Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9727 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 03/05/2011), n.9727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., G.O., C.G.V.,

R.L., P.C., P.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati CUTAIA ALBERTO e SALVATORE FALZONE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI DELLA

REGIONE SICILIANA in persona dell’Assessore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI AGRIGENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 280/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

12.2.09, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO

Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Che:

Con il ricorso indicato in epigrafe e’ impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 26 marzo 2009, che, rigettando l’appello, ha negato agli attuali ricorrenti, il riconoscimento del diritto all’assunzione quali operai della N.U. presso il Comune di Agrigento, mediante utilizzazione della graduatoria al concorso pubblico per la copertura di 49 posti nella detta qualifica.

Delle parti intimate, Comune di Agrigento e Assessorato famiglia, politiche sociali ed autonomie locali della Regione Siciliana, solo quest’ultima resiste con controricorso.

Il ricorso e’ fondato su di un unico motivo con il quale e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35; dell’art. 8 del bando di concorso indetto dal comune di Agrigento per la copertura di 49 posti di operaio N.U., nonche’ carenza di motivazione ed insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio.

In relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata l’ammissibilita’ del ricorso deve esser scrutinata alla luce dell’art. 366 bis. c.p.c., il quale- e’ opportuno notarlo- ” e’ stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (riforma rito civile) ma senza effetto retroattivo, motivo per cui e’ rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della riforma” (Cass. 2010 n. 428).

Nel ricorso e’ totalmente assente l’esplicito quesito di diritto, necessario, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, quale condizione di ammissibilita’ del ricorso a norma del citato art. 366 bis c.p.c..

Per quanto riguarda poi la censura di vizi motivazionali e’ inoltre assente, anche in tal caso in netto contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, il momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ ossia un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso. Per le ragioni anzidette, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile con condanna delle parti ricorrenti alle spese in favore della parte resistente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti in solido alle spese in favore della parte resistente, liquidate in Euro 30,00 per esborsi oltre ad Euro 2000,00 per onorari nonche’ accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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