Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9723 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ BEAVER 87 COSTRUZIONI a r.l. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIORGIO MORPURGO 16, presso lo studio degli avvocati LAURENTI

LARA e MASSIMILIANO ROSAI, rappresentata e difesa dall’avv. VICECONTE

FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C. (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di

successore a titolo universale di C.M.R. nonche’ nella

qualita’ di successore a titolo particolare di B.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALERMO 43, presso lo studio

dell’avvocato FIMIANI NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSSI FERNANDO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.P. (OMISSIS) nella qualita’ di successore

universale di B.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso lo studio dell’avvocato

MARIANO PEPPINO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIANO

ROSAMARIA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3848/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6.10.09, depositata il 18/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il controricorrente (sig. S.C.) l’Avvocato

Rosamaria Mariano (per delega avv. Fernando Rossi) che si riporta

agli scritti;

udito per la controricorrente (sig.ra C.P.) l’Avvocato

Rosamaria Mariano che si riporta ai motivi del controricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati:

Osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia e’ il seguente: La Beaver 87 Costruzioni S.r.l. ha chiesto declaratoria di avvenuta rinnovazione per ulteriori quattordici anni della locazione del vasto immobile condotto e destinato ad una pluralita’ di utilizzazioni.

Con sentenza depositata in data 18 novembre 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che, rigettate le domande principali, ne aveva accolto una subordinata stabilendo la data della scadenza del contratto di locazione al 30 aprile 2010 e disponendo per il rilascio dell’immobile la data del 30 giugno 2010.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. 3. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c.;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si assume che la sentenza e’ viziata da ultrapetizione avendo pronunciato su domanda diversa da quelle proposte dalla ricorrente. La censura e’ ripetitiva di quella sottoposta all’esame della Corte territoriale e da questa respinta con argomentazioni che attengono alla interpretazione della domanda, pacificamente di competenza esclusiva del giudice di merito, per cui resta esclusa la violazione delle norme processuali indicate. La ricorrente censura la decisione con argomenti che spostano l’indagine su questioni che non risultano essere state sollevate avanti alla Corte di merito.

Il secondo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1575 e 1578 c.c., della L. n. 392 del 1978, artt. 27, 28, 29 artt. 1453, 1460, 2043, 2051 c.c.; omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La censura risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1. Infatti, con riferimento alle numerose norme indicate, non viene dimostrato che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Analogamente, non viene spiegato in quali punti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

Il tema della censura si ricollega a quello trattato con il secondo motivo di appello e attiene ad accertamento dell’esistenza e valutazione dell’entita’ di vizi della cosa locata. Il ragionamento della Corte territoriale circa la diversa incidenza degli interventi di manutenzione eseguiti all’inizio della locazione rispetto a quelli rilevati alla scadenza e’ logico e condivisibile. Inoltre, ancora correttamente, la sentenza impugnata ha fatto leva sul riconoscimento al momento della sottoscrizione del contratto da parte della ricorrente che l’immobile risultava immune da vizi e idoneo all’uso ed ha ulteriormente rilevato che il contratto autorizzava la conduttrice a compiere tutte le opere necessarie per migliorarne la fruibilita’ in considerazione delle proprie particolari esigenze.

Anche il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto e vizi di motivazione con riferimento alla questione della mancanza di agibilita’/abitabilita’ della villa, prescinde dalla motivazione della Corte territoriale e si risolve in una elencazione di norme che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente non dimostra avere formato oggetto di disamina in sede di merito.

Inoltre le tesi propugnate si pongono in contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale, secondo cui (Cass. Sez. 3^, n. 12708 del 2010) il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili – ovvero alla abitabilita’ dei medesimi – non e’ di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene.

Il quarto motivo lamenta vizi di motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1367 c.c. Il tema e’ l’incidenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla conduttrice sull’effettiva disponibilita’ dell’immobile e l’affermazione dell’impossibilita’ di identificare e quantificare i lavori eseguiti in relazione ad uno stato iniziale dell’immobile non ricostruibile.

La censura fa riferimento ad una serie di documenti in relazione ai quali non e’ stato rispettato l’onere processuale posto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008).

Quanto alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto, le argomentazioni della ricorrente non dimostrano che la Corte territoriale abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte Suprema e, inoltre, scadono nel merito.

Il vizio di contraddittorieta’ della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorche’ dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che e’ stata la volonta’ del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Il difetto di insufficienza della motivazione e’ configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando e’ evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia’, invece, quando vi sia difformita’ rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiche’, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e’ necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e’ sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

La motivazione della sentenza impugnata, esaminata alla stregua dei suesposti principi, non risulta ne’ insufficiente, ne’ contraddittoria.

Quanto appena sopra ribadito in tema di motivazione vale a dimostrare l’inammissibilita’ anche del quinto motivo, riferito al rigetto di ogni richiesta di rimborso e indennizzo e dell’ottavo motivo, relativo alle spese di primo grado (e’ stato applicato il principio di soccombenza).

Il sesto motivo lamenta omessa pronuncia su una domanda e vizio di motivazione. Il riferimento e’ alla necessita’ di opere di manutenzione straordinaria. La censura poggia, tra l’altro, su clausole contrattuali che non sono state testualmente riprodotte e che, comunque, implicano attivita’ di merito. Il tema della necessita’ di ammettere una consulenza tecnica non puo’ essere trattato in questa sede e, comunque, l’ammissione in appello e’ non usuale e discrezionale, poiche’ la causa deve essere istruita in primo grado.

Considerazioni simili valgono per il settimo motivo, che denuncia, peraltro in termini generici, omessa pronuncia su una domanda e vizio di motivazione con riferimento al risarcimento del danno, il cui riconoscimento sarebbe incompatibile con il contenuto della decisione.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; entrambe le resistenti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non adducono a diversa statuizione poiche’ non superano i rilievi contenuti nella relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve percio’ essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore del S., in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore della C., in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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