Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9722 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16138/2018 R.G. proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Pimpini del

Foro di Chieti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Savoia, n.

80, presso lo studio dell’avv. Elettra Bianchi;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 997/6/2017,

pronunciata il 27.7.2017 e depositata il 21.11.2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del’11 gennaio 2021 dal consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Chieti accoglieva il ricorso proposto da G.G. ed annullava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 per l’anno 2007, un maggior reddito di capitale, derivante da una presunta distribuzione di utili ai soci dell’Impresa G.G. s.r.l. di cui il ricorrente deteneva una partecipazione sociale del 70%.

2. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 997/6/2017, depositata il 21.11.2017, disattesa l’eccezione di tardività dell’appello proposto dall’Ufficio, lo accoglieva, ritenendo legittimo l’accertamento in quanto il contribuente, socio di una s.r.l. a ristrettissima base partecipativa composta solo da tre familiari, in presenza di una irregolare tenuta delle scritture contabili e della non tracciabilità formale delle appostazioni non aveva fornito alcun elemento idoneo a provare la contabilità formale circa i finanziamenti ai soci.

3. Avverso tale decisione il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1982, artt. 16 e 20 (rectius: 1992), n. 546, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per tardiva notifica del ricorso in appello e conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado, rilevando a tal fine che la decisione impugnata era stata depositata in data 2.9.2015, per cui, l’appello avrebbe dovuto essere presentato entro il 2.3.2016; la spedizione del ricorso effettuata per il tramite del servizio postale in data 3.3.2016, era pertanto da ritenere tardiva in quanto la decisione impugnata era ormai divenuta irrevocabile.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Come già evidenziato dalla C.T.R. l’Ufficio appellante ha provato di avere promosso l’iter notificatorio dell’atto prima della scadenza del termine affidando all’ufficio postale il plico in data 2.3.2016, a nulla rilevando poi che la spedizione sia in concreto avvenuta il giorno successivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 avendo la C.T.R. accolto l’appello, benchè l’ufficio finanziario non avesse fornito la prova della pretesa tributaria, preferendo “utilizzare la prova presuntiva, al fine di sottrarsi a doveri probatori assolutamente necessari”.

3. Con il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione, dell’art. 2467 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, asserendo di avere allegato prove documentali pacificamente riconducibili nello schema del richiamato disposto normativo, dimostrando che le somme contestate costituivano “un finanziamento indiretto del socio G.G., derivante dalla cessione di immobili di cui era titolare, versate direttamente dai terzi acquirenti in favore della società” (Impresa G.G. s.r.l.), mentre invece l’ufficio avrebbe illegittimamente fatto ricorso alla doppia presunzione dell’esistenza di utili extrabilancio della s.r.l. e della suddivisione degli stessi utili tra i soci (moglie e marito).

4. Il secondo ed il terzo motivo, concernenti entrambi gli oneri probatori e la disciplina delle presunzioni – a parte l’inconferente richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – appaiono suscettibili di esame congiunto e vanno entrambi disattesi in quanto privi di fondamento

5. Invero, costituisce consolidato orientamento di questa Corte, quello secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; e ciò senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, giacchè, in forza della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la contraria presunzione di legge, attestando la ricorrenza di specifici costi deducibili con concreti elementi di prova, non mediante affermazioni di carattere generale, semplici presunzioni o il richiamo all’equità. Alla presunzione di legge (relativa) va infatti contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale” (cfr. Cass. Sez. 6-5, 01/02/2016, n. 1898; nonchè Sez. 5, 28/11/2014, n. 25317; Sez. 5, 04/03/2011, n. 5192; Sez. 5, 05/12/2007, n. 25365).

6. Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi legittimamente della presunzione stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2) ha ritenuto il contribuente titolare del reddito corrispondente, essendo onere del medesimo, a norma dello stesso art. 32, fornire la prova che si trattava di disponibilità reddituale esente da imposta, dimostrando analiticamente l’irrilevanza di ciascuna singola operazione, mentre si rivelava assolutamente inidoneo a corroborare il proprio assunto l’asserito giudicato di cui alla decisione della C.T.R. della Campania (allegata al ricorso) in quanto l’accertata insussistenza di utili si riferiva ad una annualità diversa.

7. Il contribuente dal canto suo non ha allegato alcunchè a sostegno della propria tesi e comunque – in violazione del dovere di autosufficienza – non ha neppure indicato quale documentazione (con relativa localizzazione) avrebbe attestato il movimento di somme da terzi acquirenti d’immobili verso la società omonima, non assolvendo in alcun modo l’onere probatorio che gravava su di lui, ai sensi della disposizione normativa citata, il cui carattere di specialità la rende prevalente rispetto alle disposizioni civilistiche richiamate. Del tutto legittima appare pertanto l’applicazione dell’art. 32 citato da parte dei giudici della C.T.R..

8. Va poi disattesa la doglianza relativa all’asserita doppia presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extrabilancio accertati nel corso dello stesso esercizio annuale, in quanto il fatto noto, che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario (nel caso di specie moglie e marito) e dal vincolo di solidarietà e reciproco controllo dei soci che in tal caso caratterizza normalmente la gestione sociale. Al riguardo questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr. per tutte, Cass. (sez. 5, 22/06/2018, n. 16532; Sez. 5, 18/10/2017, n. 24534; Sez. 5, 22/11/2017, n. 27778, sez. 6-5, 27/12/2016, n. 27067). Va peraltro osservato che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile nè agli artt. 2729 e 2697 c.c. nè a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea in quanto a sua volta adeguata a fondare l’accertamento del fatto ignoto (cfr. Cass. Sez. 5, 01/08/2019, n. 20748 (Rv. 655040 – 01). Inoltre, in tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto “noto” attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato”, il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l’equivoco logico che si cela nel cd. divieto di doppie presunzioni (cfr. Cass. Sez. 5, 07/12/2020, n. 27982 (Rv. 659820 – 01).

9. La decisione impugnata, nel fare congruo riferimento agli illustrati principi non incorre pertanto nei vizi denunciati.

10. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in 2.300,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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