Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9727 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9727 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 2824-2010 proposto da:
MIGLIACCIO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio
dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2015
1335

contro
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA in persona del Sindaco pro
tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato PIERPAOLO PELOSI con studio in

Data pubblicazione: 13/05/2015

NAPOLI CORSO UMBERTO I 217 (avviso postale ex art.
135), giusta delega in calce;

controricorrente

avverso la sentenza n. 179/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 26/11/2008;

udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

.4

..

2824/10
Fatto
Con sentenza n. 179/44/08, depositata il 26.11.2008, la Commissione Tributaria
Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal Migliaccio Pasquale
avverso la sentenza

della Commissione tributaria provinciale di Napoli

n.347/44/2006, che riteneva la legittimità dell’ avviso accertamento relativo alla
Tarsu 2003, emesso dal Comune di Barano D’Ischia relativo ad una superficie di
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto
affermato già nella sentenza di primo grado, che le aree scoperte devono qualificarsi
come operative e assoggettate alla tassa per intero.
Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo sei motivi.
Il Comune si è costituito con controricorso.
Il contribuente ha presentato memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.4.2015, in cui il PG ha concluso
come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto e del
momento di sintesi per le censure di vizio di motivazione.
L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui
all’art. 360co 1 nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento
di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi
motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co I n. 5) c.p.c. (“chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di
inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del
Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e
provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello
stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 26.11.2008 nella
I

spiaggia di mq 1.060, in località Maronti, utilizzata per stabilimento balneare.

i

vigenza della predetta normativa.
Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in £.1.200,00 per compensi professionali, oltre
spese forfettarie e accessori di legge

Così deciso in Roma, il 8.4.2015

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