Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9723 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9723 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

SENTENZA

sul ricorso 7476-2008 proposto da:
RIVELLI FIORENZO, elettivamente domiciliato in PESARO
STRADA ADRIATICA 28, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO SIANO che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrente

contro

2015
1206

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato

avverso la sentenza n. 125/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 16/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/05/2015

4

udienza del 25/03/2015 dal Presidente e Relatore Dott.
AURELIO CAPPABIANCA;
udito per il ricorrente l’Avvocato SIANO che ha
chiesto

l’accoglimento,

l’Avv.

deposita

prima

dell’inizio dell’udienza procura notarne di

rep. n. 119953 del 20/03/2015;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

costituzione del Not. Dr. CAFIERO ENRICO in PESARO

R.G. 7.476/08

3

Svolgimento del processo
Fiorenzo Riveli! propose ricorso avverso avviso di
accertamento, con il quale – sul presupposto che il
contribuente avesse trasferito la propria residenza
anagrafica nello Stato di San Marino per motivi

effettivo dei propri affari e interessi nel territorio
dello Stato italiano (e, precisamente a Fano) – era
stato accertato in relazione all’annualità 1994, sulla
base delle risultanze di indagini bancarie, maggior
imponibile, a fini irpef, ilor, contributo al servizio
sanitario e contributo straordinario di solidarietà.
L’adita commissione provinciale accolse il ricorso:
rilevò la nullità della notificazione dell’atto
impositivo – in quanto eseguita in Fano, presso il
supposto domicilio del Rivelli, anziché in San Marino,
luogo di sua residenza anagrafica
peraltro,

ed affermò,

che le movimentazioni bancarie poste a base

dell’accertamento risultavano giustificate alla luce
delle produzioni documentali offerte dal contribuente
in sede contenziosa.
In esito all’appello dell’Ufficio, la decisione di
primo grado fu parzialmente riformata dalla commissione
regionale. I giudici del gravame ritenuta la
ritualità

della

notificazione

(peraltro

eseguita

esclusivamente fiscali, pur mantenendo il centro

R.G. 7.476/08

secondo tre diverse modalità) e, comunque, la relativa
sanatoria nella prospettiva di cui all’art. 156 c.p.c.
– riscontrarono in Fano il domicilio civilistico del
contribuente, rilevante ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 2 d.p.r. 917/1986, e riconobbero fondato

somma di 1. 68.728.000.
Avverso la decisione di appello, il contribuente ha
proposto ricorso per cassazione in sei motivi.
L’Agenzia intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I) 1. – Con il primo motivo di ricorso, il
contribuente – deducendo

“nullità della sentenza

art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli

artt.

ex
140,

142, 143, 148 e 160 c.p.c. e 58 e 60 d.p.r. 600/1973.
Inesistenza/nullità insanabile della notifica
dell’avviso di accertamento” –

censura la decisione

impugnata per non aver rilevato vizio di notificazione
dell’atto impugnato, consistente nell’esser detta
notificazione stata eseguita con la procedura per gli
irreperibili senza indicazione alcuna delle ragioni
della rilevata irreperibilità.
2. – La doglianza è inammissibile.
Al riguardo, occorre, in primo luogo, osservare che

mentre l’avvenuta proposizione della specifica

2

il recupero di cui all’accertamento nei limiti della

R.G. 7.476/08

censura nei gradi di merito non risulta minimamente
attestata dalla sentenza impugnata

in questa sede di

legittimità, il contribuente (salva la generica
affermazione di averla proposta

“sin dal ricorso

introduttivo”). non ha fornito descrizione delle

grado né alcuna indicazione sul fatto che essa sia
stata riproposta nelle controdeduzioni di appello.
Deve, peraltro, considerarsi che, secondo
consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora
una determinata questione giuridica non risulti
trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il
ricorrente che proponga la suddetta

questione

sede di legittimità, al fine di

evitare

in
una

statuizione di inammissibilità per novità della
censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta
deduzione della questione dinanzi al giudice di
merito, ma anche, per il principio di specificità del
ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il
contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo
ex actis i presupposti di

alla Corte di delibare già

ammissibilità e fondatezza della deduzione (cfr. Cass.
1435/13, 12912/10, 22540/06, 230/06, 14599/05,
9765/05).

3

concrete modalità di relativa formulazione in primo

R.G. 7.476/08

In disparte gli esposti assorbenti rilievi, la
censura in rassegna non appare, comunque, in grado di
esaurire compiutamente, la ratio immanente nella
decisione impugnata quanto al profilo considerato. Sul
presupposto dell’esecuzione di tre distinte modalità di

esecuzione della notificazione, la validità della
notificazione dell’accertamento impugnato è, infatti,
da detta decisione affermata anche, in prospettiva di
sanatoria ex art. 156 c.p.c., con riguardo all’avvenuta
utile impugnazione dell’atto.
II) – Approfondendo il tema della controversia,
occorre premettere che sul presupposto che il
della

trasferimento

residenza

anagrafica

del

contribuente nello Stato di San Marino e la sua
iscrizione all’A.i.r.e. dal 1985 non escludono, di per
se stessi, l’assoggettabilità ad imposizione in Italia,
giacché, ai fini considerati, rileva, non la residenza
anagrafica, ma la residenza e/o domicilio,
civilisticamente

intesi,

cosi

come

individuati

dall’art. 43 c.c. il nucleo essenziale della
motivazione della sentenza impugnata si sviluppa nella
conclusione che, per il Rivelli, il predetto domicilio
sia da individuare, con riferimento all’annualità in
contestazione,

“in Italia e in agro di Fano”.

