Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9726 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Sava in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, via di Villa Emiliani 21, presso l’avv.

Frascella, rappresentato e difeso dall’avv. Fanelli Giuseppe A.,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., G.M. e F.S.,

elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini 113, presso l’avv.

Rosalba Grasso, rappresentati e difesi dall’avv. Di Noi Gabriele

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione

distaccata di Taranto, n. 383 del 17.12.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.3.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Fanelli per il ricorrente e Di Noi per il

controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 3.4.1992 C.M.G., F.S. e G., quali eredi legittimi di S. C.F., convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Taranto il Comune di Sava, per sentirlo condannare al pagamento del giusto indennizzo a seguito dell’occupazione di urgenza di terreni di loro proprietà, finalizzata alla costruzione di un istituto professionale.

Il Comune, costituitosi, denunciava la propria carenza di legittimazione, sostenendo che l’occupazione di urgenza era stata disposta in favore del Ministero dei Lavori Pubblici, prospettazione che il tribunale disattendeva, accogliendo la domanda e condannando per l’effetto il convenuto al pagamento di L. 425.590.373.

La sentenza, impugnata sia dal Comune in via principale che dai C. in via incidentale, veniva modificata soltanto con riferimento a detta ultima impugnazione, con conseguente condanna dell’originario convenuto al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 21.153. In particolare la Corte di appello rilevava: che il Provveditorato alle Opere Pubbliche aveva acquistato il terreno dei C.; che al Comune erano stati affidati in concessione i lavori di costruzione dell’istituto scolastico, di cui era poi diventato proprietario; che nella fattispecie era ravvisabile una ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva, per la quale gli atti posti in essere dal delegato risultano a lui direttamente imputabili;

che comunque il Comune sarebbe stato direttamente responsabile verso terzi a titolo di illecito aquiliano, per non aver rispettato i termini dell’occupazione di urgenza; che, quanto al valore del terreno in oggetto, la trasformazione irreversibile del fondo sarebbe avvenuta il 8.4.1972, mentre il primo strumento urbanistico del Comune sarebbe stato adottato il 30.10.1972, sicchè ai fini della valutazione del terreno sarebbe stato necessario fare riferimento al criterio suppletivo dell’edificabilità di fatto, per il quale sarebbe stata condivisibile la individuata vocazione edificatoria del terreno; che il tribunale era incorso in errore di calcolo, avendo applicato l’aumento del 10% stabilito dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 soltanto al reddito dominicale del fondo, senza cioè tener conto della semisomma del valore venale del bene.

Avverso la decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistevano con controricorso i C..

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 16.3.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di impugnazione il Comune ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente sotto i seguenti profili: 1) la Corte territoriale sarebbe pervenuta all’errata decisione oggetto di censura omettendo di considerare il duplice ruolo svolto da esso ricorrente – soggetto delegato nella realizzazione dell’opera e delegante nell’acquisizione delle aree, circostanza che avrebbe dovuto far escludere la sua responsabilità nell’ablazione patita dai C.. Per di più non sarebbe stata individuabile alcuna responsabilità a suo carico in ordine alla perdita dei terreni in questione da parte dei proprietari;

2) il giudizio relativo all’affermata natura edificatoria dei terreni sarebbe errato e basato su una personale interpretazione degli atti da parte del consulente tecnico, mentre viceversa sarebbe stato omesso ogni esame relativamente alle valutazioni ed alle considerazioni svolte dal consulente di parte. Inoltre sarebbe stato mal calcolato l’indice fondiario ed esageratamente stimato il valore del terreno per metro quadrato. Le doglianze sono infondate.

Ed infatti, quanto al primo motivo, si rileva che la pretesa erroneità della sentenza impugnata è stata dedotta sotto un duplice aspetto, e cioè: a) la Corte di appello non avrebbe considerato il doppio ruolo rivestito dal Comune, di delegante nei confronti del Ministero LL.PP. per l’acquisto dell’area e delegato per l’esecuzione dei lavori, circostanza questa che non avrebbe consentito la configurabilità di una responsabilità esclusiva a suo carico, asseritamente derivante dalla qualità di soggetto delegato all’esecuzione dei lavori; b) il Comune non avrebbe avuto alcuna responsabilità per la perdita della proprietà dei terreni conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica, e quindi nessuna condanna avrebbe potuto essere pronunciata a suo carico.

