Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9726 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.18/04/2017),  n. 9726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19621-2015 proposto da:

TEAM SERVICE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SAVERIO IVELLA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO IVELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

CARDILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO MORO, giusta procura speciale in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 340/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/05/2015 R.G.N. 207/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

PREMESSO

– che con sentenza 30 maggio 2015, la Corte d’appello di Venezia rigettava il reclamo principale proposto, secondo il rito cd. Fornero, da Team Service s.c.ar.l. e quello incidentale proposto da B.S. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione della società datrice all’ordinanza dello stesso Tribunale di annullamento del licenziamento collettivo intimato il 28 ottobre 2013, con le conseguenti pronunce reintegratoria e risarcitoria (oltre che di condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali), per la sua natura fraudolenta, avendo il giudice dell’opposizione ritenuto la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 nell’applicazione del criterio di scelta;

– che quanto al reclamo principale, la Corte territoriale riteneva eccentrica la posizione del lavoratore (addetto al coordinamento degli appalti del servizio di pulizie del Veneto, con inquadramento al 5^ livello) rispetto a quella (di addetto alle pulizie, con inquadramento al 3^ livello) dei lavoratori interessati dal criterio di scelta adottato, per la perdita dell’appalto dei servizi di pulizia con il comune di Padova, con la conseguente non corrispondenza tra criterio di scelta adottato e sua applicazione;

– che essa riteneva poi la novità della questione relativa all’applicabilità del D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4bis (conv. in L. n. 31 del 2008) e negava, anche a prescindere dalla novità, l’incompatibilità della riassunzione del lavoratore dalla società subentrante nell’appalto con l’impugnazione del licenziamento;

– che infine reputava coerente la sanzione applicata con la violazione dei criteri di scelta, a norma della L. n. 229 del 1991, art. 5, comma 3 come novellato dalla L. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis;

– che quanto al reclamo incidentale, la Corte capitolina ribadiva l’inesistenza del carattere fraudolento del licenziamento, parimenti negando i presupposti per la condanna risarcitoria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

– che con atto notificato il 28 luglio 2015, la società datrice ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva il lavoratore con controricorso;

– che prima dell’odierna udienza di discussione, il difensore della società ricorrente allegava comunicazione della transazione intervenuta tra le parti, digitalmente sottoscritta dai difensori di entrambe;

– che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

– che la verificata comunicazione di tale atto comporta la cessazione della materia del contendere tra le parti, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le stesse.

PQM

LA CORTE

dichiara la cessazione della materia del contendere e dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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