Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9724 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8874/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Mec Paestum Hotel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Acerbo, presso cui

è elettivamente domiciliata in Agropoli (SA) al corso Garibaldi n.

62;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.9319 della Commissione tributaria regionale

della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata in data 1

ottobre 2015, depositata in data 26 ottobre 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi avverso la Mec Paestum Hotel s.r.l., per la cassazione della sentenza n.9319 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata in data 1 ottobre 2015, depositata in data 26 ottobre 2015 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’atto di accertamento per maggiori Ires ed Irap dell’anno di imposta 2006, ha accolto l’appello della società contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Salerno, favorevole all’erario;

nella fattispecie in esame, la Direzione Provinciale di Salerno contestava, con avviso di accertamento n. (OMISSIS), l’esistenza di un reddito pari ad E 407.499,35, motivato con il diniego di interpello disapplicativo, emesso su apposita istanza presentata dalla società contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, allo scopo, di non vedersi applicato il regime normativo, previsto per le società di comodo, dalla L. n. 724 del 1994, art. 30;

la società, con ricorso alla C.t.p. di Salerno, chiedeva l’annullamento del predetto atto, deducendo l’infondatezza del provvedimento, per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l’applicazione della disciplina sopra citata e l’illegittimità della suddetta normativa, la quale violava tanto l’art. 72 del T.u.i.r., quanto l’art. 53 Cost.;

inoltre, secondo la società, risultava provato il mancato conseguimento di ricavi nel periodo di imposta accertato, dato che l’unica azienda posseduta, che avrebbe dovuto svolgere l’attività di impresa, era stata affittata e, quindi, non era nella disponibilità della società contribuente;

la C.t.p. di Salerno rigettava il ricorso, ritenendo che la società, non avendo superato il test di operatività, non avesse dato prova dell’inapplicabilità dei parametri, dovuta alla sussistenza di condizioni di oggettiva impossibilità dell’esercizio dell’impresa;

la C.t.r., invece, dopo aver affermato che l’Ufficio non aveva contestato le circostanze dedotte nell’atto di appello, le quali, quindi, dovevano ritenersi provate, accoglieva l’appello della contribuente, affermando che “le censure, come proposte, sono, comunque, condivisibili alla luce della completa documentazione prodotta da parte appellante dalla quale si può dedurre, senza ombra di dubbio, che quanto da essa rilevabile emerge la realtà di una situazione di non normale attività dell’azienda”;

a seguito del ricorso, la società resisteva con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il P.G. Alberto Celeste ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

con successiva memoria, la società contribuente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per aver aderito alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10;

l’Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda risulta ammissibile, in quanto regolarmente presentata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

preliminarmente, deve rilevarsi che la società contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 199 del 2018, ex art. 6 in relazione all’impugnativa dell’atto di accertamento per maggiori Ires ed Irap dell’anno di imposta 2006, con documentazione allegata;

la società ha chiesto, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10;

l’Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda risulta ammissibile e regolarmente presentata ai fini della definizione della lite;

pertanto, può dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere;

ai sensi di legge, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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