Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9726 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 8811/2014 RG, proposto da:

Immobiliare M. s.r.l., in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall’avv. De

Franciscis Carmela, presso il quale è elettivamente domiciliata, in

Caserta, alla Via Roma – P.co Europa;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e Agenzia delle

Entrate, Direzione provinciale di Avellino, Ufficio Controlli;

– resistente –

avverso la sentenza n. 985/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata in data 03/02/2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 13 gennaio 2021.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con istanza depositata in prossimità dell’udienza camerale del 8 novembre 2019, l’avvocato Carmela De Franciscis, difensore della società Immobiliare M. s.r.l., ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio allegando all’uopo documentazione comprovante la definizione della lite (comunicazione di adesione dell’Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. di Avellino alla domanda di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione; cinque bollettini di pagamento inerenti la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, pagati da Immobiliare M. s.r.l. per la suddetta definizione agevolata; estratto di ruolo dell’Agenzia delle entrate inerente la cartella n. (OMISSIS), riferita all’anno d’imposta 2007, di cui all’avviso di accertamento n. (OMISSIS), emesso per l’anno di imposta 2007, nonchè l’atto impositivo oggetto di ricorso per cassazione).

Questa Sezione, con ordinanza dell’8 novembre 2019, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, per la notifica dei nuovi documenti all’Agenzia delle entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato.

La ricorrente, in data 18/01/2020, ha ottemperato all’ordinanza di questa Sezione notificando i nuovi documenti all’avvocatura erariale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione nonchè la prova del pagamento inerente alla cd. rottamazione delle cartelle D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (v. bollettini allegati) e il buon fine della notifica di detti documenti all’Agenzia delle entrate, determinano l’estinzione del presente giudizio per definizione della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr., Sez. 5, Ordinanza n. 24083 del 03/1072018, secondo cui “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato”).

Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

PQM

Dichiara l’estinzione del presente giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016 e, quindi, cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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