Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9725 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13105-2008 proposto da:

T.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTAGATI ANTONIO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

11/07/2007, n. 86/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente, l’Avvocato SANTAGATI, che ha chiesto

l’accoglimento dei ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la manifesta fondatezza

del ricorso ed ha chiesto il suo accoglimento.

La Corte osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Catania, depositato in data 11.7.07, con cui veniva accolta la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata, pari ad anni quattro, mesi undici e giorni 22, di un giudizio svoltosi per due gradi e liquidata la somma di Euro 3636,84 a titolo di equo indennizzo, pari ad Euro 600 per anno di ritardo.

Non ha resistito il Ministero della Giustizia. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo contesta la riduzione alla metà della liquidazione delle spese.

Il primo motivo è fondato.

Nella specie la Corte d’appello, pur avendo accertato un ritardo irragionevole di circa sei anni, ha poi liquidato per tale periodo Euro 3636,84 pari a 600 Euro per anno discostandosi notevolmente ed immotivatamente dai parametri della CEDU. (Cass 21597/05).

Il motivo va pertanto accolto, restando assorbito il secondo dovendosi,per effetto dell’accoglimento predetto, riprovvedere sulle spese dell’intero giudizio.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata per quanto di ragione.

Sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito. Sulla base di quasi sei anni di ritardo il danno va liquidato in complessivi Euro 5200,00 mila (sulla base di 750 Euro per i primi tre anni di ritardo ed Euro mille per i successivi) in corrispondenza dei parametri Cedu oltre interessi dalla domanda al saldo. Va condannata l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio nonchè di quello di merito, che si liquidano come da dispositivo con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario.

PQM

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma di Euro 5.200,00 a titolo di equo indennizzo oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna altresì l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1650,00 di cui Euro 800,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese da attribuirsi in favore del procuratore antistatario, nonchè delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1000,00 per onorari di cui Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da riconoscersi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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