Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9727 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15832-2009 proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V.LE A. CIAMARRA 196, presso l’avvocato DE ANGELIS GIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FASANO EMILIO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.M., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 126, presso l’avvocato

QUATTROCCHI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINI

MAURIZIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FASANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato QUATTROCCHI ANDREA, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 E.M., madre del minore E.R., nato il (OMISSIS), con citazione 27 marzo 2007, convenne dinanzi al tribunale per i minorenni di Lecce M.L. chiedendo che fosse dichiarato padre naturale del minore. Il M. si costituì contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Il tribunale, con sentenza depositata il 11 agosto 2008, accolse la domanda e dichiarò il convenuto padre naturale di E. R., ponendo a suo carico un assegno di mantenimento, a far tempo dal 9 febbraio 2007, di Euro 120,00 mensili, rivalutabili annualmente; secondo gl’indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. Il M. propose appello e la Corte d’appello di Lecce, su conforme parere del procuratore generale, con sentenza depositata il 30 marzo 2009, notificata il 24 aprile 2009, rigettò il gravame. Il M. ha proposto ricorso a questa Corte avverso detta sentenza, con atto notificato il 22 giugno 2009 alla E., la quale resiste con controricorso notificato il 15 luglio 2009. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano la violazione dell’art. 345 c.p.c. e vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la lettera del 13 giugno 2003, assunta nella sentenza impugnata quale prova della relazione fra l’attrice e il ricorrente, sarebbe stata depositata solo in secondo grado, in violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, cosicchè non poteva tenersene conto, essendo detta produzione preclusa. Si deduce che, comunque, da tale lettera sono desumibili solo rapporti sessuali avvenuti nel (OMISSIS), mentre il concepimento avvenne nel (OMISSIS).

In proposito si formula il seguente quesito: “Accerti la Corte se vi è stata violazione o falsa applicazione, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, avendo la Corte d’appello utilizzato nelle proprie argomentazioni, senza darne motivazione, un documento presentato in primo grado sebbene anche allora nella disponibilità della sig.ra E. M.; nonchè accerti se vi è stata omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia perchè il giudice d’appello ha fondato, senza fornirne motivazione, il proprio convincimento su un documento non presente nel giudizio di primo grado che non dirime il problema temporale del concepimento”.

Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali, in relazione alla prova che la E., nel periodo del concepimento, avesse avuto rapporti anche con altri uomini ed alla durata della relazione.

In proposito si formula il seguente quesito: “Accerti la Corte se vi è stata omessa motivazione circa un secondo punto decisivo della controversia, perchè nel giudizio di accertamento di paternità il giudice d’appello omette di rispondere sulla durata della relazione fra le parti o se al momento del concepimento le parti si frequentassero ancora”.

Con il terzo motivo si denunciano la violazione dell’art. 269 cod. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo, consistente nel mancato esame del comportamento della famiglia E. nelle circostanze relative alla gravidanza e alla nascita del bambino, nell’avere fondato la decisione sulle dichiarazioni della madre del bambino, nel non avere dato una risposta adeguata all’eccezione “plurium concubentium”.

Al riguardo si formula il seguente quesito: “Accerti la Corte se vi è stata violazione o falsa applicazione dell’art. 269 cod. civ., perchè la Corte d’appello ha basato il proprio convincimento solo sulle dichiarazioni della madre manifestando un illegittimo favor puerperae; nonchè accerti se vi è stata omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un terzo punto decisivo della controversia, perchè il giudice d’appello non ha valutato il comportamento della famiglia E. ovvero il celamento della gravidanza che si pone come ipotesi parallela all’adulterio”.

1.2. La sentenza impugnata, dopo avere ritenuto provata la relazione fra E.M. e M.L. sulla base delle ammissioni dell’odierno ricorrente (reiterate nello stesso ricorso a questa Corte, che ne contesta l’epoca ma non la sussistenza) – e non solo in base alla lettera datata (OMISSIS) – e avere ritenuto che il M. non avesse dato la prova, che su di lui incombeva, dell’eccezione “plurium concubentium”, ha ritenuto che la prova della paternità fosse desumibile in maniera esaustiva già dal comportamento processuale del M. il quale, dopo avere dato il proprio consenso all’espletamento della consulenza bioimmunoematologica, vi si era sottratto al dichiarato fine di “rendere le cose più difficili”. Ciò sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’art. 269 cod. civ., nella sua attuale formulazione, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità naturale. Sicchè il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, quale il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche, che costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova specifica di rapporti sessuali tra le parti. Infatti, proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e difficilmente acquisibili circa l’effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre, non esclude che il Giudice possa desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti – ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici – traendo la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con quanto affermato dalla madre (Cass. 16 aprile 2008, n. 10051; 24 marzo 2006, n. 6694; 9 giugno 2005, n. 12166).