Tuttavia occorre in proposito rilevare che la Corte di Appello, cui era stata già sottoposta la relativa questione, non ha affatto ignorato la duplice qualità di delegante e di delegato che nella specie avrebbe rivestito il Comune, atteso che, al contrario: ha compiutamente rappresentato i ruoli svolti dal Ministero LL.PP. e dal Comune nella vicenda espropriativa oggetto di controversia (pp. 9 e 10); ha ravvisato nella specie, con riferimento ai lavori di costruzione dell’istituto scolastico, una ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva, per la quale l’azione in nome proprio e per conto del delegante avrebbe comportato la diretta imputabilità degli atti al delegato; ha individuato una esclusiva responsabilità del Comune, in ragione del fatto che lo stesso avrebbe “mancato di rispettare i tempi fissati dall’occupazione d’urgenza, che aveva fatti trascorrere senza ultimare i lavori affidatigli in concessione” (p. 12); ha infine ritenuto che per effetto della violazione dei detti termini il Comune sarebbe divenuto direttamente responsabile verso terzi, a titolo di illecito aquiliano, degli atti posti in essere in esecuzione del rapporto di delegazione.

Da quanto sinora esposto si evince dunque che la Corte di Appello ha correttamente applicato i principi più volte affermati da questa Corte in tema di concessione traslativa e di delegazione amministrativa intersoggettiva, individuando la responsabilità del Comune sulla base di rilievi non adeguatamente censurati (quelli cioè relativi alla esclusiva responsabilità dell’attuale ricorrente) e rispetto ai quali la duplice qualità di delegante – delegato rivestita dal Comune (peraltro considerata dalla Corte territoriale) non riveste alcuna incidenza causale. Per di più il ricorrente non ha neppure censurato l’affermazione secondo cui il Comune dovrebbe comunque rispondere a titolo extracontrattuale in ragione dei citati ritardi e pertanto, anche sotto questo riflesso, la doglianza, non puntualmente calibrata sul contenuto della decisione, risulta del tutto inconsistente. In ordine al secondo motivo si osserva che il Comune ha lamentato l’errata quantificazione dell’indennità liquidata in favore dei C., errore sostanzialmente imputato al fatto che l’area in questione non sarebbe stata edificabile e che l’indice di fabbricabilità fondiaria considerato sarebbe stato di gran lunga superiore a quello in realtà applicabile. In proposito la Corte di appello aveva affermato che all’epoca della irreversibile trasformazione del terreno dei C. (8.4.1972) la zona era priva di strumento urbanistico, essendo stato approvato il programma di fabbricazione in data 30.10.1972. Tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base delle indicazioni risultanti da due consulenze tecniche, che nella specie dovesse trovare applicazione il criterio della edificabilità di fatto, in considerazione delle caratteristiche della zona (segnatamente l’esistenza di opere di urbanizzazione primaria, a servizio anche dei terreni in oggetto), come poi ulteriormente confermato dalle varianti al piano particolareggiato successivamente approvate.

Tale valutazione è stata per vero contestata dal Comune ricorrente, ma la contestazione risulta priva di pregio perchè, da una parte, riguarda accertamenti in fatto demandati al giudice del merito, dall’altra consiste nella prospettazione di una diversa interpretazione delle risultanze processuali, senza l’indicazione degli specifici profili di erroneità ravvisati nelle due consulenze tecniche di ufficio svolte nei due gradi di giudizio e recepite dalla Corte di appello, degli specifici rilievi che sarebbero stati sollevati al riguardo e dei quali la Corte non avrebbe tenuto conto, degli specifici riscontri dai quali poter desumere la riconducibilità delle conclusioni adottate ad una errata ovvero omessa o inadeguata lettura dell’incarto processuale, anzichè ad una difforme interpretazione del materiale probatorio acquisito.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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