Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9726 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3425-2019 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AGNESE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA DOARDO;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERVETERI

12, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SESTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO PERILLI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 15759/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.P., quale proprietario confinante e coltivatore diretto, esercitò il diritto di riscatto agrario in relazione ad un fondo rustico che era stato venduto, con scrittura autenticata in data 8 febbraio 2002, a G.L., al quale il medesimo terreno risultava affittato con contratto del 10 maggio 1999.

La domanda, cui si era opposto il G., venne rigettata dal Tribunale di Padova con sentenza n. 1997/2007.

Il gravame proposto dal B. avverso la decisione di primo grado fu rigettato dalla Corte di appello di Venezia con la sentenza n. 2448/2014, depositata il 3 novembre 2014.

Avverso detta sentenza B.P. propose ricorso per cassazione, cui resistette con controricorso G.L..

Questa Corte, con ordinanza n. 15759/2018, depositata il 15 giugno 2018, dichiarò improcedibile il ricorso, in quanto il ricorrente, pur dando atto che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC in data 29 gennaio 2015, aveva prodotto una copia della stessa priva della relata di notificazione, così violando la prescrizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 2; questa medesima Corte evidenziò pure che la predetta relata non era comunque nella sua disponibilità, non avendola prodotta la parte controricorrente nè essendo stata acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, e che, in ogni caso, neppure poteva ritenersi che il ricorso fosse stato notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sì da rispettare il termine breve di impugnazione, in quanto la notifica del ricorso era stata effettuata il 27 marzo 2015 mentre la pubblicazione della sentenza impugnata era avvenuta il 3 novembre 2014.

Avverso tale ordinanza B.P. ha proposto ricorso per revocazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

G.L. ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente sostiene che la copia della sentenza impugnata con la relata di notifica, non rinvenuta da questa Corte nella camera di consiglio del 6 aprile 2018 e la cui mancanza è stata posta a fondamento della decisione di cui si invoca la revocazione, fosse in realtà presente all’interno del fascicolo di parte ricorrente, come documento contraddistinto e rubricato come “a”.

Assume il ricorrente che “tale documento – copia notificata della sentenza impugnata – risulta essere stato espressamene richiamato nell’elenco, posto sul verso della prima pagina del fascicolo di parte… indicato come: “a) copia notificata della sentenza impugnata” e ancora, risulta espressamente menzionato, sempre con le medesime parole, anche nel Ricorso stesso, a pag. 24, ove si legge “Inoltre nei termini di rito si depositeranno: a) Copia notificata della sentenza impugnata””.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Ed invero, si osserva che: A) dalla nota di deposito e iscrizione a ruolo del 14 aprile 2015, sottoscritta dall’assistente giudiziario di questa Corte e presentata dal difensore dell’attuale ricorrente in relazione al ricorso NRG 9043/2015, deciso con l’ordinanza di legittimità di cui in questa sede si chiede la revocazione, risulta essere stata depositata “copia autentica del provvedimento impugnato” nonchè n. 7 copie dello stesso mentre non c’è alcun riferimento in tale nota alla copia della sentenza impugnata corredata della relata di notifica; B) l’elenco dei documenti che attualmente risulta posto sul verso della prima pagina del fascicolo di parte ricorrente, relativo al ricorso NRG 9043/2015, già ritirato e ridepositato dal B. in questa sede, non risulta sottoscritto da alcuno nè vistato dal cancelliere; C) nel ricorso NRG 9043/25, come riportato dallo stesso attuale ricorrente si indica che: “Inoltre nei termini di rito si depositeranno: a) copia notificata della sentenza impugnata”, il che non implica necessariamente che si sia provveduto effettivamente e tempestivamente al deposito della sentenza impugnata corredata della relata di notifica.

2.2. Inoltre, va rilevato che il vizio revocatorio è stato prospettato sulla base di documentazione ritirata dalla parte, risultando il fascicolo di parte di B.P. relativo al NRG 9043/2015 ritirato dal difensore della predetta parte in data 15 giugno 2018 e poi ridepositato in questa sede; tale documentazione non può, pertanto, essere rilevante in questa sede.

2.2. Questa Corte, infatti, con l’ordinanza n. 10517 del 21 maggio 2015, ha già avuto modo di affermare espressamente il principio che, anche alla luce di quanto evidenziato nel p. 2.1., va ribadito in questa sede e secondo cui, “ai fini della revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza della Corte suprema di Cassazione che abbia dichiarato improcedibile il ricorso per mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata, un documento – nella specie, la copia notificata e non soltanto la copia della sentenza impugnata – può provarsi essere stato esistente nel fascicolo di parte, successivamente al suo ritiro ed al rientro nella disponibilità della parte del fascicolo di questa, anche al precedente momento della prima decisione della Corte di cassazione solo se anche espressamente descritto nel ricorso originario notificato alla controparte, o comunque se tale esistenza risulti da altri elementi non rientranti nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a dimostrarla, diversi quindi dall’indice a suo tempo vistato dalla cancelleria in occasione del primo deposito, ma poi ritirato dalla parte interessata”.

Nella motivazione dell’ordinanza appena richiamata è stato, in particolare, condivisibilmente affermato che: “il contenuto del fascicolo originario di parte e dell’indice pure vistato, una volta quello ritirato dalla parte interessata dopo la definizione del precedente ricorso e sottratto quindi al controllo del cancelliere, può non coincidere – o non necessariamente coincidere – con quanto originariamente sottoposto a quest’ultimo e da lui certificato come prodotto mediante il visto dell’indice, sì che questo non può (più) far fede dell’esistenza, anche al tempo del primo deposito, di quanto appare in esso indicato”.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sest Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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