A tale già esaustiva fonte di prova la sentenza impugnata ha unito un elemento ulteriore, costituito dalla testimonianza resa dalla teste D.E., secondo la quale i genitori del M., in una precisa circostanza, prendendo in braccio il bambino, avevano esclamato “siamo diventati nonni giovani”. In tale contesto probatorio, la sentenza ha ritenuto prive di rilevanza le deduzioni circa i comportamenti dei genitori della E. successivi alla scoperta della gravidanza.

Tal essendo la “ratio decidendi” e la motivazione della sentenza, il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile stante la non decisività, in relazione alla “ratio decidendi” della sentenza, della circostanza allegata dal documento la cui produzione si assume tardiva.

Il secondo motivo va rigettato avendo la Corte di Appello, per quanto sopra detto, data adeguata motivazione circa la prova della relazione intercorsa tra le parti e il rigetto dell’eccezione “plurium concubentium”, risultando non decisivi gli ulteriori profili in relazione alla “ratio decidendi” della sentenza.

Inammissibile è anche il terzo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali ugualmente attinenti ad elementi non decisivi in relazione alla suddetta “ratio decidendi” e una violazione di legge a questa non rapportabile, non basandosi la “ratio decidendi” della sentenza, come invece dedotto con il motivo, sulle sole dichiarazioni della madre del minore in questione.

2.1. Con il quarto motivo si ripropone la questione di legittimità costituzionale – ritenuta manifestamente infondata dalla Corte d’appello – dell’art. 269 cod. civ., del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, comma 1, e del D.P.R. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3, nella parte in cui non permetterebbero al padre la sua non menzione nell’atto di nascita del presunto figlio naturale, per contrasto con l’art. 3 Cost., essendo riconosciuto alla madre naturale il diritto a non essere menzionata in tale atto ed a non riconoscere il proprio figlio.

Si formula in proposito il seguente quesito: “Accerti la Corte se vi è stata violazione o falsa applicazione della L. n. 87 del 1953, art. 23 perchè la Corte d’appello ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sulla scorta di una lettura dell’art. 269 cod. civ. ma senza fornire alcuna analisi in relazione al D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, comma 1, e al D.P.R. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3”.

Il motivo è infondato, avendo la Corte d’appello esattamente ritenuto manifestamente infondata la questione. Il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30 infatti riconoscendo alla madre il diritto di non essere nominata nell’atto di nascita al momento dell’iscrizione del figlio nei registri dello stato civile – e il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93 che tutela per cento anni la segretezza dei dati relativi al certificato di assistenza al parto e alla cartella clinica relativa al parto, sono espressione di un orientamento legislativo verso il “favor vitae” che, tutelando la segretezza di tali dati, intende favorire la scelta della madre, in situazioni che potrebbero orientarla a una scelta diversa, di portare a termine la gravidanza.

La norma ha pertanto una sua indiscutibile ragionevolezza in relazione al valore che intende tutelare. D’altro canto la mancata indicazione della madre nell’atto di nascita al momento della sua formazione certamente non pone in essere alcuna discriminazione a danno del padre di un figlio nato fuori dal matrimonio, le cui generalità, ove egli non proceda agli adempimenti di cui all’art. 29 dell’ordinamento dello stato civile, non compaiono al momento della formazione dell’atto di nascita. Quanto, poi, alla dichiarazione di paternità e maternità naturali, l’art. 269 cod. civ. non opera alcuna differenza di trattamento al riguardo fra i due genitori, nei confronti di entrambi i quali il figlio naturale è legittimato ad agire, con le conseguenti analoghe annotazioni (del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 48), in entrambi i casi, nei registri dello stato civile a seguito dell’accoglimento delle relative domande.

Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che vanno distratte in favore dell’avv. Maurizio Valentini che se ne è dichiarato antistatario e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro tremilasettecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, distraendole in favore dell’avv. Maurizio Valentini.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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