Ciò in

relazione all’univoco tenore delle circostanze

4

pf

R.G. 7.476/08

rilevate: “… la sua famiglia (moglie e figli) abitava
e risiedeva in detto domicilio, in Italia i suoi figli
hanno

frequentato gli studi, in San Marino nessuna

civile abitazione il Rivelli al tempo possedeva tanto
da fissare la sua residenza presso la sede di una

possedeva diverse proprietà immobiliari, le sue società
avevano sede per lo più in Italia (Fano e Rimini), la
sua casa di proprietà sita in Fano era stata assicurata
come “dimora abituale”, i suoi conti correnti erano
accesi presso istituti di credito italiani, le spese
dedotte in sede di dichiarazioni erano state per lo più
t
í

affrontate in

i

complesso non scalfiti dalle contrarie indicazioni del

Italia

ecc.”.

Elementi,

nel

loro

contribuente, che hanno radicato la convinzione che “in
Rívelli

effetti, nell’anno 1996, il
suo domicilio inteso

avesse in Fano il

come luogo con il

quale

l’interessato aveva il più stretto collegamento sotto
il profilo degli interessi personali
dove lo stesso cioè aveva il centro

e patrimoniali,

dei propri affari

ed interessi (economici, morali sociali

e famigliari)

e/o la dimora”.
111) 1. – Tale essendo il tenore del nocciolo della
decisione impugnata, con il secondo motivo di ricorso
(articolato in due profili), il contribuente

5

azienda di sua proprietà, nel pesarese il Rivelli

R.G. 7.476/08
deducendo

“nullità della sentenza ‘ex art. 360 n. 3

c.p.c., con riferimento all’art. 2 d.p.r.

917/1986,

nella formulazione in vigore nell’anno 1995, all’art.
43 c.c., all’art. 11 disp. prel c.c. e all’art. 3 1.
212/2000” nonché

“nullità della sentenza ex art. 360

censura la decisione impugnata per aver applicato
retroattivamente,

con

riferimento

ad

annualità

d’imposta (1994) antecedente all’anno 1999, la norma di
cui

all’art.

2,

comma

2

bis,

d.p.r.

917/1986)

introdotta dall’art. 10 1. 448/1998 (che, ai fini
dell’assoggettamento ad imposizione diretta, pone la
presunzione

luris tantum

di residenza in Italia dei

cittadini italiani cancellati dalle anagrafe della
popolazione residente ed emigrati in Stati o territori
a fiscalità privilegiata).
Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente deducendo

“nullità della sentenza ex art. 360 n. 3

c.p.c., con riferimento all’art. 2 d.p.r. 917/1986 ed
all’art. 43 c.c.” – censura la decisione impugnata per
aver ritenuto il contribuente soggetto passivo irpef,
ancorché egli avesse dimostrato, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, d.p.r. 917/1986 di non essere stato iscritto
nell’anagrafe dalla popolazione residente e di non
essere stato residente o domiciliato in Italia, per la

6

n. 3 c.p. c. , con riferimento all’art. 24 Cost.”

,

R.G. 7.476/08

,

maggior parte del periodo di imposta dell’anno 1994 ed
in misura di almeno 225 giorni.
2.1 – In quanto connessi, i riportati motivi
possono essere congiuntamente trattati.
2.2 – In proposito, deve,

in primo luogo,

che la decisione impugnata è certamente errata,
laddove sembra asseverare la retroattività della
previsione di cui al comma 2 bis dell’art. 2 d.p.r.
917/1986, introdotto dall’art. 10 1. 448/1998, che non
è norma di natura processuale.
Il riscontrato errore tuttavia, incidendo su di un
profilo motivazionale non essenziale e meramente
rafforzativo della decisione e già altrimenti
idoneamente sorretta, non riveste rilevanza risolutiva.
2.3 – Ciò posto, deve, per altro verso rilevarsi
che, quanto al nucleo fondamentale sopra riportato, la
decisione del giudice a quo, resiste anche alla censura
di violazione di legge, articolata dal contribuente nel
terzo motivo di ricorso.
Nella parte considerata, la motivazione si rivela,
infatti, pienamente aderente alla giurisprudenza di
questa Corte, la quale – in base al rilievo che l’art.
2 d.p.r. 917/1986 recita

“1 .

Soggetti passivi

dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non

7

convenirsi con il ricorrente (cfr. il secondo motivo)

R.G. 7.476/08

residenti nel territorio dello Stato.

