Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9724 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.N., (n. (OMISSIS)) ricorrente che non ha depositato

il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

INA ASSITALIA SPA (OMISSIS) in virtu’ di atto di fusione per

incorporazione di Ina Vita SpA e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia

SpA nella Fata Assicurazioni SpA, che ha assunto la nuova

denominazione INA ASSITALIA SPA in persona del procuratore speciale

dell’amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato

VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BIASIN PAOLO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1797/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Marco Vincenti che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia in data 20.10.2009 in materia di risarcimento danni da circolazione stradale.

Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Non risulta, infatti, dagli atti (v. certificazione del 6.4.2010) depositato in cancelleria l’originale del ricorso notificato nel termine di venti giorni dall’ultima notifica (Cass. 1.12.2005 n. 26222; Cass. 12.10.2004 n. 20183; v. anche S.U. 20.6.2006 n, 14110)”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la controricorrente e’ stata ascoltata in camera di consiglio. La stessa ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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