Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9720 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MARANGIO s.r.l., fallita, in persona del curatore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Stasi Carlo, come da procura a

margine del ricorso, domiciliato per legge presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MARANGIO s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro-

tempore, con domicilio eletto in Roma, c.so Rinascimento n. 11,

presso l’Avv. Giuseppe Orlandini, rappresentata e difesa dall’Avv.

Vinci Vitantonio, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.L., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce

depositata il 21 gennaio 2008, n. 821/07;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 16 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento Marangio s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che ha revocato il fallimento dichiarato dal tribunale di Lecce in data 18/19 giugno 2007 per mancato superamento dei requisito dimensionale costituito dall’ammontare degli investimenti. A sostegno dell’impugnazione deduce, quattro motivi con i quali, in particolare, censura il principio affermato dal giudice del merito secondo cui, ai fini della valutazione del parametro, dovrebbe tenersi conto dell’ammontare degli investimenti ancora presenti al momento della dichiarazione di fallimento e di quelli dismessi nel periodo sospetto.

Resiste la sola società fallita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere affrontata preliminarmente la questione, rilevabile d’ufficio e sulla quale è stato sollecitato l’intervento delle parti alla pubblica udienza, attinente alla tempestività del ricorso, premettendosi, in fatto, che lo stesso è stato notificato in data 21 marzo 2008 a fronte della notifica della sentenza impugnata avvenuta in data 1^ febbraio 2008.

Il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, nel disporre l’entrata in vigore del testo normativo il 1^ gennaio 2008, ne detta la disciplina transitoria prevedendone l’applicazione “ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè’ alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore”. Tale disposizione è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte che – con riferimento a sentenze di fallimento emesse a far tempo dalla data del 16 luglio 2006 in esito a ricorsi presentati sotto il vigore della precedente disciplina e ritenuta applicabile, in base alla teoria bifasica del procedimento fallimentare secondo la quale la sentenza di fallimento contemporaneamente chiude la fase prefallimentare e ne apre una nuova costituita dalla fase concorsuale e deve rispettare nella forma e ne contenuto la disciplina vigente al momento della. sua pronuncia – ha ritenuto necessario per l’impugnazione proposta nella vigenza del D.Lgs. n. 5 del 2006, il procedimento di appello introdotto con il testo normativo citato ma, a far tempo dal 1^ gennaio 2008, quello di reclamo introdotto con il citato D.Lgs. n. 169 del 2007 (il ed decreto correttivo).

Il principio enunciato con riferimento al procedimento di reclamo e quindi la sua immediata applicazione anche ai giudizi in corso di impugnazione di sentenze di fallimento è pienamente condiviso dal Collegio, non potendo sussistere dubbi in ordine alla circostanza che la fase di impugnazione rientri tra “i procedimenti per la dichiarazione di fallimento”; ne consegue che, come al procedimento di impugnazione della sentenza di fallimento, così anche al ricorso per cassazione in detta materia si deve immediatamente applicare la disciplina vigente al momento della sua proposizione, come già stabilito dalla Corte con sentenza n. 2343/2009 che ha ritenuto applicabile il termine di 30 giorni previsto dal art. 18, comma 14, come modificato dal decreto correttivo, per la proposizione del ricorso dopo il 1^ gennaio 2008.

Poichè nella fattispecie, come anticipato, la sentenza è stata notificata in data 1^ febbraio 2008 è tardivo il ricorso notificato solo in data 21 marzo 2008 che pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

La novità della questione, sulla quale solo di recente è intervenuta la richiamata giurisprudenza, induce alla compensazione delle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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