Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9721 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Ottoponti di Nasciuti Remo & C. s.a.s. in persona

del

curatore, G.G. quale curatore speciale della società

Ottoponti, in proprio e quale erede di G.N., Feris s.r.l.

in persona del Legale rappresentante, elettivamente domiciliati in

Roma, via G.B. Vico 1, presso l’avv. Lorenzo Prospero Mangili,

rappresentati e difesi dagli avv. Galgano Francesco e Luigi Frezza,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni

Bettolo 17, presso l’avv. Quintarelli Alfonso, che con l’avv.

Modestino Lieto la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 120 del

6.2.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3.3.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Prosperi Mangili per il ricorrente e Quintarelli per

il controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25.6.1990 il fallimento della Ottoponti di Nasciuti Remo & C. s.a.s. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Mantova la Banca Nazionale dell’Agricoltura (cui nel corso del giudizio è poi succeduta la Banca Antoniana Popolare Veneta a seguito di fusione per incorporazione), per sentir revocare ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. Fall. le rimesse effettuate dalla società successivamente dichiarata fallita sul proprio conto corrente affidato per L. 400.000.000, nel periodo (OMISSIS).

La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda, richiesta che veniva ritenuta fondata dal tribunale, che riscontrava una carenza probatoria in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza della società Ottoponti da parte dell’istituto di credito.

La sentenza di primo grado, impugnata dal fallimento, da G. G. e dalla Feris s.r.l veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Brescia, che ribadiva come gli elementi sintomatici indicati dagli appellanti (essenzialmente consistenti nello sconfinamento del fido, nell’esistenza di una filiale della banca nel paese in cui operava l’imprenditore, nelle caratteristiche professionali del creditore) fossero inidonei a dare certezza in ordine alla consapevolezza da parte della, banca circa la sussistenza dello stato di insolvenza della Ottoponti.

Avverso la decisione gli originari istanti proponevano ricorso per cassazione affidato ad un motivo poi ulteriormente illustrato da memoria, cui resisteva con controricorso l’istituto di credito. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3.3.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il solo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno denunciato violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 67, comma 2, L. Fall., e vizio di motivazione, in quanto la Corte avrebbe omesso di considerare debitamente i seguenti aspetti: a) la Ottoponti “per un lungo periodo di tempo e, in particolare, nel cd. periodo sospetto ha emesso una serie di assegni a vuoto”; b) la Corte aveva accertato l’esistenza di sconfinamenti ma, pur se sistematici e di dimensioni significative, aveva ad essi illogicamente disconosciuto il carattere sintomatico dell’insolvenza; c) il giudicante non aveva attribuito il peso dovuto alle caratteristiche professionali del creditore con libertà di accesso alla Centrale Rischi, per di più attivo nell’area geografica di interesse della debitrice.

Il ricorso è infondato.

In proposito va infatti osservato che la Corte di Appello, dopo aver correttamente premesso che la prova incombente sul curatore attore ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. Fall. è quella relativa all’effettiva conoscenza – e non alla semplice astratta conoscibilità – dello stato di insolvenza, ha poi preso puntualmente in esame i dati rappresentati come sintomatici della detta conoscenza (emissione di assegni a vuoto, persistenza del saldo negativo, continui sconfinamenti, caratteristiche professionali del creditore), riconoscendo dunque ad essi una potenzialità in tal senso, ma rilevando tuttavia come agli stessi non potesse essere riconosciuta l’efficacia probatoria attribuitagli dal fallimento, tenuto conto della circostanza che la banca aveva continuato a consentire all’imprenditore l’accesso al credito, nonostante il forte indebitamento della Ottoponti, superiore anche al doppio rispetto al fido consentito. Il fatto dunque che, nonostante gli strumenti informativi di cui poteva avvalersi, la banca avesse continuato nel rapporto con la Ottoponti starebbe a dimostrare, secondo la Corte di appello, che il cliente veniva ancora giudicato affidabile, e comunque l’assenza di ulteriori dati esteriori astrattamente riconducibili ad una situazione di insolvenza (protesti, istanze di fallimento, esecuzioni immobiliari, bilanci in perdita) non avrebbe consentito di ritenere provata la “scientia decoctionis” della società poi dichiarata fallita.

Tale valutazione è stata, come detto, censurata dal fallimento, che ha in particolare rilevato: che nel periodo sospetto la Ottoponti aveva emesso una serie di assegni a vuoto, pagati allo scopo dì ridurre gradualmente l’esposizione debitoria, con ciò ricorrendo ad un anomalo strumento di adempimento delle obbligazioni; che la consapevolezza dell’insolvenza poteva essere desunta in via presuntiva, presunzione che nella specie sarebbe stata ricavabile dai continui consistenti sconfinamenti, semplicemente tollerati in punto di fatto; che le caratteristiche professionali del creditore e la possibilità di accesso alla Centrale Rischi avrebbe dovuto indurre a ritenere provata la consapevolezza dello stato di insolvenza della Ottoponti da parte della banca. Tuttavia è agevole rilevare come la decisione impugnata sia riconducibile ad una valutazione di merito della Corte di appello, come la detta valutazione, correttamente ancorata nei suoi presupposti alla giurisprudenza di questa Corte, risulti adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, come infine le doglianze rappresentate siano incentrate su una difforme interpretazione del materiale probatorio (i numerosi sconfinamenti e gli assegni insoluti sarebbero espressione di un vero e proprio stato di insolvenza, anzichè di gravi difficoltà come ritenuto), nel cui ambito la Corte ha assegnato particolare rilievo alla tolleranza manifestata dalla banca con la reiterata concessione di credito alla Ottoponti nonostante le sue costanti inadempienze, tolleranza che sarebbe stata dimostrativa della inesistenza di una consapevolezza da parte della banca circa la condizione di insolvenza della società debitrice. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA