art. 384 reg.

esec. C.d.S., nonche’ contraddittoria e/o insufficiente motivazione.

Viene dedotta anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice dell’appello posto a fondamento della sua decisione due questioni (incompetenza dei VU e segnalazione informativa) non oggetto di specifica opposizione in primo grado dall’odierna parte intimata. Deduce, in particolare, l’Amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, puo’ avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (articolo 201 C.d.S. e art. 384 reg. esec. C.d.S.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 nei quali la contestazione immediata non e’ necessaria, ne’ e’ richiesta alcuna giustificazione in proposito.

5. – Nessuna attivita’ in questa sede svolge parte intimata.

6.- Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perche’ manifestamente fondato. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

7. — Il ricorso e’ fondato e va accolto, quanto al primo motivo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha gia’ affermato il legittimo uso di tali apparecchiature anche su strade diverse da quelle indicate dall’art. 4 del richiamato DL sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. att.) per la contestazione differita, condizioni queste che risultano rispettate (Cass. 2008 n. 17905). Risultano invece infondati gli altri due motivi, perche’ basati sulla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. non avendo il giudice di appello trattato, ne’ posto a fondamento della sua decisione la questione dell’incompetenza degli agenti operanti (Vigili urbani del Comune), in mancanza di prova del relativo potere di accertamento, essendo la strada in questione di proprieta’ della Provincia di Reggio Calabria e dell’ANAS, ne’ quella relativa all’assenza di segnalazioni sull’uso degli strumenti di rilevazione della velocita’.

8. — Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d’infondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione – e’ consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettare l’originaria opposizione.

9. — Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 450,00 (150,00 Euro per onorari, 250,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 550,00 (200,00 Euro per onorari, 300,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di appello, nonche’ in complessivi 600,00 Euro (400,00 per onorari e 200,00 Euro per spese) per il giudizio di legittimita’, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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