2. AI fini delle

imposte sui redditi si considerano residenti le persone
che per la maggior parte del periodo d’imposta sono
iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la
e che l’art. 43

c.c., comma 1, stabilisce: “I/ domicilio di una persona
è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale
dei suoi affari

ed

interessi” è

consolidatamente

orientata a ritenere che, in tema d’imposte sui
redditi, soggetto passivo d’imposta è, ai sensi del
combinato disposto dalla succitate disposizioni, anche
il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero,
abbia, per la maggior parte del periodo d’imposta,
stabilito in Italia il suo domicilio, inteso,
indipendentemente dalla relazione fisica con il luogo,
quale sede principale dei suoi affari, interessi
economici e relazioni personali, come desumibile da
elementi presuntivi ed a prescindere dall’iscrizione
del soggetto nell’A.i.r.e. (cfr. Cass. 678/15,
29576/11, 24246711, 14434/10, 12259/10, ss.uu.
25275/06); sicché diviene, poi, tema di accertamento
fattuale il riscontro della concreta ricorrenza di uno
dei criteri di collegamento territoriale (alternativi e
non concorrenti) normativamente prescritti ai fini

8

residenza al sensi del Codice civile”

R.G. 7.476/08
dell’assoggettamento ad imposizione.
IV) 1. – Con il quarto motivo di ricorso, il
contribuente deduce “nullità della sentenza per omessa
contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un
punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5

Fiorenzo del domicilio in Italia ex art. 43, comma 1,
c.c. e 2 d.p.r. 917/1986 con consequenziale
attribuzione al ricorrente di un maggior reddito ai
fini irpef, ilor, s.s.n.

e

tributo straordinario per

solidarietà di 1. 68.728.000”.
Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente
deduce

“nullità della sentenza per omessa

contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un
punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5
c.p.c.: dichiarata fondatezza del recupero dell’importo
di 1. 68.728.000”.
2. – Entrambe le doglianze vanno disattese.
Introducendo denunzia di vizi di motivazionali,
esse si rivelano, in primo luogo, inammissibili, poiché
non recano il “momento di sintesi” prescritto dall’art.
366 bis c.p.c. (cfr. Cass. 12248/2013 e 5858/2013),
operante ratione temporis.
D’altro canto – per l’intrinseca coerenza della
motivazione

della sentenza impugnata, in merito sia

9

c.p.c.: dichiarata sussistenza in capo a Rivelli

R.G. 7.476/08
all’affermata ricorrenza dei presupposti d’imponibilità
sia alla ritenuta legittimità del recupero nei limiti
precisati le censure in rassegna si rivelano
inammissibili in quanto tendenti ad introdurre un
sindacato in fatto non consentito in sede di

Ed invero – a fronte dell’articolata motivazione,
in base alla quale il giudice a quo ha dato conto,
attraverso analitica disamina degli elementi di
valutazione disponibili, del conseguito convincimento
circa la collocabilità in Fano del domicilio del
contribuente (ai sensi di consolidata giurisprudenza:
come civilisticamente inteso ai sensi dell’art. 43
c.c.) nonché dell’almeno parziale legittimità del
recupero – con gli indicati motivi di ricorso, il
ricorrente, pur apparentemente prospettando carenze di
motivazione e violazioni di legge, rimette, in realtà
in discussione, contrapponendovene uno difforme,
l’apprezzamento in fatto del giudice di merito,
espresso con motivazione esauriente, basato sulle
risultanze delle acquisizioni documentali, immune da
lacune o vizi logici e, in quanto tale, sottratto al
sindacato di cui al presente giudizio di legittimità.
Ciò perché, in tale ambito, non è, infatti, conferito
il potere di riesaminare e valutare il merito della

10

legittimità.

R.G. 7.476/08
causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e
la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta
riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove,

scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione
(cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).
V) – Il sesto subordinato motivo di ricorso – con
il quale è richiesta la rideterminazione delle sanzioni
alla luce degli artt. 3, 12 e 25 d.lgs. 472/1997 “…
in ragione del cd. cumulo giuridico al sensi dell’art
12

d.lgs. 472/1997 e al sensi del d.lgs. 471/1997

tenuto

conto dei fatto che l’Ufficio di Fano ha

notificato

altri due avvisi

di accertamento per gli

anni 1.995 e 1996, ancora, oggetto di contenzioso tra le

parti” – è non di meno inammissibile: per novità della
censura (che non risulta proposta nei gradi di merito)
e, comunque, per difetto del requisito di cui all’art.
366 bis c.p.c. e per assoluta genericità della censura.
VI)
precedono

– Alla stregua delle considerazioni che
corretta la motivazione della sentenza

impugnata nei termini di cui in motivazione – s’impone
il rigetto del ricorso.

11

controllarne l’attendibilità e la concludenza, e

&SENTE DA REGISTRAZIONE’
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1984
R.G. 7.476/08
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

, MATERIA TgliUTANA
Stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia
intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte: rigetta il ricorso.

R
25 marzo 2015

Il presidente est.

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